Tesseramenti, i termini vengono prorogati fino al 15 aprile

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La Lega Nazionale Dilettanti ha recepito, con propri Comunicati Ufficiali, le delibere della FIGC (che saranno sottoposte a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Federale) relative all’interruzione definitiva delle competizioni organizzate dalla LND a livello territoriale, alla prosecuzione delle competizioni LND di “preminente interesse nazionale” e all’ulteriore differimento dei termini di tesseramento nell’ambito delle attività della LND. Questi ultimi vengono prorogati al 15 aprile 2021. Ecco i trasferimenti interessati:

Variazioni di tesseramento

  1. Calciatori “non professionisti”

Il tesseramento di calciatori “non professionisti” (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

  • da mercoledì 1° luglio 2020 a giovedì 15 aprile 2021 (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)

da martedì 1° dicembre 2020 a giovedì 15 aprile 2021 (ore 19.00)

Nell’ ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Trasferimento di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

  • Il trasferimento di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:
  • dal luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 00);
  • dal 1° dicembre 2020 al 15 aprile 2021 (ore 00).

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega NazionaleDilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

  • da mercoledì 1° luglio 2020 a giovedì 15 aprile 2021 (ore 00)

E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all’estero

Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 15 aprile 2021, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitariche comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all’ art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro giovedì 15 aprile 2021, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro giovedì 15 aprile 2021, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all’art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo 101 comma 5 delle N.O.I.F

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:

  • da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)
  • da martedì 1° dicembre 2020 a giovedì 15 aprile 2021 (ore 19.00)