Come è noto dal 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la nuova disciplina concernente la fatturazione elettronica, che prevede l’obbligo di emissione della e-fattura da parte di tutti i soggetti IVA per le prestazioni di servizi rese e le cessioni di beni nei confronti dei propri clienti, siano essi titolari di partita IVA o meno.
Pertanto, la fattura spedita in qualunque modalità dopo il 31 dicembre 2018 si avrà per emessa nel 2019 con l’obbligo della fatturazione elettronica.
L’obbligo di emissione della e-fattura vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione del servizio è effettuata tra due operatori IVA (operazioni B2B, cioè Business to Business) sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore  IVA verso un consumatore finale privo di partita IVA(B2C, cioè Business to Consumer).
Va premesso che nella Legge di conversione del Decreto Legge n.119 del 23ottobre2018, -Legge n.136 del 17 dicembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 293 del 18 dicembre u.s.-è stata stabilita l’esclusione dall’obbligo della fatturazione elettronica per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che fruiscono del regime forfetario di cui alla Legge n.398 del 1991 a condizione, però, che nel periodo d’imposta precedente non abbiano conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a 65 mila euro.
Tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a 65 mila euro, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta.
A prescindere dal volume dei proventi del periodo d’imposta precedente, gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità stipulati dalle medesime Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, che fruiscono della Legge n.398/1991, sono adempiuti dai cessionari o committenti stabiliti nel territorio dello Stato.
L’Agenzia delle Entrate, con una faq, ha chiarito che i soggetti di cui sopra non hanno nemmeno l’obbligo di conservare i documenti ricevuti. Si ritiene, però, che tale obbligo permanga ai sensi dell’art.9, comma3, del DPR 30 dicembre 1999, n.544, e del sesto comma dell’art.74, del DPR n.633/1972, che prevedono, per i soggetti che fruiscono della Legge n.398 del1991, l’obbligo della conservazione e della numerazione progressiva delle fatture emesse e di quelle ricevute. Comunque, per avere cognizione di un corretto comportamento dal punto di vista fiscale da parte di tali soggetti, sarà opportuno attendere le necessarie istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, le Società e le Associazioni Sportive Dilettantisti che senza fine di lucro che non fruiscono del regime di cui alla Legge n.398/1991 sono chiamate a rispettare l’obbligo della fatturazione elettronica sia per le operazioni attive  che per quelle passive.
E’ necessario, però, distinguere tra le ASD “Business” e quelle “Consumer”.
Associazione Sportiva Dilettantistica-Consumatore finale
L’Associazione Sportiva Dilettantistica che non svolge attività commerciale e che, pertanto, non è in possesso di partita IVA ma del solo codice fiscale, è considerata “consumatore finale”. Come tale, ad essa non è applicabile la disciplina della fatturazione elettronica ma ad essa incombe l’obbligo di ricezione della e-fattura in Fisconline.
Tuttavia il fornitore emittente deve sempre consegnare direttamente alla Associazione Sportiva Dilettantistica una copia informatica o analogica della e-fattura comunicandole che il documento è a sua disposizione nell’area riservata Fisconline.
La Associazione Sportiva Dilettantistica – consumatore finale – deve comunicare al proprio fornitore i suoi dati fiscali:
A-Il dato identificativo: ragione sociale, sede legale e indirizzo;
B- Il codice fiscale;
C-Il codice destinatario (codice univoco) indicando il codice convenzionale “0000000”. Se, invece, l’Associazione Sportiva Dilettantistica intende ricevere direttamente dallo Sdl – Sistema di Interscambio -la fattura informato XML (eXtensible Markup languoge), dovrà dotarsi di una PEC chiedendo al fornitore di indicarla nel campo “PEC destinatario”.
La e-fattura viene inviata dal fornitore al Sdl che, dopo aver controllato la correttezza della fattura stessa, la fa pervenire all’indirizzo telematico presente nella fattura stessa, indirizzo comunicato al fornitore dalla Associazione Sportiva Dilettantistica.
Se il controllo del Sdl evidenzia irregolarità , il Sistema scarta la e-fattura e invia al soggetto emittente la ricevuto di scorto.
Società /Associazione Sportiva Dilettantistica – con Partita IVA
La Società /Associazione Sportiva Dilettantistica con partita IVA che, nell’ambito dell’attività commerciale, presta servizio cede un bene nei confronti di altri soggetti con partita IVA o nei confronti di soggetti -consumatori finali – deve emettere una e-fattura.
Va preliminarmente fatto presente che l’omissione dell’invio della e-fattura ovvero il suo invio in forma diversa da quella XML, comporta che la fattura stessa si considera omessa con conseguenti sanzioni a carico dell’emittente e con impossibilità per il cliente destinatario di detrarre l’IVA a suo carico.
Le Società /Associazioni Sportive Dilettantistiche con partita IVA devono, pertanto, provvedere all’emissione e alla ricezione della e-fattura, tenendo presente che la stessa è generata in forma XML. La Società /Associazione Sportiva Dilettantistica deve accreditarsi presso il Sdl sottoscrivendo un accordo di servizio.
La e-fattura, completa dei dati del cliente (si vedano i precedenti punti A,B,C), va emessa quando è trasmessa al Sdl; per il primo semestre 2019, come è previsto nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.13/E del 2 luglio 2018, se la e-fattura viene emessa con la data di effettuazione dell’operazione e trasmessa al Sdl con un “minimo ritardo”, questo viene tollerato e non sanzionato sempre che la fattura venga inserita nella liquidazione IVA del mese/trimestre di effettuazione dell’operazione.
Secondo le nuove disposizioni introdotte dal D.L. n.119 del 2018, convertito in Legge n.136 del 17 dicembre 2018, la fattura può essere emessa entro dieci giorni dalla data di effettuazione dell’operazione e, quindi, potrà essere inviata al Sdl entro il predetto termine di dieci giorni dal momento che per le e-fatture la data di emissione coincide con quella di trasmissione ai sensi dell’art.21, comma 1, del DPR n.633/1972.
Con l’art.10 del Decreto, nel testo della Legge di conversione, è prevista la moratoria delle sanzioni per ritardata emissione della fattura elettronica fino a tutto il 30 giugno 2019 per i soggetti trimestrali e fino a tutto il 30 settembre 2019 per i contribuenti mensili, a condizione che l’emissione avvenga entro il termine di liquidazione dell’IVA di periodo. Se, invece, la fattura, emessa in maniera tardiva, partecipa alla liquidazione periodica del mese o del trimestre successivo, la sanzione viene ridotta al 20%.
Si può utilizzare il servizio on line presente nel portale “Fatture e corrispettivi” che consente l’upload del file XML preventivamente predisposto e salvato sul proprio PC;
- Si può utilizzare la procedura web ovvero l’App Fatturae messe a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate;
- Si può utilizzare una PEC inviando il file della fattura come allegato del messaggio di PEC all’indirizzo sdiOl@pec.it;
- Si può utilizzare un canale telematico (WebService) preventivamente attivato con il
Se il cessionario/committente-soggetto passivo IVA -non ha comunicato alla Società /Associazione Sportiva Dilettantistica che presta il servizio o cede il bene, il codice destinatario, la medesima Società /Associazione Sportiva indica nella e-fattura, nel campo “codice destinatario” soltanto il codice convenzionale di 7 caratteri 11000000011.
Lo stesso codice va apposto qualora il cliente comunichi un indirizzo PEC
Il soggetto emittente la e–fattura può delegare ad altri, anche ad intermediari diversi da quelli abilitati ex art.3 del DPR n.322/1998 (dottori commercialisti e ragionieri iscritti all’albo, consulenti del lavoro, Caf, ecc.), sia la trasmissione che la ricezione delle e-fatture. In tal caso,la e–fattura dovrà contenere l’annotazione che la stessa è stata emessa per conto del cedente.
Va, infine, considerato che il diritto alla detrazione assolta IVA sugli acquisti può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui l’operazione è stata effettuata o con la dichiarazione IVA dell’anno in cui la fattura è pervenuta, qualora tale anno sia successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Occorre, pertanto, porre attenzione al momento in cui il fornitore ha effettivamente spedito la fattura cartacea/analogica ovvero l’ha consegnata, spedita, trasmessa o messa a disposizione.
Pertanto, se la fattura, datata 2018, risulta effettivamente pervenuta entro il 31 dicembre 2018, il diritto alla detrazione IVA può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA 2019 per il 2018, da presentarsi entro il prossimo 30 aprile 2019.