Tesseramenti, i chiarimenti sull’applicazione dell’art. 32 delle Noif

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La regola 32 delle NOIF spiega come un calciatore che, al 1° luglio di una stagione sportiva, ha compiuto 16 anni o 17 anni, diventi un “giovane dilettante”, con il tesseramento che può valere 1 o 2 stagioni a seconda del tipo di accordo, a meno che non abbia un contratto di apprendistato o un contratto di lavoro sportivo (Articolo 29 delle NOIF) dalla durata più lunga (ma non superiore alle 5 stagioni). Al compimento dei 18 anni il “giovane dilettante” diventa “non professionista” e anche in questo caso il tesseramento vale per 1 sola stagione sportiva, a meno che non ci siano altri tipi di accordi.

Esistono però delle norme transitorie che coinvolgono, nello specifico, i ragazzi nati nel 2003, 2004, 2005 e 2006, ed entreranno in vigore dal 1 luglio 2024. Tra queste la dicitura continuità di tesseramento. La Lnd ha chiarito che per continuità di tesseramento si intende rimanere tesserato per la stessa società. Infatti, per chi è in continuità di tesseramento, esso vale fino al 30 giugno 2025 per i nati nel 2003 e 2004, mentre vale fino al 30 giugno 2026 per i nati nel 2005 e 2006. Tradotto, un calciatore in continuità di trasferimento non è ancora svincolato.

La LND ha chiarito punto per punto, le varie casistiche in cui rientrano i calciatori di queste tre annate.

CASO 1 – CALCIATORE IN CONTINUITÀ DI TESSERAMENTO AL 1 LUGLIO 2023, TESSERATO A TITOLO DEFINITIVO PER UNA NUOVA SOCIETÀ NELLA STAGIONE 23/24

Le società che hanno prelevato un calciatore a titolo definitivo con scadenza vincolo nel 2025 e 2026 hanno dovuto pagare il premio di preparazione alla vecchia società. Il nuovo contratto firmato entra però nella nuova normativa, quindi con validità di 1 solo anno. Il calciatore, il 1 luglio 2024, è libero di andare dove vuole e una nuova società che lo vuole tesserare NON DEVE pagare nessun premio di preparazione (se con la società precedente aveva il contratto di lavoro).

CASO 2 – CALCIATORE IN CONTINUITÀ DI TESSERAMENTO AL 1 LUGLIO 2023, TESSERATO IN PRESTITO PER UNA NUOVA SOCIETÀ NELLA STAGIONE 23/24

Il prestito, chiaramente, non contempla il pagamento del premio di preparazione. I calciatori con scadenza vincolo nel 2025 e 2026 tornano alla società a cui sono vincolati e per prelevarli a titolo definitivo per la stagione 2024/25 È NECESSARIO pagare il premio di preparazione alla società stessa. Questo vale anche in caso di passaggio da “volontario” a “lavoratore sportivo”.

CASO 3 – CALCIATORE IN CONTINUITÀ DI TESSERAMENTO AL 1 LUGLIO 2023, TESSERATO CON LA MEDESIMA SOCIETÀ CON UN CONTRATTO SPORTIVO IN SCADENZA AL 30 GIUGNO 2024

Il calciatore rimane vincolato alla società anche se è stato effettuato il passaggio contrattuale da “volontario” a “lavoratore sportivo”. Una nuova società, per prelevarlo, DEVE PAGARE il premio di preparazione alla società a cui è vincolato. 

CASO 4 – CALCIATORE IN CONTINUITÀ DI TESSERAMENTO AL 1 LUGLIO 2023, TRASFERITOSI ALTROVE A TITOLO DEFINITIVO NELLA STAGIONE 2023/24 E CHE VUOLE CAMBIARE SOCIETÀ PER LA STAGIONE 2024/25

Facciamo un esempio. Un calciatore con vincolo in scadenza nel 2025 o 2026 presso la Società A si trasferisce nella stagione 2023/24 presso la Società B. La società B ha pagato il premio di preparazione alla società A e sottoscrive con il calciatore un contratto sportivo con scadenza al 30 giugno 2024. Una SOCIETÀ C che vuole tesserare il calciatore per la stagione 2024/25 È LIBERA DI FARLO E NON DEVE PAGARE IL PREMIO DI PREPARAZIONE, visto che il calciatore è libero di firmare altrove.