Si ricorda che entro il prossimo 30 giugno, per effetto dell’art. 1, comma 125, della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, e dell’art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, รจ obbligatoria la pubblicazione nei propri siti internet o portali digitali (ad es. pagine “Facebook”), secondo le modalitร liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e, comunque, vantaggi economici di qualunque genere, di importo considerato superiore a 10 mila euro, erogati nell’esercizio precedente dalle Pubbliche Amministrazioni nonchรฉ dalle Societร controllate di diritto e di fatto, direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni stesse.
Va utilizzato il criterio di cassa; pertanto sono oggetto di comunicazione gli importi effettivamente incassati dal 1ยฐ gennaio al 31 dicembre 2024, a prescindere dalla competenza.
Per Pubbliche Amministrazioni si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunitร Montane, gli IACP, le Camere di Commercio e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Non rientrano nell’obbligo i vantaggi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni), e neppure le attribuzioni che costituiscono corrispettivo per una prestazione resa, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento. Non rientrano tra gli obblighi di pubblicazione i contributi ricevuti in applicazione del 5 per mille.
Gli obblighi di trasparenza non trovano applicazione in caso di importi ricevuti complessivamente, nell’anno 2023, inferiori a 10.000,00 euro.
Si ricorda che le informazioni da pubblicare concernono:
-denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
-denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
-importo incassato;
-data dell’incasso;
-causale.
Per quanto riguarda le imprese, sussiste l’obbligo di pubblicare le informazioni rilevanti nella nota integrativa del bilancio d’esercizio, mentre le societร che redigono
il bilancio in forma abbreviata – ex art. 2435-bis e.e. – che non sono tenute allaย redazione della nota integrativa, assolvono l’obbligo di trasparenza mediante la pubblicazione delle informazioni nei propri siti internet, come sopra riportato.
L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonchรฉ la sanzione accessoria dell’adempimento dell’obbligo della pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il soggetto obbligato abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute a beneficio dei soggetti eroganti.