Nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 è stato pubblicato il D.L. n. 176 del 18 novembre 2022, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (cd. Aiuti-quater).
Per quanto riguarda il settore sportivo, con l’art. 3, comma 11 sono state apportate modifiche all’art. 7, comma 1, del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito dalla Legge n. 175, del 18 novembre 2022, la quale prevede che, per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, sono incrementate di 50 milioni di euro, per l’anno 2022, le risorse del Fondo di cui all’art. 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, per le Discipline Sportive Associate, per gli Enti di Promozione Sportiva e per le Federazioni Sportive, anche nel settore Paralimpico, che gestiscono impianti e piscine.
Con l’art. 3, comma 11, l’importo è stato incrementato da 50 a 60 milioni e dopo le parole “impianti sportivi e piscine” sono state aggiunte le seguenti: “nonché per il Comitato Olimpico Nazionale – CONI, per il Comitato Italiano Paralimpico- Cip e per la Società Sport e Salute”.
L’art. 13 del Decreto dispone, poi, per le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e per le Associazioni e Società Sportive Professionistiche e Dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, la proroga fino al 22 dicembre 2022 dei versamenti:
- delle ritenute alla fonte ex artt. 22 e 23 del DPR 600 del 1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta dal 1° gennaio al 30 aprile 2022;
- degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori dal 1° gennaio al 30 aprile 2022;
- dei termini di versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi da gennaio ad aprile 2022;
- dei versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio al 30 aprile
La proroga comprende le addizionali regionali e comunali e i versamenti possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni o interessi.
I versamenti di cui sopra erano stati fissati al 30 aprile 2022, dall’art. 1, comma 923, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, e sono stati oggetto di ulteriori proroghe, fino al 31 luglio 2022, dall’art. 7, comma 3- bis, del D.L. n. 17/2022, convertito dalla Legge n. 34 del 2022, e fino 30 novembre 2022, dall’art. 39, comma 1-bis, del D.L. n. 50/2022, convertito dalla Legge n. 91/2022.
Si riportano anche alcune delle altre disposizioni recate dal Decreto in argomento che possono interessare la generalità delle ASD/SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.
Art.1- Sono prorogati fino a tutto il mese di dicembre 2022 gli aiuti per le bollette sotto forma di un credito d’imposta fino al 40% a favore delle imprese per l’acquisto di gas e di elettricità, sia che si tratti di imprese gasivore ed energivore, quelle cioè che consumano elevate quantità di energie, sia alle imprese non energivore e non gasivore, e cioè quelle di minore consumo come gli esercizi commerciali. Per queste ultime il credito potrà essere richiesto soltanto per consumi superiori a 4,5 chilowattora. Il beneficio sarà concesso soltanto se il costo della bolletta dovesse essere superiore del 30% a quello pagato nel corrispondente trimestre dell’anno 2019. I crediti d’imposta sono utilizzabili soltanto in compensazione e potranno essere ceduti e compensati fino al 30 giugno 2023.
Art. 2 – E’ esteso dal 19 novembre al 3 dicembre 2022 lo sconto sui carburanti (accise) e resta ridotta al 5% l’aliquota IVA applicata al gas naturale per autotrazione.
Art. 3 – Commi da 1 a 3 – Per affrontare i maggiori costi delle bollette energetiche, le imprese potranno rateizzare da 12 a 36 rate la spesa eccedente l’importo medio contabilizzato nel 2021, a parità di consumo, per quanto utilizzato dall’ottobre 2022 al 31 marzo 2023. Per accedere alla rateizzazione dovrà essere formulata un’istanza le cui modalità saranno definite con un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Il tasso d’interesse sull’importo rateizzato non potrà essere superiore a quello pari al rendimento dei Btp di pari durata. In caso di inadempimento di due rate consecutive si decade dal beneficio con l’obbligo di pagare il resto in un’unica soluzione.
Comma 10- E’ previsto l’aumento da 600,00 a 3.000,00 euro deifringe benefit, cioè dei beni e servizi che i datori di lavoro possono erogare esentasse ai lavoratori dipendenti. L’importo, già previsto dal Decreto “Aiuti-bis” di euro 600,00, è stato elevato a 3.000,00 euro. Rientrano tra gli importi detassati il valore dei benefit e le somme erogate a tale titolo entro il 12 gennaio 2023, ivi comprese quelli relativi ai pagamenti delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. E’ necessario che il lavoratore presenti al datore di lavoro la documentazione della spesa sostenuta o una autocertificazione. Come già previsto dalla disciplina che regola i fringe benefit, lo sforamento del limite di 3.000,00 euro di benefit comporta che tutto il valore dei benefit in argomento viene assoggettato a tassazione. Le imprese potranno erogare gli importi in argomento fino a dicembre 2024.
Art. 4- E’ sbloccata e rilanciata la produzione nazionale di gas. Sarà possibile procedere all’estrazione nell’Alto Adriatico, oltre le 9 miglia per giacimenti ad alto potenziale e saranno rilasciate nuove concessioni in zone tra le 9 e le 12 miglia.
Art. 5 – Slitta dal 1° gennaio 2023 al 10 gennaio 2024 la fine del mercato tutelato del gas per le famiglie; pertanto, le condizioni e le tariffe rimarranno quelle fissate dall’Autorità per l’Energia, le Reti e Ambiente (Arera) ancora un anno.
Art. 8 – Per incentivare l’uso dei pagamenti elettronici è prevista l’erogazione di un bonus di 50,00 euro per l’utilizzo dei registratori di cassa telematici. La norma prevede che ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, è concesso un contributo per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica, complessivamente pari al 100% della spesa sostenuta per un massimo di 50,00 euro per ogni strumento. Il bonus deve essere utilizzato soltanto in compensazione.
Art. 9 – E’ stato apportato un taglio significativo, dall’anno 2023, al Superbonus dal 110 al 90%; l’incentivo calerà ancora nel 2024 al 70% e nel 2025 al 65%. E’ previsto un regime transitorio che stabilisce che il Superbonus mantiene il 110% per chi alla data di entrata in vigore del Decreto abbia già effettuato la comunicazione di inizio lavori (Cilas). Il Superbonus è concesso anche nel caso delle case unifamiliari (villette); per queste è prevista la proroga al 31 marzo 2023 per il completamento dei lavori di chi, al 30 settembre 2022, aveva raggiunto il 30% dei lavori. Dal 1″ gennaio 2023 potrà effettuare lavori con detrazione al 90% soltanto chi è proprietario della casa e vi abita e che non superi una certa soglia di reddito. E’introdotto il concetto del “quoziente familiare” che, di fatto, supera l’ISEE. Il bonus del 90% sulle unifamiliari è concesso se il reddito non supera i 15.000,00 euro; ma il calcolo va fatto sommando tutti i redditi della famiglia dividendo, poi, la somma per un coefficiente determinato dal numero dei componenti il nucleo familiare. In sostanza, in un nucleo familiare di due persone il tetto al reddito complessivo è di 30.000,00 euro; se il nucleo è composto di tre persone, la somma dei redditi sarà divisa per 2,5; per una famiglia di quattro persone la somma dei redditi va divisa per 3,5. Si avrà diritto al bonus soltanto se il numero che esce dall’operazione è inferiore a 15.000,00 euro.
Il successivo comma 4 prevede che i crediti d’imposta ceduti derivanti dal Superbonus potranno essere spalmati su richiesta del cessionario, in dieci anni, invece degli attuali quattro. Ciò sarà possibile, però, per le operazioni perfezionate entro il 10 novembre 2022.