Come è noto il 31 ottobre 2023, era il termine ultimo entro il quale andavano effettuati, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 28 del Decreto Legislativo n. 36/2021, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa – cococo – di lavoro sportivo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Circolare n. 2 del 25 ottobre 2023 recante le prime indicazioni per il personale ispettivo relativamente alle novità introdotte dalle disposizioni recate dal Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modificazioni in materia di lavoro sportivo, nonché le prime specificazioni in merito all’inquadramento previdenziale e assicurativo.
Con successiva nota n. 460 del 26 ottobre 2023, lo stesso INL ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo che va fata entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro, precisando che la comunicazione al Registro equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al Centro per l’Impiego e che per i rapporti iniziati prima della pubblicazione del D. Lgs. n. 120, avvenuta il 4 settembre 2023, l’obbligo potrà essere assolto entro il 30 ottobre 2023. Inoltre, con la nota n. 460, l’INL ha chiarito che quanto previsto con la Circolare n. 2 dello stesso INL circa la possibilità di trasmettere i dati mediante la comunicazione al Centro per l’Impiego sino a quando il Registro non sia pienamente operativo, vale per le sole comunicazioni che non siano state già effettuate per il tramite del Registro alla data del 26 ottobre 2023, rispetto alle quali non è, quindi, dovuto alcun ulteriore adempimento comunicativo al Centro per l’Impiego.
In data 31 ottobre 2023 l’INPS ha emanato, a sua volta, la Circolare n. 88, avente per oggetto riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi ai sensi del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, con la quale è stata dettagliatamente riportata la nuova disciplina del lavoro sportivo.
Infine, con messaggio n. 4012 del 14 novembre l’INPS, in considerazione degli interventi legislativi in corso di emanazione – emendamenti presentati in Senato in sede di conversione in Legge del D. L. n. 132/2023 concernenti proroghe dei termini normativi e versamenti fiscali – acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunica che per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori sportivi con rapporti di cococo con attività di carattere amministrativo-gestionale e i lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione autorizzati a svolgere attività retribuita per i quali è previsto l’obbligo di versamento presso la Gestione Separata, per i compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di “ottobre 2023”, il versamento della contribuzione può essere effettuato entro il 30 novembre 2023 contestualmente alla trasmissione dei flussi Uniemens.
Nel contempo è stato firmato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione il Decreto Ministeriale con il quale sono stati fissati i parametri per la gestione delle richieste dei dipendenti pubblici che intendano lavorare nello sport a titolo oneroso. A tale riguardo, è necessario il rilascio di un’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza che la concede o la rigetta entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Superati i 30 giorni si applica il principio del silenzio-assenso e la richiesta si intende accolta. Le condizioni per il rilascio sono l’assenza di cause di incompatibilità, che possano ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai dipendenti della P.A., e l’insussistenza di conflitto di interessi in relazione all’attività svolta nell’ambito dell’Amministrazione.
Inoltre, il lavoro sportivo, una volta autorizzato, non deve pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio né intaccare l’indipendenza del lavoratore e deve essere svolto al di fuori dell’orario di lavoro lavorativo.
Infine, il lavoro sportivo non deve avere carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata; l’attività è considerata prevalente se impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito.
La disciplina de Decreto non si applica al personale in servizio presso i Gruppi Militari e i Gruppi Sportivi dei Corpi Civili dello Stato.
Tuto ciò premesso, è da rilevare che il Senato, in sede di conversione in legge del D. L. n. 132 del 29 settembre 2023, è chiamato ad approvare un emendamento che proroga al 30 novembre gli adempimenti e i versamenti relativi ai compensi per i collaboratori sportivi e aumenta da luglio ad ottobre – in precedenza settembre – il periodo di paga dei compensi ai cococo per il quale, quindi, le ASD/SSD avranno più tempo in sede di prima applicazione, per effettuare gli adempimenti relativi ai versamenti delle imposte ed ai contributi previdenziali e assistenziali. Con la Circolare n. 88, l’INPS, al punto 10.1 precisa, poi, che i versamenti dei contributi dovuti, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 16 dicembre e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023. Infine, come da messaggio n. 4012 del 14 novembre, anche gli emolumenti relativi al mese di ottobre 2023 possono essere effettuati entro il 30 novembre 2023.
Alla luce delle suesposte Circolari e note dell’INS e dell’INPS, si riassume sinteticamente la nuova disciplina del lavoro ed i relativi adempimenti.
Il lavoratore sportivo
È lavoratore sportivo, ai sensi dell’art. 25, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2021, l’atleta, l’allenatore , l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo, nonché ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale, mansioni che sono approvate con Decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport. È prevista la predisposizione di un elenco delle mansioni necessarie svolte dalle figure individuate dai regolamenti tecnici delle FSN e delle DSA tenuto dal Dipartimento per lo Sport che andrà aggiornato annualmente. Detto elenco dovrà essere formalizzato con Decreto dell’Autorità delegata allo sport.
Precisa, poi, la Circolare dell’INPS, al punto 2, che nei confronti di tute le altre figure in forza a Società ed Enti Sportivi professionistici o dilettantistici (ad esempio, i custodi, addetti alle pulizie, ai posti di ristoro, ecc.) diverse dai soggetti individuati dal comma 1 dell’art. 25, non trova applicazione la nuova disciplina sul lavoro sportivo.
Il rapporto di lavoro sportivo
L’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3, del Codice di Procedura Civile.
Il comma 3-bis del citato art. 25, prevede la possibilità, ricorrendone i presupposti, che gli Enti sportivi possano avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente. La normativa si riferisce – precisa la Circolare INPS al punto 3 – sia ai soggetti di cui all’art. 2222 C.C. per i quali è possibile attivare un rapporto di lavoro autonomo occasionale, sia al contrato di prestazioni occasionali di cui all’art. 54-bis del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017.
Nell’area del diletantismo sportivo, il lavoro sportivo può essere contrattualizzato come lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa al ricorrere dei seguenti requisiti:
- a) la durata delle prestazioni oggetto del contrato, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contrato risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS, anche Paralimpici.
Resta ferma la possibilità di instaurare, fato salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 28, nell’ambito del settore dilettantistico, rapporti di lavoro subordinato o rapporti di lavoro autonomo diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative.
Per le cococo in questione, è previsto, oltre all’obbligo della comunicazione di cui sopra, l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL); tale obbligo può essere adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del RNASD. Inoltre, nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di 15.000,00 euro non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga. Con riguardo agli adempimenti di tenuta del LUL, l’iscrizione del lavoratore può avvenire in un’unica soluzione alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi possono essere erogati anche anticipatamente.
Prestazioni sportive dei volontari
L’art. 29 del D. Lgs. n. 36/2021 prevede che le ASD, le SSD, le FSN, le DSA, gli EPS, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A. possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Le prestazioni dei volontari non sono retribuite in alcun modo e per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vito all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione purché non superino l’importo di 150,00 euro mensili e l’Organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
Gli Enti sportivi dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi, anche attraverso i meccanismi assicurativi di cui all’art. 18, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017.
Assicurazione contro gli infortuni
Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di cococo si applica esclusivamente la tutela assicurativa prevista dall’art. 51 della Legge n. 289/2002 e nei relativi provvedimenti attuativi. Ai sensi del predetto art. 51, sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle FSN, alle DSA e agli EPS. L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione dello svolgimento delle attività sportive dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente. Per gli sportivi dilettanti di cui all’art. 51 succitato, che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo art. 51 e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto dall’art. 29, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2021 in materia di responsabilità civile verso i terzi.
Rapporti di cococo di carattere amministrativo-gestionale
L’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore degli Enti sportivi dilettantistici può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3 del C.P.C., ad esclusione dei soggetti che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti ad Albi o Elenchi Professionali.
Ai rapporti di cococo in questione si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo di cui all’art. 5, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 38/2000. Detti commi stabiliscono che ai fini dell’assicurazione INAIL, il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dalla vigente normativa e che il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del datore di lavoro.
I collaboratori hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale con iscrizione alla Gestione Separata INPS, secondo la relativa disciplina previdenziale. L’attività dei soggetti in questione e inoltre regolata, ai fini previdenziali, dall’art. 35, commi 2, 6, 7, 8-bis e 8-ter (calcolo delle aliquote sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui e abbattimento del 50% dell’imponibile contributivo sino al 31 dicembre 2027) e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall’art. 36, del D. Lgs. n. 36/2021 (compensi esenti dalla base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000,00 euro). I contributi previdenziali e assistenziali non concorrono a formare il reddito ai fini tributari.
Trattamento pensionisttico e tributario
Nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di cococo o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione Separata INPS applicandone la relativa disciplina.
L’aliquota contributiva per gli stessi lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS e assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella misura pari al 24%, mentre per quelli che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie e per quelli che svolgono prestazioni autonome di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR, l’aliquota è stabilita nella misura del 25%. Le aliquote suddette sono calcolate, ai sensi dell’art. 35, comma 8-bis, de D. Lgs. n, 36/2021, sulla parte del compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo e l’imponibile pensionistico è ridoto in misura equivalente.
Il comma 6 dell’art. 36 del D. Lgs. n. 36/2021, stabilisce che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fino all’importo complessivo annuo di 15.000,00 euro. A tal fine si prevede che, all’atto pagamento, il lavoratore sportivo rilasci una autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare (1°gennaio-31 dicembre). Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito complessivo del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.
In ogni caso tutti i singoli compensi per i cococo nell’area del dilettantismo inferiori all’importo di 85.000,00 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 51, comma 1-bis del D. Lgs. n. 36/2021, per i lavoratori sportivi che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi inquadrati come redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, let. m), del TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’art. 36, comma 6, dello stesso D. Lgs. n. 36/2021, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di 15.000,00 euro.
Lavoro occasionale
Pur non rientrando tra gli argomenti trattati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dall’INPS con le Circolari di cui sopra, per completezza di trattazione si ricorda che L’art. 25 del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, con il comma 3-bis, introdotto dal D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, prevede che, ricorrendone i presupposti, le ASD/SSD, iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, le FSN, le DSA, gli EPS, anche Paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.r.l., possono avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestazioni di lavoro occasionale secondo la normativa vigente. Tale rapporto di lavoro va ad aggiungersi, pertanto, al rapporto di lavoro sportivo subordinato o di lavoro autonomo ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409 del C.P.C., previsti dai precedenti commi del medesimo art. 25.
Il rapporto di lavoro occasionale, come previsto dalla vigente normativa, può essere instaurato in forma di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 C.C. o in forma di prestazione occasionale ex art. 54-bis, comma 13, del D. L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017.
Il rapporto di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222, C.C., si instaura, di norma, quando una persona si obbliga a compiere verso corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Il rapporto di prestazione occasionale di cui all’art. 54-bis del D. L. n. 50/2017, si instaura, come sembra sia da riferirsi la norma recata dal comma 3-bis dell’art. 25, con un contrato mediante il quale un utilizzatore acquisisce con modalità semplificate prestazioni di lavoro occasionale o saltuarie di ridota entità entro i limiti previsti dal comma 1 dello stesso art. 54-bis (importo lordo annuo non superiore a 5.000,00 euro; importo minimo orario di 9,00 euro/ora; ecc.). Qualora il corrispettivo erogato al lavoratore autonomo occasionale superi la soglia dei 5.000,00 euro lordi annui, questo deve iscriversi alla Gestione Separata INPS.
Il rapporto di lavoro occasionale è soggetto alla vigente normativa e cioè, per quanto riguarda le ritenute previdenziali, sui compensi superiori a 5.000,00 euro lordi annui, queste andranno applicate nella misura del 33,72%, di cui il 22,48% a carico del committente, per i soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS e non iscritti ad altra forma previdenziale o pensionistica, e al 24%, di cui il 16% a carico del commitente per i soggetti iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria o già pensionati. Infine, i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (Indennità Mensile di Disoccupazione), l’aliquota previdenziale è del 35,03%, di cui il 23,35 a carico del committente.
Ai fini fiscali il compenso lordo è assoggettato alla ritenuta a titolo d’acconto con l’aliquota del 20%; la ritenuta andrà versata dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento con Modello F 24 e con il Codice Tributo 1040.
Il collaboratore occasionale, entro il termine di presentazione della propria dichiarazione dei redditi dovrà dichiarare il compenso nel quadro RL – redditi diversi -, ovvero nel quadro D del Modello 730.
Il committente, invece, dovrà trasmetere telematicamente entro il 16 marzo all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica – CU – che va inviata, entro la stessa data, anche al collaboratore. Inoltre, dovrà dichiarare nel Mod. 770 l’importo erogato.