Ecco i termini e le modalità per la stagione 2013-2014, stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l’invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra società del settore dilettantistico e fra queste e società del settore professionistico.
[lts_colorbox title=”VARIAZIONI DI TESSERAMENTO” color=”#aa7942″]
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:
a) Calciatori “giovani dilettanti”
Il tesseramento dei calciatori “giovani dilettanti” (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 30 maggio 2014.
La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
b) Calciatori “non professionisti”
Il tesseramento di calciatori “non professionisti” (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:
– da lunedì 1 luglio 2013 a lunedì 31 marzo 2014 (ore 19.00)
La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.
c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.
I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione e richiedere il conseguente tesseramento:
– da lunedì 1° luglio a mercoledì 31 luglio 2013 (ore 23.00) – autonoma sottoscrizione- Art. 103 N.O.I.F.
– da giovedì 1 agosto a lunedì 2 settembre 2013 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica
– da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.
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[lts_colorbox title=”TRASFERIMENTO DI CALCIATORI GIOVANI DILETTANTI E NON PROFESSIONISTI TRA SOCIETA’ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LND” color=”#aa7942″]
Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da lunedì 1° luglio a martedì 17 settembre 2013 (ore 19.00)
b) da martedì 3 dicembre a martedì 17 dicembre 2013 (ore 19.00)
Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.) Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l’accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.
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[lts_colorbox title=”TRASFERIMENTI DI CALCIATORI GIOVANI DILETTANTI DA SOCIETÀ DILETTANTISTICHE A SOCIETÀ DI SERIE A, B, 1^ E 2^ DIVISIONE” color=”#aa7942″]
Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante”, nei limiti di età di cui all’art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da lunedì 1° luglio a lunedì 2 settembre 2013 (ore 23.00)
b) da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.
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[lts_colorbox title=”TRASFERIMENTI DI CALCIATORI GIOVANI DI SERIE DA SOCIETÀ DI SERIE A, B, 1^ E 2^ DIVISIONE A SOCIETÀ DILETTANTISTICHE” color=”#aa7942″]
Il trasferimento di un calciatore “Giovane di Serie” da società di A, B, 1^ e 2^ Divisione a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) – da lunedì 1° luglio a lunedì 2 settembre 2013 (ore 19.00)
b) – da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 19.00)
Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F..
Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l’accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.
Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.
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[lts_colorbox title=”RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI TRASFERIMENTI E DELLE CESSIONI A TITOLO TEMPORANEO –ART.103BIS NOIF” color=”#aa7942″]
La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art.103bis, comma 2, delle NOIF
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[lts_colorbox title=”RICHIESTA DI TESSERAMENTO CALCIATORI PROFESSIONISTI CHE HANNO RISOLTO PER QUALSIASI RAGIONE IL RAPPORTO CONTRATTUALE” color=”#aa7942″]
Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:
– da lunedì 1° luglio a venerdì 31 dicembre 2013 (ore 12.00)
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest’ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, sempreché lo stesso pervenga entro il 10 gennaio 2014.
Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.
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[lts_colorbox title=”CALCIATORI STRANIERI PROVENIENTI O PROVENUTI DA FEDERAZIONE ESTERA” color=”#aa7942″]
La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 Dicembre 2013, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F. In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all’art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello status e transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono essere acquisiti in prestito da società dilettantistiche.
Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies, i calciatori di cittadinanza extracomunitaria e comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati a tutti gli effetti, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani, purchè sia documentato quanto previsto dalle relative norme.
La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.
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[lts_colorbox title=”TERMINI ANNUALI RICHIESTI DALLE NORME REGOLAMENTARI” color=”#aa7942″]
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:
a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:
– da lunedì 1° luglio a martedì 16 luglio 2013 (ore 19.00)
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)
Liste di svincolo suppletive
– da lunedì 2 dicembre a martedì 17 dicembre 2013 (ore 19.00)
(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura). Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2013.
b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)
Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di 2^ Divisione al Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto:
– da lunedì 1° luglio a lunedì 2 settembre 2013 (ore 23.00) – autonoma sottoscrizione
– da venerdì 3 gennaio a venerdì 31 gennaio 2014 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica
c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)
Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2014 (ore 19.00). Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2014.
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[lts_colorbox title=”TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”” color=”#00f900″]
Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)
I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:
– da lunedì 2 dicembre a martedì 17 dicembre 2013 (ore 19.00).
Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2013.
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[lts_colorbox title=”TERMINI E MODALITA’ PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA’” color=”#00f900″]
(Art.118 delle Norme Organizzative Interne)
Per la Stagione Sportiva 2013/2014, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell’art.118 delle NOIF è da lunedì 1° luglio a martedì 1° ottobre 2013.
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