Il Comitato Regionale Lazio comunica che, in base a quanto deliberato prima dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio e, in seconda istanza, dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale, la ripetizione della gara di finale per l’assegnazione della Coppa Italia Regionale di Serie C1 di Calcio a 5 maschile, sia disputata mercoledì 4 gennaio 2017 alle ore 19 presso la Futsal Arena di via del Baiardo a Roma (zona Tor di Quinto).
Di seguito si riporta la decisione assunta dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale in relazione al reclamo proposto dalla Virtus Aniene contro la decisione assunta dal giudice sportivo sulla finale di Coppa Italia di serie C1 giocata lo scorso 22 dicembre al PalaMalfatti di Rieti.
Il Giudice Sportivo aveva rilevato come, contravvenendo al disposto del Comunicato Ufficiale n. 15/3 del 20- 9-2016, relativo al Regolamento della Coppa Italia di Calcio a 5 Maschile – Fase Regionale, fossero stati disputati due tempi supplementari di cinque minuti ciascuno e non di tre minuti come stabilito nella richiamata disposizione. Avverso tale decisione la A.S.D. Virtus Aniene ha invece sostenuto, in sede di reclamo, come il comportamento degli Arbitri fosse stato conforme al disposto regolamentare del Comunicato Ufficiale della FIGC 79/A del 10 novembre 2014 che indicava, invece, in cinque minuti la durata dei due tempi supplementari da disputare al termine della gara di Final Four, terminata con il punteggio di parità.
Il reclamo è però stato dichiarato infondato dalla Commissione Territoriale, che ha stabilito che “non vi è discussione sul fatto storico posto alla base della vertenza e cioè la durata dei due tempi supplementari che è stata di cinque minuti ciascuno; ciò è confermato non solo dal supplemento di rapporto acquisito dal Giudice Sportivo ma anche dalla circostanza, invero singolare, che nei due tempi supplementari, le tre reti siglate dalla società Virtus Aniene siano state marcate tutte a partire dal quarto minuto di gioco. Non vi è nemmeno contestazione sul fatto che il Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio, che ha dettato le regole per lo svolgimento della Coppa Italia di Calcio a 5 maschile per la fase regionale abbia disposto che i tempi supplementari da disputare al termine della gara di finale in caso di parità fossero di tre minuti ciascuno”.
“La reclamante – si sostiene nella motivazione con cui è stato respinto il reclamo – poggia il suo reclamo all’osservanza delle norme fissate, in generale, dal regolamento del gioco del calcio a 5 – procedure per determinare la vincente di una gara – che dispone, invece, per le attività espressamente indicate la durata dei tempi supplementari in cinque minuti ciascuno. Nel caso di specie, però, è evidente che debba essere osservata la regola speciale per due motivi: il primo è che si tratta appunto di una norma particolare dettata per una competizione, la Coppa Italia, che mantiene autonomia regolamentare piena, sia rispetto ai campionati regolari sia rispetto agli altri Tornei Ufficiali organizzati sotto l’egida della F.I.G.C.; il secondo che nelle gare della Coppa Italia, in ambito regionale, si è osservata, in analogia con quanto avviene nel Campionato di Serie C1 C5 Maschile della corrente stagione sportiva, la regola della durata effettiva del tempo di gioco con conseguente riduzione del minutaggio ordinario sia per i tempi regolari che per quelli supplementari. Inoltre il Comunicato 79/A della F.I.G.C., per la parte d’interesse, come indicato espressamente, integra, e quindi introduce, senza abrogare alcunché, una disposizione specifica, indicando nel contempo, gli ambiti di riferimento. Pertanto resta tutt’ora vigente quanto contenuto nel Regolamento del Giuoco del Calcio a 5 ed. 2014 – Procedure per determinare la vincente di una gara – di seguito integralmente riportato: ”Il regolamento della competizione deve fissare la precisa ed uguale durata dei due tempi supplementari”.
Considerata l’autonomia regolamentare della specifica competizione e l’indubbia innovazione rappresentata dall’introduzione del tempo effettivo di gioco, si determina, senza alcun dubbio la prevalenza della disposizione specifica richiamata dal Giudice Sportivo rispetto a quella generale dettata per altre competizioni. La decisione impugnata va quindi confermata e il reclamo viene dunque respinto.
Ufficio Comunicazione