Tv, radio e fotografi, ecco le disposizioni da rispettare

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Il Comitato Regionale Lazio, considerato l’interessamento relativo alle gare disputate nell’ambito dei campionati organizzati sul territorio e allo scopo di garantire sia l’esercizio del diritto di cronaca sia i diritti delle società associate, desidera sottoporre all’attenzione delle società e degli operatori dell’informazione le disposizioni emanate con il regolamento per l’esercizio della cronaca radiotelevisiva delle gare organizzate  nell’ambito  della  Lega  Nazionale Dilettanti, nel quale ricadono le gare dei campionati organizzati dal Comitato Regionale Lazio e che interessano sia gli operatori radio-televisivi che i fotografi.

  • Diritti d’immagine

Il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008 che disciplina la titolarità e la commercializzazione dei diritti audiovisi sportivi, all’art.5 punto 2, inerente, per l’appunto, il Diritto di Cronaca, precisa che sia le immagini salienti che quelle correlate possono essere messe a disposizione unicamente dal produttore dell’Evento previo rimborso dei costi, quindi dalla Lega Nazionale Dilettanti, proprietaria dei diritti di tutte le società a lei affilate.

Chi vuole effettuare riprese sui campi deve pertanto produrre la necessaria richiesta, corredata della documentazione prevista dal Regolamento emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti, che rilascerà il relativo nulla-osta. In mancanza di questo nessun soggetto pertanto è autorizzato a fare alcun tipo di ripresa.

Nel diritto di trasmissione non potrà essere prevista la clausola di cessione a terzi dei filmati delle partite.

Le società interessate che abbiano a constatare che le Emittenti Radiotelevisive non si attengono alle disposizioni relative ai limiti fissati per l’esercizio del diritto di cronaca, dovranno darne immediata comunicazione alla rispettiva Divisione o al Dipartimento o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali.

Si ricorda nel Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti è l’articolo 52 che regola l’assegnazione alla Lega stessa la gestione e commercializzazione dei diritti d’immagine delle società affiliate.

ART. 52

I diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi

  1. La Lega rappresenta le società, nel rispetto delle direttive dettate in materia dalla F.I.G.C., nella negoziazione dei diritti collettivi di immagine e di diffusione radiotelevisiva, compresa la sponsorizzazione e la tutela dei marchi, ferma la salvaguardia dei diritti singoli e specifici delle società.
  2. La Lega stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi.
  3. Tutte le autorizzazioni e le ratifiche hanno valore ed effetto limitatamente al territorio italiano
  4. E’ fatto obbligo alle società ed ai loro tesserati ottenere specifica e preventiva autorizzazione per:
    a) riprodurre e diffondere a scopo pubblicitario, commerciale, industriale o comunque di lucro, immagini, dichiarazioni o attestazioni di calciatori/calciatrici o di altri tesserati;
    b) realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni foniche e visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo,
    c) concludere accordi per manifestazioni di qualsiasi genere a carattere promo-pubblicitario cui partecipino calciatori/calciatrici o altri tesserati;
    d) utilizzare denominazioni, simboli, stemmi o colori della società ed associazioni a fini promopubblicitari, commerciali, industriali o comunque di lucro.
  5. E’ fatto obbligo alle società sottoporre alla ratifica della Lega, che può delegare i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti, tutti i contratti promo-pubblicitari da esse stipulati.
  6. Le società sono tenute all’osservanza di ogni altra disposizione impartita dalla Lega nelle materie di cui al presente articolo.
  • Esercizio della cronaca radiofonica:

Trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell’intervallo e in chiusura delle gare per le quali le Emittenti Radiofoniche abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flashes di aggiornamento nel corso della gara,  per una durata  complessiva  che  non potrà eccedere  il limite  di durata di tre minuti primi;

  • Esercizio della cronaca televisiva a mezzo satellite, digitale o web:

sintesi filmate, trasmesse in differita, di durata complessiva non superiore ai tre  minuti.

L’esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la riproduzione televisiva integrale delle gare, di tempi delle gare stesse, di brani o sintesi, nè con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni radiofoniche o televisive, le eventuali autorizzazioni dovranno formare oggetto di accordi privati fra le singole Emittenti e le società interessate, soggette alla ratifica da parte del Comitato Regionale Lazio, fermo restando che non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita prima delle ore 30  del giorno  in cui si disputa  la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti    dal termine  delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.

  • Richiesta del nulla-osta

Il nulla-osta per l’esercizio della cronaca e per la ripresa del relativo materiale audiovisivo entro i limiti di cui all’art. 2) viene rilasciato – per delega della Lega Nazionale Dilettanti – dal Comitato Regionale Lazio a richiesta delle Emittenti private che:

  1. risultino autorizzate dalle competenti Autorità, in base alle disposizioni legislative vigenti, all’esercizio della stazione radiofonica e/o televisiva, anche via internet, per la quale viene rilasciato il nulla-osta (certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa alle frequenze);
  2. risultino iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell’art. 5 della Legge 3/2/1963 n. 69;
  3. affidino i propri servizi di cronaca sportiva a persone iscritte all’Albo dei Giornalisti professionisti e/o pubblicisti, nel rispetto della Legge 3/2/1963 n. 69, od a praticanti che presentino regolare documento d’identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente;
  4. accettino tutte le clausole del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e si impegnino a rispettarle;
  5. abbiano stipulato, con una primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell’esercizio dell’attività di cronaca e/o di ripresa all’interno degli
  • Il nulla-osta della Divisione e dei Comitati e dei Dipartimenti viene rilasciato per l’intera stagione calcistica per la quale è richiesto, e comunque cessa di ogni validità al 30 giugno di ogni stagione stagione.
  • Per ottenere il nulla-osta, ogni Emittente privata radiofonica o televisiva deve inoltrare domanda scritta alla rispettiva Divisione o al Comitato o Dipartimento competente, alla quale deve essere allegata:
    1. la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle a) e b) del precedente art. 4;
    2. le generalità del o dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l’effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all’Albo, o l’indicazione del praticante giornalista corredata di documento d’identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità;
    3. la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle a) e b) del precedente art. 4;
    4. le generalità del o dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l’effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all’Albo, o l’indicazione del praticante giornalista corredata di documento d’identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità;
    5. copia del Regolamento sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante dell’Emittente stessa;
    6. copia della polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla lett. e) del precedente art.

La Divisione o il Comitato o il Dipartimento, esaminate le domande e la relativa documentazione nell’ordine in cui le stesse pervengono, e ove ne ritengano la regolarità, concederanno all’emittente il nulla-osta, a valere fino al 30 giugno successivo.

  • La Divisione o il Comitato o il Dipartimento in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l’Emittente:
  1. non risulti più in tutto od in parte in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4;
  2. non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento, o per aver diffuso i servizi di cronaca senza osservare i limiti indicati nei precedenti arti. 2 e 3, o per non essersi attenuta alle disposizioni contenute negli 8, 9 e 1O del presente Regolamento.
  • Nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, resta salvo il diritto della Divisione e del Comitato e del Dipartimento e/o delle Società interessate di ottenere dall’Emittente inadempiente il risarcimento dei danni subiti.
  • Accesso agli stadi

Per accedere agli stadi, ai fini dell’esercizio della cronaca sportiva e della ripresa del relativo materiale, le Emittenti private in possesso del nulla-osta della rispettiva Divisione o del Comitato o del Dipartimento, devono far pervenire alla società organizzatrice dell’incontro una richiesta scritta, anche telegrafica, almeno 4 giorni prima della data per cui la partita è programmata. Ove l’Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la società rilascia l’autorizzazione all’accesso, valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce.

Le società potranno negare l’autorizzazione all’accesso qualora l’Emittente non risulti in possesso del nulla-osta della Divisione o del Comitato o del Dipartimento, o lo abbiano revocato per i motivi indicati al precedente art. 7.

Le società  potranno  altresì  negare  l’autorizzazione  all’accesso  nello stadio  in  ogni  altro  caso  in cui l’ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e delle attrezzature di registrazione e ripresa sia ritenuto dalla società pregiudizievole per l’ordine e l’incolumità pubblica all’interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell’incontro.

  • I servizi di cronaca radiofonica o televisiva

I servizi di cronaca radiofonici e televisivi devono essere effettuati esclusivamente da persone iscritte all’Albo dei giornalisti e/o pubblicisti (tale qualifica deve essere comprovata, all’atto dell’ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all’Ordine professionale) o da praticanti che presentino regolare documento d’identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente;

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all’ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall’Emittente, attestante la sua appartenenza all’Emittente stessa.

In difetto del documento di identificazione di cui sopra, gli organizzatori dell’incontro non sono tenuti a consentire l’accesso a giornalisti, pubblicisti e personale tecnico.

E’ fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti radiofoniche e televisive:

  • di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all’esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
  • di valersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
  • di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
  • di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi;
  • di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l’incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l’afflusso ed il deflusso degli spettatori;
  • di richiedere l’assistenza del personale in forza allo

Le Emittenti radiotelevisive sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., la Divisione, i Comitati, i Dipartimenti e le società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l’Ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall’inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

  • Divieto filmati e fotografia dalla tribuna stampa

E’ severamente vietato effettuare filmati con telecamere, smartphone e tablet o effettuare fotografie dalla tribuna che riprendano o riproducano sia il pubblico che le fasi di gioco (comprese a titolo esemplificativo le esultanze o le sostituzioni dei calciatori) per eventuali pubblicazioni sia live che in differita sui siti internet e sulle piattaforme YouTube, Instagram, Facebook e tutti gli altri social network sia delle testate giornalistiche sia sui profili privati.