Si riporta, di seguito, un memorandum relativo alle procedure da seguire e rispettare per la presentazione di ricorsi al Giudice Sportivo Territoriale, e reclami alla Corte Sportiva di Appello Territoriale. Si invitano, altresì, tutte le società a prendere attenta visione dell’intero Codice di Giustizia Sportiva, disponibile sul sito www.figc.it – area norme.
I Giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine:
a) ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui agli artt. 61 e 62 o comunque su segnalazione del Procuratore federale;
b) alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco;
c) alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari;
d) alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare ai sensi dell’art. 10, comma 7.
PROCEDIMENTO RELATIVO AL RICORSO DEGLI INTERESSATI
Il ricorso al Giudice Sportivo Territoriale dovrà seguire la seguente procedura:
– Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce. La copia dell’avvenuta consegna della pec trasmessa alla controparte deve essere altresì allegata al preannuncio depositato presso la segreteria del Giudice sportivo.
– Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare. La copia dell’avvenuta consegna della pec trasmessa alla controparte deve essere altresì allegata al ricorso depositato presso la segreteria del Giudice sportivo.
CONTRIBUTI PER L’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA
Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo Territoriale:
– Per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali € 78,00 –
Per le Società appartenenti al SGS € 52,00
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
La Corte sportiva di appello territoriale giudica in secondo grado sui reclami avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali.
RECLAMO DEGLI INTERESSATI
Il reclamo alla Corte sportiva di appello territoriale, dovrà seguire la seguente procedura:
– Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si i ntende impugnare. La copia dell’avvenuta consegna della pec trasmessa alla controparte deve essere altresì allegata al preannuncio depositato presso la segreteria della Corte sportiva di appello territoriale.
– Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello territoriale non è tenuta a pronunciare. La copia dell’avvenuta consegna della pec trasmessa alla controparte deve essere altresì allegata al reclamo depositato presso la segreteria della Corte sportiva di appello territoriale.
– Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché indispensabili ai fini del decidere e analiticamente indicati nel reclamo nonché comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
– Il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia. Il reclamante formula la relativa richiesta nella dichiarazione con la quale preannuncia il reclamo. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. Controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo.
CONTRIBUTI PER L’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA
Reclami innanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale:
– Per le Società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali € 130,00
– Per le Società appartenenti al SGS € 62,00
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE -NOTIZIE UTILI
- Pec Giudice Sportivo Territoriale C.R. Lazio: giudicesportivo.pec@lazio.lnd.it
- Pec Giudice Sportivo Territoriale D.P. Frosinone: gstfrosinone.pec@lazio.lnd.it
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IBAN: IT20M0832703395000000004120 (Nella causale riportare la Matricola e la dicitura “Contributo G.S.”)
SI RICORDA, ALTRESÌ, CHE NELL’AREA RISERVATA DELLA SOCIETÀ, ALLA VOCE “INTERROGAZIONI ALTRE SOCIETÀ” È POSSIBILE TROVARE GLI INDIRIZZI PEC DI TUTTE LE SOCIETÀ.