Agevolazioni per gli Enti Sportivi Dilettantistici prorogate al 2027

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025 è stato pubblicato il D.L. n. 200 del 31 dicembre 2025, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (cd. Decreto Milleproroghe 2026).

Il provvedimento interessa lo sport dilettantistico per la norma recata dall’art. 4, comma 4, che dispone che all’art. 243, comma 1, del Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al D.Lgs. n. 33 del 24 marzo 2025, le parole “1° gennaio 2026” sono sostituite dalle parole “1° gennaio 2027”.

L’art. 243 del medesimo Testo Unico disponeva che “le disposizioni del presente Testo Unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026”. Pertanto, con la proroga introdotta con l’art. 4, comma 4, in argomento, le disposizioni recate dal predetto Testo Unico si applicano dal 1° gennaio 2027.

Al riguardo va rilevato che l’art. 241 del succitato T.U. – D. Lgs. n. 33 del 24 marzo 2025, al comma 1, lett. cc), prevede l’abrogazione dell’art. 25 della Legge n. 133/1999 che, tra l’altro, stabilisce la non commercialità degli importi fino a 51.645,69 euro rivenienti dalle manifestazioni di raccolta fondi per gli enti sportivi dilettantistici che si avvalgono delle disposizioni di cui alla Legge n. 398/1991.

Con il rinvio al 1° gennaio 2027, gli Enti Sportivi Dilettantistici di cui sopra, potranno continuare a godere dell’agevolazione ancora per tutto il 2026, con l’auspicio che nel contempo la norma possa essere modificata.

Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025, è stato determinato il saggio di interesse legale per l’anno 2026, di cui all’art. 1284 Codice Civile, nella misura dell’1,60% in ragione d’anno, con decorrenza 1° gennaio 2026. Il tasso si applica a calcoli di interessi moratori, ravvedimento operoso ed altro.

Nell’anno 2025 il tasso era del 2% e l’anno precedente del 2,5%

Nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025 – S. O. n. 40 – è stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la Tabella nazionale dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborati dall’ACI – Art. 51, comma 4, lett. a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.