Nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024, è stata pubblicata la Legge n. 189 del 9 dicembre 2024 di conversione del Decreto Legge n. 165 del 19 ottobre 2024.
Si riportano le disposizioni che più possono interessare le ASD/SSD affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti
L’art. 7-bis reca disposizioni in materia di concordato preventivo biennale, stabilendo che i soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale, possono aderire al predetto concordato entro il 12 dicembre 2024, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa che non deve, però, indicare un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggior credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro lo scorso 31 ottobre 2024.
Il successivo art. 7-ter reca alcune modifiche all’art. 2-bis del D. L. 9 agosto 2024, n. 113, che ha disposto l’erogazione di una indennità di importo pari a 100,00 euro ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro.
E’ stato precisato che l’indennità spetta se il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori matrimonio, riconosciuto, adottivo affiliato o affidato con un reddito non superiore a 2.840,51 euro. L’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente di fatto il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente di fatto sia beneficiario della stessa indennità . Il beneficio, che sarà erogato dal datore di lavoro in sede di corresponsione della 13.a mensilità , dovrà essere richiesto dal lavoratore indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente di fatto e dei figli.
L’art. 7-quater rinvia il versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette, disponendo che, per il solo periodo d’imposta 2024, le persone fisiche, titolari di partita IVA, che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore a 170.000,00 euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali.