Sport bonus, seconda finestra 2023 solo per titolari di reddito d’impresa

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Il comma 614 della Legge 29 dicembre 2022, n. 198, ha stabilito che il credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sporttive pubbliche, di cui all’art. 1, commi da 621 a 626, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa, anche per l’anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro.

Trattasi del credito d’imposta – bonus sport – concesso in misura pari al 65% delle erogazioni liberali effetuate anche se desttinate a soggetti concessionari o affidatari degli impianti. Con la precedente normativa, il credito d’imposta era stato concesso anche alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile oltre che ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui. Il comma 614 della Legge n. 196/2022 limita, invece, per l’anno 2023, la concessione del credito ai soli soggetti ttitolari di reddito d’impresa. Il credito è ripartito, anche per l’anno 2023, in 3 quote annue di pari importo, tramite compensazione, uttilizzando il Modello F24 con il codice tributo “6892”, esclusivamente atraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in ciascuno degli anni 2023, 2024, e 2025. Sul sito del Dipartimento per lo Sport è stato pubblicato l’elenco dei soggetti, identificati con il numero seriale che, entro lo scorso 15 luglio – 1^ finestra 2023 -, hanno presentato la domanda di ammissione al procedimento definito dal DPCM 30 aprile 2019. In caso di anomalie nell’elenco pubblicato, gli interessatti potranno inviare una mail all’indirizzo servizioprimo.sport@governo.it specificando nell’oggetto: “Sport bonus – numero seriale – anomalie elenco”. In data 15 ottobre 2023 è stata aperta la seconda delle due finestre temporali previste dalla normattiva. Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effetuare l’erogazione liberale. A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento autorizza le imprese a usufruire del credito d’imposta dandone contemporaneamente comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Le domande per la partecipazione al Bando Sport Bonus 2023 devono essere presentate tramite l’apposita piataforma reperibile al seguente link: htps://avvisibandi.sport.governo.it a decorrere dal 16 otobre 2023, ore 8.00, fino al 16 novembre 2023, ore 23,59. Il servizio invierà alla sola mail – non PEC – del richiedente, indicata nel modello di richiesta (reperibile sul sito del Dipartimento), un numero di codice seriale identtificattivo e univoco. Le imprese saranno, poi, tenute ad effettuare, per l’ammissione al credito d’imposta – 2^ finestra 2023 – le erogazioni liberali tramite i mezzi di pagamento previsti e, cioè, bonifico bancario, bollettino postale, carta di debito, carta di credito prepagata, assegno bancario, assegno circolare e dovranno inviare la quietanza di pagamento da cui risulta la dicitura “operazione eseguita” con causale “Sport bonus 2023 – 2^ finestra – (numero seriale assegnato)”, a mezzo posta eletronica all’ ufficiosport@pec.governo.it e, per conoscenza, al servizioprimo.sport@governo.it inserendo come oggeto: Sport bonus 2023 – 2^finestra – (numero seriale assegnato).

All’interno della stessa piataforma potrà essere reperibile la “Guida alla compilazione” e i riferimenti per l’assistenza tecnica e procedurale. Eventuali chiarimenti e informazioni potranno, poi, essere richiesti a servizioprimo.sport@governo.it specificando nell’oggetto “Sport Bonus 2023”. I destinatari delle erogazioni sono tenuti, ai sensi dell’art. 1, comma 626 della Legge n. 145/2018, a dare adeguata pubblicità, attraverso l’utilizzo di mezzi informatici, delle somme ricevute ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione, e fino all’ultimazione dei lavori, devono rendicontare al Dipartimento per lo Sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate.