Dirette radiotelevisive, ecco costi e normativa

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Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con le Emittenti private Radiotelevisive per la stagione sportiva 2016-2017 , fatte salve le direttive in merito emanate dalla Lega stessa per l’attività del Dipartimento Interregionale:

  1. Le Emittenti Radiotelevisive private, che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D., dovranno inoltrare una richiesta scritta alla rispettiva Divisione, o al Comitato o al Dipartimento competente, che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della corrente stagione sportiva 2016-2017.
  2. Le Emittenti Radiotelevisive private che intendono richiedere il nulla-osta in questione per la stagione sportiva 2016/2017 dovranno inviare alla rispettiva Divisione, o al  Comitato o al Dipartimento competente la documentazione prevista dal Regolamento che si allega, unitamente alla copia del Regolamento stesso, debitamente sottoscritto per accettazione.
  3. Per accedere agli stadi, ai soli fini dell’esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti Radiotelevisive private in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Divisione, o dal Comitato o dal Dipartimento competente dovranno far pervenire alla società organizzatrice dell’incontro, partita per partita, una richiesta scritta almeno tre giorni prima della data fissata per l’incontro. Pertanto, il rilascio della necessaria autorizzazione per l’effettuazione dell’esercizio della cronaca radiotelevisiva è demandato alla competenza delle singole società.
    Le società potranno negare l’autorizzazione all’esercizio di tale diritto a quelle Emittenti che non saranno in possesso del previsto nulla-osta rilasciato dalla Divisione o dal Comitato o dal Dipartimento competente, oppure nei casi in cui l’Emittente stessa, in precedenti occasioni, non si fosse attenuta al rispetto dei limiti di tre minuti primi per ciascuna gara, fissati per l’esercizio del diritto di cronaca.
  4. Le società potranno concedere ad Emittenti televisive private i diritti di trasmissione delle intere partite, fermo restando che l’autorizzazione potrà essere concessa dietro corrispettivo e comunque sempre per trasmissioni in differita nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento della LND.Ciò premesso, negli eventi afferenti attività di interesse nazionale (fase nazionale Coppa Italia Dilettanti, finali Scudetto e finali di Coppa nazionali, Spareggi Seconde Classificate di Eccellenza e play off delle Divisioni nazionali) è facoltà della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque e del Dipartimento Calcio Femminile, ognuna nelle sue competenze, autorizzare radiocronache e/o riprese televisive a mezzo satellite, digitale o web di gare in diretta previa la corresponsione di un corrispettivo pari ad euro 300,00 per le radiocronache oltre Iva (comprese le web radio) e 1.800,00 oltre Iva per le riprese tv o web (le richieste dovranno pervenire alla  segreteria della L.N.D. e del Dipartimento Calcio Femminile e della Divisione Calcio a Cinque almeno 4 gg prima dell’inizio dell’evento). Assimilate alla stessa disciplina s’intendono le gare tra società provenienti da Regioni diverse che partecipano a campionati nazionali. Tale autorizzazione potrà essere concessa fatti salvi gli accordi per la cessione dei diritti in esclusiva siglati dalla L.N.D. e dal Dipartimento Calcio Femminile e dalla Divisione Calcio a Cinque con emittenti radiotelevisive nazionali (compreso il web).

Tali diritti potranno essere concessi anche per l’intera stagione sportiva ma dovranno riguardare unicamente le gare interne organizzate dalla società per la quale la singola emittente abbia ottenuto l’autorizzazione, con esclusione pertanto delle gare che la stessa disputerà in trasferta in quanto organizzate da altra società.

Nel diritto di trasmissione non potrà essere prevista la clausola di cessione a terzi dei filmati delle partite.

Le società interessate che abbiano a constatare che le Emittenti Radiotelevisive non si attengono alle disposizioni relative ai limiti fissati per l’esercizio del diritto di cronaca, dovranno darne immediata comunicazione alla rispettiva Divisione o al Dipartimento o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali.

 

Questo è invece il Regolamento che regola i rapporti tra media e società dilettanti, emesso dalla LND.

 

Art. 1 ACCESSO AGLI STADI

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

a) i giornalisti, i radiocronisti ed i telecronisti che siano in possesso dell’accredito per l’accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall’art. 9 delle presenti disposizioni;

  1. I giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa » rilasciata dal C.O.N.I. e dall’U.S.S.I.;
  2. i fotografi che siano in possesso dell’accredito per l’accesso rilasciato dalla Società ospitante nel rispetto delle modalità specificamente previste dalla lettera a/7 dell’art. 9 delle presenti disposizioni;
  3. i tecnici e gli operatori radiofonici e televisivi che abbiano facoltà di accesso ai sensi degli articoli 4 e 6 del «Regolamento per l’esercizio della cronaca radiotelevisiva» emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti con Circolare n. 7 del 1 luglio 2016

 

Art.  2 ACCESSO ALLA TRIBUNA  STAMPA

Possono accedere alla Tribuna Stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n.69 del 3 febbraio 1963 previa esibizione dell’accredito per l’ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall’art. 9 della presente Circolare, della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall’U.S.S.I..

Art.  3 ACCESSO  ALLA  SALA STAMPA

Possono accedere ai locali adibiti a Sala Stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n.69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell’accredito per l’ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall’art. 9 della presente Circolare, della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall’U.S.S.I ..

Possono accedere altresì alla Sala Stampa i radiocronisti, i telecronisti e gli operatori radiotelevisivi che siano in possesso dell’accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalle lettere a/6 e a/8 dell’art. 9 delle presenti disposizioni.

Art. 4 ACCESSO AL  RECINTO DI GIUOCO

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire – prima, durante e dopo le gare – l’accesso al recinto di giuoco dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti e dei tecnici radiofonici e televisivi.

Possono accedere al recinto di giuoco soltanto i fotografi che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla lettera a/7 dell’art. 9 delle presenti disposizioni.

I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di giuoco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco nelle apposite postazioni situate dietro le porte e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate.

Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi che abbiano ottenuto l’accesso al recinto di giuoco.

Art. 5 ACCESSO Al SOTTOPASSAGGI  ED AGLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire – prima, durante e dopo le gare – l’accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi al sottopassaggio ed agli spogliatoi dell’arbitro e delle due squadre.

L’accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle «Carte Federali».

Art.  6 ACCESSO Al LOCALI ANTISTANTI  GLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire – prima, durante e dopo le gare – l’accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi ai locali antistanti gli spogliatoi.

L’accesso  ai locali antistanti gli spogliatoi  potrà essere  concesso  ai giornalisti,  ai radiocronisti,  ai telecronisti ed ai tecnici radiofonici e televisivi:

  1. soltanto dopo che la terna arbitrale, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;
  2. non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare

Art.  7 INTERVISTE Al TESSERATI

In occasione delle gare ufficiali e non della Società ospitante e ospitata i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai radiocronisti, telecronisti e agli operatori radiotelevisivi accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste delle lettere a/6 e a/8 dell’art. 9 della presente circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche ospitanti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della presente Circolare.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Le interviste effettuate nella Sala Stampa, o comunque all’interno degli stadi, potranno essere trasmesse in differita dalle Emittenti Radiofoniche e Televisive non prima di trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione previste nell’esercizio del diritto di cronaca.

Art.  8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

L’art. 52, comma 2, del «Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti» stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine.

In considerazione di quanto sopra le Società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati, Dipartimenti o Divisione.

Qualora l’autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando d’accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante ma non potranno accedere al recinto di giuoco.

Art. 9 MODALITA’ DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l’accesso agli stadi dei giornalisti e dei tecnici degli Organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre  nella stagione sportiva 2016/2017.

Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti alla condizione che vengano rispettate. per quanto riguarda i limiti e le modalità. le seguenti disposizioni:

a/1 – le richieste di rilascio ai giornalisti delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di accesso» dovranno  essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori responsabili;

a/2 – le «Tessere-Stampa» saranno valide per l’intera stagione sportiva 2016/2017; i «tagliandi di accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;

a/3 – le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell’inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2016/2017; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno quattro giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l’accesso;

a/4 – le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d’identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della Testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;

a/5 – i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati» da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d’identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della Testata, che se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;

a/6 – i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai radiocronisti ed ai telecronisti delle Emittenti radiofoniche e televisive che abbiano ottenuto il nullaosta per l’esercizio della cronaca e che facciano pervenire la richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel pieno rispetto dell’art. 8 del «Regolamento per l’esercizio della cronaca radiotelevisiva»;

a/7 – i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all’Albo professionale o ai praticanti muniti di valido documento d’identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della Testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle Agenzie fotografiche o degli Organi di informazione interessati almeno quattro giorni prima della gara per la quale viene richiesto l’accesso; i fotografi che otterranno il rilascio dei «Tagliandi di accesso» saranno tenuti al rigoroso rispetto dell’art. 3 della presente circolare;

a/8 – i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle Emittenti radiotelevisive che abbiano ottenuto il nulla-osta potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall’Emittente di appartenenza di realizzare i servizi radiofonici o televisivi e che siano in possesso, a tale titolo, del “Tagliando di accesso” rilasciato dalla  Società calcistica ospitante; all’ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, oltre al documento che attesta l’appartenenza alla  Emittente richiedente; si ribadisce che ciascuna Emittente radiotelevisiva potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni  loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno ad esse richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell’interesse dell’Organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute  nella presente Circolare le Società calcistiche ospitanti dovranno:

  1. dare immediata comunicazione delle violazioni alla Lega Nazionale Dilettanti;
  2. negare l’accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorché in possesso della «Tessera – Stampa»;
  3. negare ulteriori accrediti ai giornalisti, radiocronisti, telecronisti, fotografi, tecnici ed operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente circolare, saranno perseguite ai sensi dell’art. 1, del C.G.S.