Le disposizioni in occasione della disputa delle gare

0
1767

Alla luce dei recenti accadimenti, si ritiene opportuno richiamare tutte le società al rigoroso rispetto delle seguenti disposizioni in occasione della disputa delle gare.

Le società devono consegnare all’arbitro, in quadruplice copia, un’elenco (distinta di gara) nel quale devono essere annotati i nominativi dei calciatori, con l’indicazione del Capitano e del Vice Capitano, del Dirigente Accompagnatore, del Dirigente addetto all’arbitro (solo società ospitante), dell’Allenatore, del Medico sociale, del Massaggiatore e, qualora non siano previsti gli assistenti ufficiali, dell’Assistente di parte. Solo le persone riportate in detto elenco, dal momento in cui lo stesso viene consegnato al Direttore di Gara e fino a che l’arbitro non abbandona l’impianto sportivo, possono essere presenti nel recinto spogliatoi e nel recinto di giuoco. La società ospitante dovrà attivarsi per garantire che i cancelli di accesso al recinto spogliatoi restino chiusi e siano presidiati, impedendo l’accesso a chiunque non sia autorizzato. Per la funzione svolta, e nel rispetto dell’art. 68 delle N.O.I.F., il Commissario di Campo, eventualmente designato, può essere presente all’interno del recinto spogliatoi o/e del recinto di giuoco.

Al termine della gara deve essere consentito l’ingresso nello spogliatoio arbitrale dell’Osservatore A.I.A e/o dell’Organo Tecnico A.I.A., previa esibizione della propria tessera federale e della designazione per tale incarico. Tale designazione può essere esibita anche su supporto informatico.

L’Accesso agli operatori dell’informazione (stampa, radio, etc), che abbiano preventivamente inviato richiesta di accredito alla società ospitante, possono essere ammessi nel recinto di giuoco trascorsi 20 minuti dal termine della gara.

Si ribadisce che ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F. l’arbitro qualora si verifichino situazioni che a suo giudizio sono pregiudizievoli per la propria incolumità, o per la presenza di persone non contemplate nelle disposizioni federali, può astenersi dal dare inizio alla gara o interromperne lo svolgimento fino al ripristino delle condizioni di normalità, o sospenderla definitivamente qualora non ci si attenga alle sue disposizioni.