Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nonchè in materia di salute e adempimenti fiscali.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023 è stato pubblicato il D. L. n. 34 del 30 marzo 2023, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nonchè in materia di salute e adempimenti fiscali.
Si riportano le disposizioni di natura fiscale contenute negli articoli da 17 a 23 del Decreto, che, peraltro, riscrive il calendario degli adempimenti per la “tregua fiscale”.
Art.17 – Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.
Con il comma 1, è introdotta una nuova definizione agevolata. Infatti, è stato stabilito che gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati o non ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2023 ed il 15 febbraio 2023, sono definibili ai sensi dell’art. 1, commi 180 e 181 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, entro 30 giorni dalla di entrata in vigore del presente Decreto, cioè entro il 29 aprile 2023.
I commi 180 e181 della Legge n. 197/2022 prevedono che gli avvisi accertamento, di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge e quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente, fino al 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza, entro il termine ivi previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate. Anche gli atti direcupero non impugnati e ancora impugnabili e quelli notificati entro il 31 marzo 2023, sono definibili con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare ricorso.
La modifica rende agevolabili – sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo edittale – anche gli atti divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023.
Il comma 2 dell’art. 17 stabilisce che sono definibili ai sensi dell’art. 1, commi da 206 a 211, della Legge n.197/2022, anche le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle Corti di Giustizia Tributarie di 1° e 2° grado aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
I commi da 206 a 211 della Legge n. 197/2022, prevedono che, In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della Legge (ora 15 febbraio 2023} dinanzi ai Giudici di primo e di secondo grado, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023 con l’accordo conciliativo di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992. Con l’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo edittale, gli interessi e gli eventuali accessori. Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo, ovvero, in caso di rateizzazione, con il versamento della prima rata. Le rate successive, fino ad un massimo complessivo di venti rate trimestrali di pari importo, vanno versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sono dovuti gli interessi legali per le rate successive. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della ratasuccessiva, si decade dal beneficio e il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni nonchè della sanzione di cui all’art. 13 del Lgs. n. 471/1997, aumentata della metà applicata sul residuo importo.
Il comma 3 prevede che gli avvisi di accertamento definiti in acquiescenza nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore del Decreto è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza del contribuente, entro la prima scadenza successiva, in base ai commi 180 e 182 dell’art. 1 della Legge n. 197/2022.
Art. 18 – Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo, mediazione o conciliazione giudiziale
La disposizione prevede che all’art. 1, comma 219, della Legge n. 197/2022 sono apportate le seguenti modificazioni:
alla a), dopo le parole “e per le quali” sono aggiunte “alla medesima data”;
alla b) dopo le parole “e per le quali” sono aggiunte le seguenti “alla medesima data“.
Il comma 219 prevede che per quanto riguarda i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, è possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione nonché a seguito di reclamo o mediazione e a seguito delle conciliazioni giudiziali, scadute alla data di entrata in vigore della Legge {1° gennaio 2023) e per le quali, alla medesima data {1° gennaio 2023), non è stata ancora notificata la cartella di pagamento, mediante il versamento integrale dell’imposta.
Art. 19 – Modifica dei termini delle regolarizzazioni delle violazioni formali e del ravvedimento speciale Comma l–
- al comma 167 della Legge 197/2022 (sanatoria errori formali), le parole “entro il 31 marzo 2023” sono sostituite dalle parole “entro il 31 ottobre 2023″;
- al comma 174 (ravvedimento speciale):
- al secondo periodo la parola “trimestrali” è soppressa e le parole “al 31 marzo 2023″ sono sostituite da “al 30 settembre 2023″;
- il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente entro il 31 ottobre, 30 novembre e 20 dicembre 2023, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2%”;
I commi 166-167-168 prevedono che le irregolaritàformali che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e delle imposte ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere sanate con il pagamento di una somma pari a 200,00 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le irregolarità. Il versamento della somma è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 ottobre 2023 (prima 31 marzo) ed il 31 marzo 2024. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute econ la rimozione delle irregolarità ed omissioni. Le violazioni sanabili sono, tra l’altro, l’omissione incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio o variazione de attività, omessa restituzione dei questionari, ecc.
Il comma 174 prevede un ravvedimento speciale delle violazioni tributarie riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti (ultimi 5 anni), purchè le violazioni non siano già state contestate alla data del versamento dovuto, diverse da quelleformali e da quelle definibili con la definizione agevolata delle somme dovute aseguito di controllo automatizzato. La regolarizzazione ha luogo con la rimozione delle irregolarità o dell’omissione e con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili per legge, oltre al pagamento dell’l’imposta ed agli interessi dovuti. Il versamento va effettuato entro il 30 settembre 2023 (prima il 31 marzo) e può essere rateizzato in otto rate (prima trimestrali) di pari importo con scadenza della prima rata il 30 settembre 2023 (prima 31 marzo 2023). Sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente, entro il 31 ottobre, 30 novembre, 20 dicembre 2023, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024 (prima entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno), sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo (testo modificato). Gli effetti della regolarizzazione sono circoscritti alle sole dichiarazioni validamente presentate.
Come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 27629 del 30 gennaio 2023, la rimozione delle irregolarità deve essere effettuata entro il termine stabilito per il pagamento della seconda rata e, cioè, entro il 31 marzo 2024.
- al comma 175, le parole “31 marzo 2023”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole “30 settembre 2023”.
Il comma 175 prevede che la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto o della 1° rata entro 30 settembre (prima 31 marzo 2023). Il mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze delle somme dovute, comporta la decadenza del beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti nonché della sanzione in base all’art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997, del 30%, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta e degli interessi nella misura del 5% annuo con decorrenza dal 30 settembre 2023). La cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
Art. 20 – Modifica dei termini in materia di definizione agevolabile delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione
Comma 1- Definizione delle liti pendenti e delle controversie tributarie
-All’art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti variazioni:
- al comma 194, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023 (in precedenza 30 giugno); nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni dell’art. 8 del Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare rispettivamente, entro il 30 settembre, il 31 ottobre e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.” (nel precedente testo la prima rata andava versata entro il 30 aprile 2023 e le successive il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno). Al quarto periodo, le parole “30 giugno 2023″ sono sostituite dalle seguenti; “30 settembre 2023″(nel precedente testo del 4° periodo era previsto che nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023);
- al comma 195 le parole “30 giugno 2023” sono sostituite con le seguenti: 1130 settembre 2023″ (nel precedente testo era previsto che per ciascuna controversia autonoma è presentata domanda ed è effettuato distinto versamento entro il 30 giugno 2023};
- al comma 197 le parole “30 luglio 2023” sono sostituite con le seguenti “10 ottobre 2023″ (nel precedente testo è previsto che le controversie definibili e il processo sono sospesi fino al 10 luglio 2023 e entro la stessa data il contribuente deve presentare al Giudice copia della domanda di definizione e del versamento);
- al comma 199 le parole “nove mesi” sono sostituite con le parole “undici mesi” e le parole “31 luglio 2023″ sono sostituite con le parole “31 ottobre 2023″ (nel precedente testo è previsto che la sospensione del termine di impugnazione delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione è di nove mesi – oggi undici–; è ugualmente di nove mesi – oggi 11 – la stessa sospensione per tutte le scadenze comprese tra il 1 ° gennaio 2023 e il 31 luglio 2023);
- al comma 200 le parole “31 luglio 2024” sono sostituite con le seguenti: “30 settembre 2024″ (l’Agenzia delle Entrate ha tempofino al 30 settembre – nel testo modificato fino al 10 luglio – per notificare il diniego della definizione agevolata e il provvedimento è impugnabile entro 60 giorni);
- al comma 206 le parole 1130 giugno 2023″ sono sostituite con le seguenti: “30 settembre 2023” (in
alternativa alla definizione agevolata le controversie pendenti alle Corti di Giustizia Tributaria di1°e 2° grado aventì per oggetto attì ìmposìtìvì ìn cuì è parte l’Agenzìa delle Entrate possono essere defìnìtì entro ìl 30 gìugno 2023 – ora 30 settembre 2023 – con l’accordo conciliatìvo dì cuì all’art. 48 D. Lgs. n. 546/1992;
- al comma 213 le parole “30 gìugno 2023” sono sostituite con le seguenti: “30 settembre 2023″ (è prevìsto che, ìn alternatìva alla defìnìzìone agevolata, nelle controversìe trìbutarìe ìnnanzì alla Corte dì Cassazìone ìn cuì è parte l’Agenzìa delle Entrate, ìl rìcorrente entro ìl 30 giugno 2023 – ora 30 settembre 2023
– può rinunciare al ricorso aseguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte).
Comma 2-All’art. 40, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n.13, le parole “31 luglio 2023″ sono sostituite con le parole: “31 ottobre 2023” (l’Agenzia delle Entrate deposìta entro il 31 luglio 2023 – ora 31 ottobre – presso la Cancelleria della Corte di Cassazione l’elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione agevolata con l’elenco dei versamenti).
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 20, si riassume sinteticamente l’attuale normativa relativa alla definizione agevolata delle liti pendenti e delle controversie giudiziarie.
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria di cui è parte l’Agenzia delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli, pendenti in ogni ordine e grado di giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, alla data del 1° gennaio 2023, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
La definizione si effettua con il pagamento del 90% del valore della controversia se trattasi di controversia pendente in 1° grado. In caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nell’ultima pronuncia depositata alla data del 1° gennaio 2023, le controversie possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della lite in caso di soccombenza dell’Agenzia in 1° grado e del 15% del valore in caso di soccombenza in 2° grado. Le controversie pendenti in Corte di Cassazione per le quali l’Agenzia è soccombente nelle precedenti pronunce giurisdizionali, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della lite.
La definizione si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione agevolata da produrre entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma con il relativo versamento dell’importo dovuto entro la stessa data. Se gli importi dovuti superano i 1.000,00 euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare rispettivamente, entro il 30 settembre, il 31 ottobre e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al Giudice dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. Il tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente deve depositare copia della domanda di definizione e del versamento effettuato.
Per le controversie definibili sono sospesi per 11 mesi i termini di impugnazione che scadono tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 ottobre 2023.
Il diniego alla definizione da parte dell’Agenzia Fiscale deve essere notificato entro il 30 settembre 2024. L’Agenzia Fiscale deposita entro il 31 ottobre 2023 presso la Cancelleria della Corte di Cassazione l’elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione agevolata con l’elenco dei versamenti)
Art. 21- Interpretazione autentica dell’art, 1, commi 174,176 e 179 della Legge n.197 del 29 dicembre 2022.
Il comma 1 ha introdotto una norma di interpretazione autentica del comma 174 della Legge n. 197/2022, per confermare la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate, con le Circolari n. 2 e 6 del 2023, in riferimento all’esclusione dalla regolarizzazione e, quindi, dal ravvedimento agevolato, delle violazioni contestabili in sede di liquìdazione ex art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54–bis del DPR n. 633/1972, nonché le violazioni di naturaformale definibili ai sensi dell’art. 1, commi da166 a 173, della Legge n. 197/2022.
Sono, invece, ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, e a periodi d’imposta precedenti, purchè la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata.
Il comma 2 ha precisato che la disposizione di cui all’art. 1, comma 176, della Legge n. 197/2022 (La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attivitàfinanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato), va interpretata nel senso che sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale mentre sono ricomprese le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’IVA delle attività finanziarie estere e all’IVA degli immobili situati all’estero.
Il comma 3 chiarisce che le disposizioni di cui all’art. 1, comma 179, della Legge n. 197/2022 (Per gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di 1/18 del minimo di legge. La disposizione si applica anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti notificati entro il 31 marzo 2023}, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, si interpretano nel senso che la definizione agevolata ivi prevista si applica anche all’accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati successivamente a tale data sulle risultanze dei predetti processi verbali.
Art. 22 – Modifiche alle disposizioni concernenti il contenzioso in materia tributaria
La norma inserisce tra i soggetti cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 158 del T.U. delle spese di giustizia di cui al DPR n. 115 del 30 maggio 2002, n. 115, anche l’Agenzia delle Entrate- Riscossione.
Art. 23 – Causa speciale di non punibilità dei reati tributari
Comma 1 – E’ prevista una causa speciale di non punibilità per alcuni reati tributari sempre che le relative violazioni siano correttamente definite e le somme dovute siano versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall’art. 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della Legge n. 197/2022, purchè le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello. Ne consegue che la norma agevolativa si applica anche a chi abbia già subito una condanna in 1° grado. Trattasi dei reati di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis del D. Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000), omesso versamento dell’IVA (art. 10-ter dello stesso Decreto) e indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater, comma 1, dello stesso Decreto).
Comma 2 – Il procedimento è sospeso a seguito della comunicazione che il contribuente deve fare
ali’Autorità Giudiziaria che procede, dell’avvenuto versamento delle somme dovute e, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e,contestualmente deve informare l’Agenzia delle Entrate dell’invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo processo penale.
Comma 3 – Il procedimento penale viene sospeso fino al momento in cui il Giudice è informato dall’Agenzia delle Entrate della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione.
Si ricorda, inoltre, che con i commi da 231 a 252 dell’art. 1 della Legge n. 197/2022, è prevista la cosiddetta “Rottamazione-quater” dei carichi affidati ali’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e diritti di notifica.
La domanda di adesione, il cui prospetto è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, va prodotta entro il prossimo 30 aprile 2023 indicando il numero di rate prescelte per la dilazione fino ad un massimo di 18 rate. Entro il 31 luglio ed il 30 novembre 2023 vanno pagate le prime due rate di pari importo, pari ciascuna al 10% delle somme dovute mentre le successive vanno pagate il 20 febbraio, il 31 maggio, il 30 novembre di ciascun anno.
Con Risoluzione n. 6/E del 14 febbraio 2023 dell’Agenzia delle Entrate sono stati istituiti i Codici Tributo per i versamenti, tramite Mod. F 24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua Fiscale”, per i quali sono riportate anche le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento.
In particolare sono stati istituiti i Codici Tributo relativi alla:
- Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173)- Codice Tributo “TF44”
- Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178)- CT da TF45 a TF56
- Definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 212) – CT da TF20 a TF26
- Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) – CT da TF40 a TF43.