Il Comitato Regionale Lazio ritiene opportuno rammentare alcune modalità riguardanti le operazioni di cambi di denominazione, cambi di sede sociale, fusione e scissioni. Vediamo quali sono le modalità richiamate all’attenzione, rircordando che dovrà essere cura delle Società inserire in fondo ai verbali di approvazione degli argomenti sotto riportati la seguente frase: “La delibera assunta assumerà efficacia solo in seguito all’approvazione del Presidente Federale”.
CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE (art. 17 delle N.O.I.F.)
Il Cambio della Denominazione Sociale è un atto straordinario deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci e pertanto a nulla valgono le delibere adottate in tal senso dal Presidente o dai Consigli Direttivi delle Società.
Tale operazione può essere effettuata annualmente.
E’ bene rammentare che il Cambio di Denominazione Sociale non ha influenza alcuna sulla “continuità associativa” che deve assolutamente essere mantenuta così come deve restare invariata la Partita I.V.A. e/o il Codice Fiscale assegnati alla Società.
La documentazione da consegnare, entro il 24 giugno 2015, è la seguente:
– Copia autentica del verbale dell’Assemblea Generale dei Soci che ha deliberato il mutamento della denominazione sociale redatto su carta intestata e recante il timbro sociale, le firme del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
– Copia autentica dello Statuto sociale, aggiornato nella denominazione e sottoscritto da tutti i soci presenti;
– Atto Costitutivo originario (quello redatto al momento della fondazione e dell’Affiliazione alla F.I.G.C.);
– Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi, controfirmato da tutti gli interessati.
– Domanda per Cambio Denominazione Sociale (modello meccanografico F.I.G.C. – carta chimica di 3 fogli – reperibile presso la Segreteria del C.R.Lazio).
Si ricorda che la nuova denominazione sociale non deve essere identica o similare ad altra denominazione già esistente negli Archivi federali, in tal caso la nuova denominazione dovrà essere preceduta, e non seguita, da un’aggettivazione che la contraddistingua.
CAMBIO SEDE SOCIALE (art. 18 delle N.O.I.F.)
Per Cambio di Sede Sociale si intende il trasferimento della sede dal Comune attuale in altro Comune ad esso confinante (anche di Province e/o Regione diversa).
Tale operazione può essere effettuata entro il 24 giugno 2015, da quelle Società affiliate da almeno due stagioni sportive, o che non abbiano trasferito la propria sede sociale, o fatto fusione o scissione, nelle due stagioni precedenti.
Per quanto riguarda la documentazione da produrre valgono le stesse indicazioni riportate per i Cambi di Denominazione.
CAMBIO DENOMINAZIONE e SEDE SOCIALE (artt. 17 e 18 delle N.O.I.F.)
Le due operazioni sopradescritte possono essere fatte congiuntamente, cioè nell’ambito della stessa Assemblea generale dei soci.
In questo caso valgono le limitazioni indicate per il Cambio della Sede e la documentazione da produrre, entro il 24 giugno 2015, è quella prevista per il Cambio di Denominazione.
FUSIONI (art. 20 delle N.O.I.F.)
La Fusione è l’operazione mediante la quale due o più Società si uniscono in una nuova realtà sportiva. Tutte le Società interessate devono avere medesima tipologia societaria.
Tale decisione deve essere assunta disgiuntamente dalle singole Assemblee Generali dei Soci e ribadita nel corso di un’Assemblea Generale congiunta dei soci di entrambe le Società.
Per quanto riguarda le limitazioni, le Società operanti la fusione devono possedere i seguenti requisiti:
– Affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
– Avere le proprie Sedi Sociali nello stesso Comune, o in Comuni che insistono nella medesima Provincia, o in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse;
– Non aver effettuato fusioni, scissioni, e cambi di sede nelle due stagioni sportive precedenti.