Sul sito del Dipartimento per lo Sport è stata diffusa la notizia che dall’11 giugno 2024 è possibile presentare le richieste per il credito d’imposta relativo alle sponsorizzazioni sportive riferite al primo trimestre 2023.
Come riportato, a suo tempo, nella Circolare LND n. 56 del 3 gennaio 2023, il comma 615 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ebbe a stabilire che le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, del D. L. n. 4/2022, convertito nella Legge n. 25/2023, si applicano anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 e che, per il primo trimestre 2023, il contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta non può essere superiore a 10.000,00 euro, autorizzando per lo stesso trimestre la spesa complessiva di 35 milioni di euro.
Trattasi, come riportato nella precedente Circolare LND n. 6 del 29 marzo 2022, del credito d’imposta concesso a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari, comprese le sponsorizzazioni, a favore di Leghe e squadre professionistiche e dilettantistiche iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, in possesso dei seguenti requisiti:
-che siano operanti in discipline ammesse ai Giuochi Olimpici e Paralimpici;
-che svolgano attività sportiva giovanile:
I soggetti beneficiari – imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali – che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, devono aver conseguito ricavi, di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, almeno pari a 150.000,00 euro e non superiori a 15 milioni di euro; l’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo non inferiore a 10.000,00 euro.
Il contributo in parola, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, è pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 marzo 2023.
Dalle ore 12 dell’11 giugno 2024 e fino alle ore 23,59 del 10 agosto 2024, è attiva la piattaforma per l’invio delle domande di riconoscimento per usufruire del credito d’imposta relativo alle sponsorizzazioni a valere sulle operazioni svolte nel primo trimestre 2023. Non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diverse da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.
Non è tenuto in considerazione l’ordine temporale dell’invio delle richieste.
In caso di insufficienza delle risorse, si procederà alla ripartizione in misura proporzionale al credito d’imposta spettante.