Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, del 6 aprile 2020 definisce le modalità di presentazione delle domande a Sport e Salute per ricevere il bonus 600 euro previsto dal decreto legge “Cura Italia” per il mese di marzo 2020 a favore dei collaboratori sportivi.
Beneficiari dell’indennità sono i titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti al 17 marzo 2020. È inoltre espressamente prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro complessivi.
Le domande vanno compilata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, attiva dalle ore 14:00 del 7 aprile sul sito di Sport e Salute e sono approvate in ordine cronologico di ricevimento. L’indennità viene erogata sul conto corrente indicato dal richiedente entro 30 giorni dalla ricezione della domanda e sino a concorrenza del fondo di 50 milioni di euro stanziato.
Possono accedere all’indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione con:
– Federazioni Sportive Nazionali;
– Enti di Promozione Sportiva;
– Discipline Sportive Associate, Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia”, nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI e che gli Organismi Sportivi devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI.
I richiedenti inoltre:
– non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;
– non devono risultare percettori, nel mese di marzo 2020, il Reddito di Cittadinanza;
L’indennità non è cumulabile le altre prestazioni introdotte dal decreto Legge “Cura Italia”. In particolare, è esplicitamente prevista la non cumulabilità con:
– il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
– il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;
– il trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
– le nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga;
– l’indennità spettante a professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo;
– le misure di sostegno erogate a titolo di reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19.