La Rustica-Rocca Prioria 0-3 a tavolino

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Con il Comunicato Ufficiale n.95, sono state rese note le decisioni del giudice sportivo, relative alla gara del campionato di Promozione LA RUSTICA – ROCCA PRIORA CALCIO. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 80 del 31.10.2013;

– esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Società ROCCA PRIORA CALCIO con il quale si deduce l’irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore FESTA SIMONE in quanto squalificato come risulta dal C.U. n. 77 del 25.10.2013, invocandosi per l’effetto quanto previsto dal CGS;

– il reclamo è fondato.

Infatti il citato calciatore risulta in posizione irregolare e quindi, non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica di una gara irrogatagli con. C.U. n. 77 del 25.10.2013

– Quanto sopra premesso, accertata l’irregolarità alla partecipazione del calciatore FESTA SIMONE (LA RUSTICA) alla gara in oggetto

Visto l’art. 22 comma 2 del CGS

DELIBERA

– di accogliere il reclamo proposto dalla Società ROCCA PRIORA CALCIO

– di irrogare alla Società LA RUSTICA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l’ammenda di euro 150;

– di inibire il dirigente accompagnatore Sig. DIDDORO Federico (LA RUSTICA) fino al 6.12.2013;

– di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore FESTA Simone (LA RUSTICA);