Sono state approvate dal Consiglio Federale le modifiche agli articoli 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva per l’inasprimento delle sanzioni a carico di chi commette atti di violenza nei confronti degli arbitri. Raddoppiate le pene da infliggere a chi aggredisce o colpusce un arbitro, previsti punti di penalizzazione alle società se gli atti sono commessi da propri dirigenti.
Di seguito gli articoli modificati con le nuove sanzioni
Art. 35 – Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara
- Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di
- I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di
- I dirigenti, i soci e i non soci che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.
- I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni d i squalifica.
- I dirigenti, i soci e non soci che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione.
5 bis. Le societa per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.
- Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e
7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle societa professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.
Art. 36 – Altre condotte nei confronti degli ufficiali digara
- Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, e inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
- per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;
- per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente iniguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.
2. Ai dirigenti, ai soci e non soci responsabili delle infrazioni di seguito indicate, ommesse in occasione o durante la gara, e inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:
- per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;
- per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto