Decreto Legge 221, le principali modifiche agli adempimenti tributari

0
489

Nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024 è stato pubblicato il Decreto Legislativo in oggetto, correttivo del D. Lgs n.221 del 30 dicembre 2023. Le modifiche più rilevanti sono quelle recate alla disciplina degli adempimenti tributari dall’art 2, che di seguito si riportano:

  • relativamente alle liquidazioni periodiche IVA ed ai versamenti dell’imposta da effettuare entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri, qualora l’imposta non superi il limite di 100,00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo e comunque entro il 16 novembre dello stesso anno (art. 7, comma 1, lett. a), DPR 14 ottobre 1999, n. 542,) e il versamento relativo al mese di dicembre è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo;
  • a decorrere dal 2025 la dichiarazione precompilata è resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998;
  • dal 2025 le certificazioni dei contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse dai sostituti d’imposta in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti onde dare modo all’Agenzia di far confluire i dati nella precompilata delle partite IVA;
  • a modifica del D. Lgs. n. 1 dell’8 gennaio 2024 (vedasi Circolare LND n. 42 del 15 gennaio 2024), la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP vanno prodotte, anziché entro il 30 settembre, entro il 31 ottobre e per i soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche – IRES – il termine di presentazione delle dichiarazioni è posticipato dall’ultimo giorno del nono mese dalla chiusura dell’esercizio, al decimo mese;
  • le persone fisiche possono presentare la dichiarazione dei redditi all’Ufficio Postale tra il 15 aprile ed il 30 giugno ovvero in via telematica tra il 15 aprile ed il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • i sostituti d’imposta dovranno produrre in via telematica la dichiarazione  relativa all’anno precedente  tra il 15 aprile ed il 31 ottobre di ciascun anno.

L’art. 4 del Decreto reca modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale di cui al D. Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 (vedasi Circolare LND n. 53 del 23 febbraio 2024).

Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio ovvero entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Per il primo anno di applicazione dell’istituto il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

E’ stata inserita tra le cause di esclusione dall’accesso al concordato l’aver conseguito, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, nell’esercizio di impresa o di arti o professioni, redditi o quote di reddito, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio di impresa, arti o professioni.

In materia di determinazione degli acconti, l’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato, è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati. Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato, se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% ovvero al 3% nel caso di cui all’art. 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta precedente; se l’acconto è determinato sulla base relativa al periodo d’imposta in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Per i soggetti potenzialmente interessati al concordato preventivo biennale, per il 2024 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle IRAP e IVA entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

E’ introdotto l’art. 31-bis che prevede il regime opzionale di imposizione sostitutiva del maggior reddito concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfettario.

E’, poi, abrogato l’art. 38 del D. Lgs. n. 13/2024, concernente revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte dirette e IRAP, dal momento che i nuovi termini sono stabiliti con il precedente art. 2.

Il successivo art. 5 reca modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche.

L’art. 6 differisce al 15 settembre 2024 il termine di pagamento della rata – Rottamazione-quater – scadente il 31 luglio 2024.