Modifiche agli atti costitutivi e statuti delle ASD e iscrizione al RAS

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Nell’ambito dei Decreti Delegati per l’attuazione della riforma dello sport, assumono particolare rilevanza, oltre a quelle destinate alla nuova disciplina del lavoro sportivo-si vedano le Circolari della L.N.D. nn. 15 e 16 del 6 settembre 2023 le disposizioni recate in materia di redazione e contenuti degli atti costitutivi e statuti delle ASD e di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonchè in materia di possibilità di acquisto della personalità giuridica da parte delle ASD costituite ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

1- Le modifiche da apportare agli statuti delle ASD-Artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche

E’ di rilevante importanza per le ASD procedere a rendere i propri statuti conformi ai criteri recati dal comma 1 dell’art. 7 del D. Lgs. n. 36/2021, dal momento che, come previsto dall’art. 7, comma 1-quater, del D. Lgs. n. 39/21, l’inosservanza di tale obbligo rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RNASD, per quanti vi sono già iscritti e comporta la cancellazione dallo stesso con la conseguente perdita della possibilità di accedere a benefici, fiscali e non, ed a contributi pubblici statali.

L’art. 7 del D. Lg. N. 36/21 stabilisce espressamente che le ASD/SSD devono costituirsi per atto scritto nel quale, oltre all’indicazione della sede legale, devono essere espressamente previsti:

a) – la denominazione;

b) – l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza dell’attività sportiva dilettantistica;

b-bis) – la possibilità di esercitare attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lett. b), che abbiano carattere secondario e strumenta/e rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con DPCM o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport; il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui sopra comporta la cancellazione d’ufficio dal RNASD (art. 9 del D. Lgs. n. 39/21};

c)-l’attribuzione della rappresentanza legale dell’ASD;

d)-l’assenza di fini di lucro così come previsto dal successivo art. 8 del D. Lgs. n. 39;

e)- le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le SSD che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile;

f) -l’obbligo di redazione di rendiconti economici-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli Organi statutari;

g) -le modalità di scioglimento dell’Associazione;

h) -l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle ASD/SSD.

Si rappresenta l’opportunità di ripetere nello statuto l’esatta formulazione dell’art. 7, comma 2, lett. b), del Decreto n. 36/2021. Se, però, l’ente sportivo è dotato anche della qualifica di ente del Terzo Settore, il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica di cui al commal, lett. b), non è richiesto (comma 1-bis dell’art. 7). Ne consegue che l’ente con la doppia qualifica di ETS e di Ente Sportivo Dilettantistico può esercitare più attività in via principale, ulteriori rispetto a quella di organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica e semprechè riconducibili nei settori d’interesse generale dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore.

Come previsto dalla lett. d) sopra riportata, necessita che nello statuto sia espressamente indicato che la ASD/SSD non ha fine di lucro. A tale riguardo, l’art. 8 del Decreto n. 39/21 stabilisce che le ASD devono destinare utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio; è quindi vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali.

Se, invece, trattasi di SSD, queste sono disciplinate dalle norme del Codice Civile riguardanti il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata, ma rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento (comma 1-ter dell’art. 7). Le SSD possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate in precedenza, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci. Inoltre, per le SSD è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato (comma 3-bis dell’art. 8 del Decreto n. 36/21).

In merito alla devoluzione del patrimonio lett. h)-dovranno essere previste, in caso di scioglimento o estinzione, le modalità della devoluzione. Qualora si tratti di enti con la doppia qualifica di enti sportivi e di enti del Terzo Settore, la devoluzione del patrimonio dovrà essere effettuata a favore di altri enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità sportive.

E’ estremamente importante sottolineare che le ASD e le SSD devono uniformare i propri statuti alle disposizioni sopra riportate entro il 31 dicembre 2023, a pena di cancellazione dal Registro con conseguente perdita della qualifica e relativi benefici. Per quanto concerne gli enti di nuova costituzione risulterà inammissibile l’iscrizione al Registro qualora presentassero uno statuto in contrasto con le nuove norme.

Per effetto dell’art. 12, comma 2-bis, del Decreto n. 36/21, le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023 sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del Decreto n. 36/21.

2 – Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche Iscrizione nel Registro

L’art. 4 del D. Lgs. n. 39/2021 e successive modifiche, ha istituito, presso il Dipartimento per lo Sport,

il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche – RNASD – interamente gestito con modalità telematiche; il trattamento dei dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali ed è consentito anche alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Nel Registro art. 5 sono iscritte tutte le ASD e SSD e gli altri enti dilettantistici di cui all’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2021, che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa e che posseggono i requisiti richiesti dallo stesso art. 6, sopra riportati. Il Dipartimento effettua le necessarie verifiche circa la natura sportiva dell’attività nei casi in cui l’attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell’ambito della Federazione Sportiva Nazionale, DSA o EPS riconosciuti dal CONI o dal CIP. L’Autorità politica delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l’elenco delle attività sportive coinvolgendo il CONI, il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza.

L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di ASD e SSD, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.

Per l’iscrizione nel Registro – art. 6 – la domanda è inviata al Dipartimento per lo Sport, su richiesta della ASD/SSD, dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla DSA o dall’EPS affiliante, anche paralimpici, che verificano, in particolare, la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante:

a)- la ragione sociale o denominazione, natura giuridica, codice fiscale ed eventuale partita IVA della ASD/SSD;

a-bis) – l’atto costitutivo e lo statuto della ASD/SSD;

b)-i dati inerenti le sede legale e i recapiti;

c) -la data dello statuto vigente;

d) -la dichiarazione contenente l’indicazione dell’oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;

e) – la dichiarazione contenente l’indicazione della composizione e della durata dell’Organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;

f) – i dati dei tesserati;

g) – l’elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell’attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati) ELIMINATO;

h) – i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con l’indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte. ELIMINATO.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo la ASD/SSD trasmette, in via telematica, una dichiarazione con l’aggiornamento dei dati di cui sopra.

Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo Sport, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nonché delle altre condizioni previste, può accogliere la domanda e iscrivere l’ente o rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato oppure richiedere di integrare la documentazione.

Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi, la domanda di iscrizione si intende accolta e l’iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.

In caso di mancato o incompleto deposito dei dati e dei loro aggiornamenti, il Dipartimento per lo Sport diffida l’ente ad adempiere all’obbligo suddetto assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi inutilmente i quali, l’ente è cancellato dal Registro.

E’ da segnalare una importante novità introdotta dal comma 6-bis dell’art. 6 del D. Lgs. n. 39/21: si tratta dell’eliminazione dell’obbligo di trasmissione da parte delle ASD/SSD del Modello EAS di cui all’art. 30, comma 1, del D. L. n. 185/2008.

Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata – art. 7 l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica (vedere il successivo art. 14).

I certificati di iscrizione al Registro sono rilasciati dal Dipartimento per lo Sport.

Per effetto dell’art. 12 del D. Lgs. n. 39/2021, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro CONI. Le ASD/SSD iscritte nello stesso continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalle rispettive iscrizioni e sono automaticamente trasferite nel RNASD.

3 Acquisto della personalità giuridica art. 14 D. Lgs. n. 39/2021 e successive modifiche

Tra le novità recate dalla riforma dello sport e dai Decreti Delegati, una delle più importanti è quella recata dall’art. 14 del D. Lgs. n. 39/21, che prevede la possibilità per le ASD di richiedere, con l’iscrizione al RNASD, l’acquisizione della personalità giuridica.

L’acquisto della personalità giuridica determina una fondamentale differenza in materia di responsabilità con le Associazioni non riconosciute. Le ASD riconosciute, a seguito dell’acquisto della personalità giuridica, sono disciplinate dagli artt. da 14 a 35 del Codice Civile. L’Associazionec on personalità giuridica è un vero e proprio soggetto di diritto avente la cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta, in base alla quale il patrimonio dell’Associazione risulta autonomo nei confronti dei soci dell’Associazione medesima, con la conseguenza che la responsabilità del rappresentante legale e degli amministratori è limitata al patrimonio dell’Associazione stessa, la quale risponde delle obbligazioni assunte soltanto con il patrimonio sociale.

Le ASD, quindi, possono, ai sensi dell’art. 14 in argomento, in deroga al DPR 10 febbraio 2000, n.361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione RNASD.

Con il comma 5 dell’art. 4 del D. Lgs. n.120/2023, sono state apportate importanti modifiche all’art. 14, con l’introduzione, dopo il comma 1, dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, con la sostituzione del comma 2 e con l’inserimento dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

Il comma 1-bis dell’art. 14, stabilisce che all’istanza per l’acquisto della personalità giuridica, prevista dall’art. 7 del Decreto n. 39/21, devono essere allegati il rendiconto economico finanziario e il bilancio di esercizio approvato dall’Assemblea e il relativo verbale e, entro 30 giorni dalla relativa modifica,

i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati, i verbali che modificano gli Organi statutari e i verbali che modificano la sede legale.

A proposito dell’obbligo di redazione del rendiconto-finanziario, già previsto dall’art. 7, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 36/2021, che deve essere approvato annualmente dall’Assemblea dei soci, è da rilevare che, nel caso in cui l’Associazione sia dotata di partita IVA per svolgere anche attività commerciale, è necessario che si doti di una contabilità separata o di un sistema contabile che permetta in ogni momento di individuare le voci destinate rispettivamente all’attività istituzionale e a quella commerciale, con libertà di scelta dei criteri di redazione per cassa o per competenza.

Nel caso, invece, di ASD che riveste una doppia qualifica iscrivendosi al Registro del Terzo Settore, dovranno essere seguiti gli schemi adottati dal DM 5 marzo 2020 e depositare il bilancio entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

Si ricorda che, per quanto riguarda la raccolta fondi di tipo occasionale, le ASD iscritte nel solo RNASD sarà necessario tener conto di quanto previsto dall’art. 20, comma 2 del DPR n. 600/1973, con la redazione per ciascun evento di uno specifico rendiconto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio di riferimento, accompagnato da una relazione illustrativa.

Il comma 1-ter dell’art. 14, prevede che per le ASD già in possesso della personalità giuridica ottenuta ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361, che vengono iscritte al RNASD, l’efficacia dell’iscrizione nei Registri delle persone giuridiche di cui al medesimo DPR n. 361, è sospesa, fintanto che sia mantenuta l’iscrizione nel RNASD. Nel periodo di sospensione, le predette ASD non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato DPR n. 361. Dell’avvenuta iscrizione al Registro nonché dell’eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell’Ufficio competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia Autonoma competente.

Il comma 1-quater dell’art. 14 stabilisce che per le ASD già in possesso della personalità giuridica conseguita ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che ottengono l’iscrizione al RNASD, rimane efficace l’iscrizione nel RUNTS ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. La cancellazione dal RUNTS determina la cancellazione d’ufficio dal RNASD quale persona giuridica.

Con il comma 2 dell’art. 14, nel nuovo testo introdotto dal comma 5 dell’art. 4 del D. Lgs. n. 39/2021, sono stabiliti i compiti del Notaio che ha redatto l’atto costitutivo e lo statuto di una ASD o il verbale dell’Assemblea straordinaria di una ASD già costituita quale Associazione non riconosciuta.

Il Notaio, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ASD e, in particolare dalle disposizioni del D. Lgs. n. 39/2021, con riferimento alla natura dilettantistica, nonché del patrimonio minimo di cui al successivo comma 3-bis, deve depositare l’atto in argomento entro 20 giorni presso il RNASD, dopo aver comunicato il ricevimento dell’atto alla FSN, DSA o EPS affiliante indicata nell’atto medesimo ai fini dell’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi.

In caso di richiesta di riconoscimento da parte di ASD già iscritta al RNASD, il Notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l’inserimento dell’ASD tra quelle dotate di personalità giuridica.

Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione al RNASD.

Il successivo comma 3-bis dell’art. 14 stabilisce che se il Notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ASD o il patrimonio minimo, deve darne comunicazione motivata, tempestivamente comunque non oltre il termine di 30 giorni, agli amministratori dell’ASD. Gli amministratori stessi o, in

mancanza, ciascun associato, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Notaio, possono domandare all’Ufficio del Registro competente (Agenzia delle Entrate) di disporre l’iscrizione nel RNASD: se nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda l’Ufficio del Registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all’iscrizione, questa si intende negata.

Il comma 3-bis dell’art. 14 introduce l’obbligo del patrimonio minimo per l’ASD che voglia dotarsi di autonomia patrimoniale perfetta con l’acquisto della personalità giuridica. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000,00 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un Revisore Legale o di una Società di Revisione Legale iscritti nell’apposito Registro.

Qualora il patrimonio diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il comma 3-quater dell’art. 14, stabilisce che l’Organo amministrativo è tenuto a convocare l’Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di Associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ASD.

Il successivo art. 15 del Decreto n. 39/2021 prevede che il Dipartimento per lo Sport, nell’ambito delle procedure di certificazione delle attività sportive svolte dalle ASD/SSD, predisponga specifici moduli per l’autocertificazione di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa in riferimento.