Con riferimento alla pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport del DPCM del 22 gennaio 2024, nel quale sono state elencate le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportive di cui all’art. 25, del D. Lgs. n. 36, del 28 febbraio 2021, si ritiene opportuno, alla luce del medesimo provvedimento, riepilogare la disciplina del lavoro sportivo recata dagli artt. 25 e seguenti del medesimo Decreto n. 36.
Come è noto, l’art. 25 del D. Lgs. n. 36/2021, definisce, al comma 1, le figure dei lavoratori sportivi definendo tali, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, gli atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara, che esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, nonché a favore delle FSN, delle DSA, degli EPS, anche Paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e Salute S.p.A.
Nel successivo comma 1-ter, viene stabilito che, oltre alle predette figure, sono considerati “lavoratori sportivi” i soggetti, tesserati ex art. 15 del Decreto n. 36/2021, che svolgono, dietro corrispettivo, a favore delle ASD/SSD, delle FSN, delle DSA, anche Paralimpiche e degli EPS, le mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, risultanti da un elenco che entro il 31 dicembre di ogni anno viene pubblicato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPCM -, il quale tiene conto delle comunicazioni effettuate dalle FSN e dalle DSA al Dipartimento per lo Sport per il tramite del CONI e del CIP.
Con il DPCM del 22 gennaio 2024, è stato pubblicato il primo elenco delle altre figure di “lavoratore sportivo” comunicato dalle singole Federazioni e, con la richiamata Circolare LND n. 55, sono state comunicate le ulteriori mansioni che la FIGC ha ritenuto debbano rientrate tra le figure di “lavoratore sportivo”.
Come previsto dall’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 25 e dal successivo art.37 del Decreto n. 36/2021, non sono considerati lavoratori sportivi i soggetti che svolgono attività amministrative-gestionali e i professionisti iscritti all’Albo di competenza.
L’attività di lavoro sportivo dei soggetti definiti “lavoratori sportivi”, può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3 del Codice di Procedura Civile (prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa).
Il rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo
L’art, 28 del D. Lgs. n. 36 disciplina il rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo.
Fermo restando che sono considerati “lavoratori sportivi” ex art. 25 i soggetti che svolgono le mansioni sopra riportate, viene stabilito che il lavoro sportivo può essere oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa soltanto se ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
-la durata delle prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non deve superare le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione alle manifestazioni sportive;
-le prestazioni sportive devono essere coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della Federazione di appartenenza.
L’ente sportivo destinatario delle prestazioni sportive deve comunicare al RNASD i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. La comunicazione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo, alle comunicazioni al Centro per l’Impiego e deve essere resa disponibile all’INPS e all’INAIL in tempo reale.
Anche l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro – LUL- può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del RNASD. Nel caso in cui il compenso non superi l’importo annuo di 15.000,00 euro non vi è l’obbligo del relativo prospetto paga.
L’attività sportiva del “lavoratore sportivo” – art. 32 – è svolta sotto i controlli medici secondo le disposizioni stabilite con DPCM, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, così come ai fini della sicurezza dei lavoratori sportivi si applicano agli stessi le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.
Ai “lavoratori sportivi” titolari di contratti di cococo si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della Legge n. 289/2002, il quale ebbe a stabilire che, a decorrere dal 10 luglio 2003, gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici sono soggetti all’obbligo assicurativo comprendente i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.
L’art. 35 del D. Lgs. n. 36/2021, ha previsto che nell’area del dilettantismo i “lavoratori sportivi”, titolari di contratto di cococo o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale con iscrizione alla Gestione Separata INPS, con aliquote contributive che variano dal 25 al 24 per cento. Tuttavia, il comma 8-bis dello stesso art. 35 prevede che l’aliquota contributiva venga calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui e il successivo art. 8-ter stabilisce che fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50 per cento dell’imponibile contributivo.
Inoltre, il comma 8-sexies del medesimo art. 35, ha stabilito l’erogazione di un contributo commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di cococo, erogati nei mesi da luglio a novembre 2023, dalle ASD e SSD che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, ricavi di qualsiasi natura non superiori a 100.000,00 euro.
Anche il trattamento fiscale dei compensi ai “lavoratori sportivi” prevede, con l’art. 36, un’agevolazione consistente nella non tassabilità dei compensi fino all’importo complessivo di 15.000,00 euro annui, fermo restando che la parte che supera il predetto limite di 15.000,00 euro concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente. In ogni caso, i singoli compensi ai cococo nell’area del dilettantismo inferiori all’importo di 85.000,00 euro annui non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP.
Il successivo comma 6-quater dell’art. 36, prevede che le somme versate ai propri tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali, sono inquadrate come premi e soggetti a ritenuta del 20 per cento di cui all’art. 30, secondo comma, del DPR 600 del 1973. Con l’art. 14, comma 2-quater, del Decreto “Milleproroghe”, n. 215 del 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, è stato stabilito che ai premi di cui sopra non si applica la ritenuta del 20 per cento se l’ammontare complessivo delle somme, attribuite dalla data del 28 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024 dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto, non supera l’importo di 300,00 euro. Se viene superato detto limite, la ritenuta del 20 per cento si applica sull’intero importo dei premi erogati.
Per quanto riguarda l’attività di carattere amministrativo-gestionale, resa in favore delle ASD/SSD e, tra l’altro, delle FSN, questa, per effetto dell’art. 37 del D. Lgs. n. 36/2021, è oggetto di collaborazione ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3, del Codice di Procedura Civile (prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa).
Il trattamento tributario dei cococo che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale è lo stesso previsto per i “lavoratori sportivi”; pertanto, sono esenti da IRPEF fino all’importo complessivo annuo di 15.000,00 euro. Anche ai fini previdenziali il trattamento è lo stesso e devono essere iscritti alla Gestione Separata INPS.
Non rientrano, invece, tra i soggetti di cui sopra, per espressa disposizione dell’art. 37, comma 1, ultimo periodo, coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi Albi o Elenchi tenuti dai rispettivi Ordini Professionali.