Con la Risoluzione n. 106/E dell’11 dicembre 2012, l’Agenzia delle entrate si è espressa in ordine all’applicabilità dell’addizionale comunale all’IRPEF ai compensi ex art.25, comma 1 della legge n. 133/99, eccedenti l’importo di € 7 .500, ivi compresi quelli tra 7.500 e 28.158,28 euro, ai quali è stata finora applicabile soltanto la ritenuta IRPEF – a titolo d’imposta – nella misura del primo scaglione di reddito, oltre, ovviamente, l’addizionale regionale.
Le conclusioni cui è pervenuta l’Agenzia delle entrate divergono da quelle espresse in passato con la nota n. 2006/194546 del 9 dicembre 2006, con la quale la stessa Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso -, aveva risposto ad un’istanza della FIGC- Lega Nazionale Dilettanti – che aveva sollevato il problema, in quanto sostituto d’imposta, conseguente alla impossibilità di evidenziare nel mod. 770 semplificato gli importi relativi alle addizionali comunali da applicare ai compensi in argomento.
Con la predetta nota l’Agenzia delle entrate aveva espresso il parere – nell’ambito della consulenza giuridica di cui alla Circolare n. 99/E del18 maggio 2002- che ai suddetti compensi non dovesse applicarsi l’addizionale comunale di compartecipazione all’IRPEF.
Ciò in quanto la determinazione dell’aliquota di compartecipazione, ai fini dell’applicazione dell’addizionale comunale, è subordinata, ai sensi dell’art. l, comma 2, del D.Lgs. n. 360 del1998, all’emanazione di uno o più decreti adottati dal MEF, di concerto con il Ministero dell’interno, entro il15 dicembre di ogni anno per l’anno successivo.
Ne consegue, rilevò l’Agenzia delle entrate nella nota del 2006, che “fino a quando gli stessi non interverranno a determinare l’aliquota di compartecipazione comunale aii’IRPEF, il riferimento contenuto nel citato articolo 25, comma l, della legge n. 133 del 1999, alle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche, deve intendersi riferito alla sola addizionale regionale”.
Nel quesito a suo tempo avanzato all’Agenzia delle entrate dalla FIGC – Lega Nazionale Dilettanti, era stato, peraltro, correttamente rilevato che sui compensi assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta, soltanto il sostituto d’imposta può procedere all’applicazione ed al successivo versamento delle addizionali dal momento che il percipiente non deve dichiarare, ai fini della determinazione del reddito IRPEF, i compensi
percepiti a titolo d’imposta che, invece, vanno considerati ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito sempreché lo stesso sia titolare di altri redditi.
A conferma di quanto sopra, la modulistica fiscale (Mod. UNICO e relative istruzioni al quadro RL e Mod. 770) non ha finora evidenziato dove allocare eventuali addizionali comunali sui compensi in argomento assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta mentre per l’addizionale regionale sussiste apposita evidenziazione.
Tanto premesso, prendendo atto del contenuto della Risoluzione n. 106/E dell’11 dicembre 2012, che, anche a seguito di parere espresso al riguardo dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sovverte il precedente indirizzo, sui compensi in oggetto, che superano i 7.500 euro nell’anno solare, oltre alla ritenuta IRPEF nella misura del primo scaglione di reddito (23%) ed all’addizionale regionale, andrà applicata l’addizionale comunale.