Appare opportuno rammentare alcune modalità riguardanti le operazioni di cambi di denominazione, cambi di sede sociale, fusione e scissioni. La documentazione relativa dovrà essere consegnata alla Segreteria del C.R.Lazio entro il 27 giugno. Dovrà essere cura delle Società inserire in fondo ai verbali di approvazione degli argomenti sottoriportati la seguente frase: “La delibera assunta assumerà efficacia solo in seguito all’approvazione del Presidente Federale”.
[lts_highlighter color=”green”]CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE (art. 17 delle N.O.I.F.) [/lts_highlighter]
Il Cambio della Denominazione Sociale è un atto straordinario deliberato dall’Assemblea dei Soci e pertanto a nulla valgono le delibere adottate in tal senso dal Presidente o dai Consigli Direttivi delle Società. Tale operazione può essere effettuata annualmente. E’ bene rammentare che il Cambio di Denominazione Sociale non ha influenza alcuna sulla “continuità associativa” che deve assolutamente essere mantenuta così come deve restare invariata la partita I.V.A. assegnata alla Società.
La documentazione da consegnare è la seguente:
– Copia autentica del verbale dell’Assemblea generale dei soci che ha deliberato il mutamento della denominazione sociale redatto su carta intestata e recante il timbro sociale, le firme del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
– Copia autentica dello Statuto sociale, aggiornato nella denominazione e sottoscritto da tutti i soci presenti;
– Atto Costitutivo originario (quello redatto al momento della fondazione e dell’Affiliazione alla F.I.G.C.);
– Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi, controfirmato da tutti gli interessati.
– Modello meccanografico F.I.G.C. (carta chimica di 3 fogli) reperibile presso la Segreteria del C.R.Lazio.
Si ricorda che la nuova denominazione sociale non deve essere uguale o similare ad altra denominazione già esistente negli Archivi federali.
[lts_highlighter color=”green”]CAMBIO SEDE SOCIALE (art. 18 delle N.O.I.F.) [/lts_highlighter]
Per Cambio di Sede Sociale si intende il trasferimento della sede dal Comune attuale in altro Comune ad esso confinante (anche di Province e/o Regione diversa). Tale operazione può essere effettuata da quelle Società affiliate da almeno due stagioni sportive, o che non abbiano trasferito la propria sede sociale, o fatto fusione o scissione, nelle due stagioni precedenti. Per quanto riguarda la documentazione da produrre valgono le stesse indicazioni riportate per i Cambi di Denominazione.
[lts_highlighter color=”green”]CAMBIO DENOMINAZIONE e SEDE SOCIALE (artt. 17 e 18 delle N.O.I.F.)[/lts_highlighter]
Le due operazioni sopradescritte possono essere fatte congiuntamente, cioè nell’ambito della stessa Assemblea generale dei soci. In questo caso valgono le limitazioni indicate per il Cambio della Sede sociale e la documentazione da produrre è quella prevista per il Cambio di Denominazione.
[lts_highlighter color=”green”]FUSIONI (art. 20 delle N.O.I.F.)[/lts_highlighter]
La Fusione è l’operazione mediante la quale due o più Società si uniscono in una nuova realtà sportiva. Tutte le Società interessate devono avere pari ‘ragione sociale’. Tale decisione deve essere assunta disgiuntamente dalle singole Assemblee Generali dei Soci e ribadita nel corso di un’Assemblea Generale congiunta dei soci di entrambe le Società. Per quanto riguarda le limitazioni, le Società operanti la fusione devono possedere i seguenti requisiti:
– Affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
– Avere le proprie Sedi Sociali nello stesso Comune, o in Comuni che insistono nella medesima Provincia, o in Comuni limitrofi di Province e/o Regioni diverse;
– Non aver effettuato fusioni, scissioni, e cambi di sede nelle due stagioni sportive precedenti.
La documentazione, da produrre entro il 27.06.2013 è la seguente:
– Copia autentica dei verbali disgiunti delle due, o più, Società operanti;
– Copia autentica del verbale congiunto;
– Nuovo Atto Costitutivo e nuovo Statuto Sociale della Società sorgente dalla fusione;;
– Modello meccanografico F.I.G.C. (tre fogli su carta chimica) reperibile presso la Segreteria del C.R.Lazio.
[lts_highlighter color=”green”]SCISSIONI (art. 20 delle N.O.I.F.) [/lts_highlighter]
L’operazione di Scissione può essere effettuata esclusivamente da quelle Società che svolgono attività di Calcio a 11 e/o di Calcio a 5 e/o di Calcio femminile, e intendono per l’appunto trasferire singole discipline, comprensive del titolo sportivo,in più società, di cui una sola conserva l’anzianità di affiliazione. Le limitazioni sono le stesse indicate per le fusioni.
La documentazione da produrre, entro il 27 giugno 2013, è la seguente:
– Copia autentica del verbale dell’Assemblea dei Soci, sottoscritto dai presenti, che riporta la delibera della scissione, nella quale viene ceduto uno o più rami dell’attività sportiva a dei nuovi amministratori.
Contestualmente la Società sorgente deve presentare (art. 15 delle N.O.I.F.)
– Domanda di Affiliazione della Nuova Società (su modulo Federale);
– Atto costitutivo e Statuto Sociale della Società nascente dalla scissione;
– Elenco dei calciatori/calciatrici che dalla Società originaria andranno a costituire il parco tesserati della nuova Società. Tale elenco deve essere controfirmato da ciascun calciatore/calciatrice;
– Disponibilità un campo di calcio idoneo;
– Dichiarazione di non appartenenza al S.G.S. (Settore Giovanile Scolastico);
– Tassa di affiliazione, la cui entità che sarà comunicata quanto prima, mediante Assegno Circolare non trasferibile intestato a “COMITATO REGIONALE LAZIO – LND”.
Si ricorda che l’Attività di calcio giovanile, non è scindibile dall’attività dilettantistica.