Le prestazioni di noleggio di un impianto sportivo gestito da una SSD senza fine di lucro ad altre ASD iscritte alla medesima Federazione per l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, vanno considerate fuori campo IVA, fino a tutto il 31 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 4, quarto comma, del DPR n. 633/1972, nella sua formulazione attualmente praticabile.
Questo è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 36 del 17 febbraio 2025, all’istanza di interpello prodotta da una Società Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro, che nel suddetto impianto svolge anche attività diretta. L’Agenzia delle Entrate ritiene che l’operazione oggetto del quesito soddisfi i requisiti richiesti dal citato art. 4, che prevede un regime di esclusione, fino a tutto l’anno 2025, dal campo di applicazione dell’IVA, al rispetto delle condizioni previste dallo stesso art. 4, che di seguito si riportano:
- le prestazioni devono essere effettuate dagli Enti associativi e dalle SSD;
- le medesime prestazioni devono essere effettuate in conformità alle finalità istituzionali;
- le prestazioni di servizi devono essere effettuate nei confronti di soci, associati, partecipanti di Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.
Infatti, per quanto riguarda la condizione di cui alla lett. a), questa è rispettata in quanto il D. L. 4 agosto 2024, n. 113, convertito dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, e l’art. 90 della Legge n. 289/2002, consentono l’applicazione delle disposizioni tributarie, e in particolare dell’art. 4, quarto comma, del DPR n. 633/1972, sia alle ASD che alle SSD senza fine di lucro, così come è rispettata la condizione di cui alla lett. c), in quanto trattasi di noleggio reso nei confronti di ASD iscritta alla medesima Federazione.
Per quanto riguarda, poi, la condizione di cui alla lett. b), questa è rispettata dal momento che l’attività di noleggio, da parte della SSD, dell’impianto sportivo – “costituendo il naturale completamento degli scopi specifici e particolari della Società istante – risulta svolta in conformità alle proprie finalità istituzionali sempre che l’impianto noleggiato continui ad essere utilizzato e destinato allo svolgimento esclusivo dell’attività sportiva che rappresenta l’oggetto sociale dell’istante”.
Si fa rilevare che quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello in argomento, ha validità fino a tutto l’anno 2025, in quanto a partire dal 1° gennaio 2026 è previsto, fatta salva l’auspicata emanazione di norme di semplificazione, che le prestazioni in argomento saranno esenti dall’IVA e non più fuori campo dall’imposta.