Ires e Irap per i dilettanti, ecco le novitá fiscali

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Nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2018, è stato pubblicato il D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018, concernente disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Assume rilevanza l’art. 7 del Decreto con il quale sono state varate norme concernenti la regolarizzazione, ai fini IRES e IRAP, delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro CONI, dei periodi di imposta non ancora prescritti e non oggetto di accertamenti nonchè la definizione agevolata degli atti di accertamento e delle liti pendenti.

In particolare, con il comma I dell’art. 7 viene stabilito che le ASD e SSD, iscritte nel Registro CONI, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale di cui al successivo art. 9, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30 mila euro di imponibile annuo.

II richiamato art. 9 prevede che fino al 3l maggio 2019 è possibile produrre dichiarazione integrativa delle dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 (per le ASD e SSD con bilancio al 30 giugno, la dichiarazione afferente l’esercizio chiuso al 30 giugno 2016 o anche quella afferente il bilancio al 30 giugno 2017 purchè prodotta entro il suddetto termine del 31 ottobre 2017) ai fini delle imposte Sui redditi (IRES per le ASD e SSD) e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte Sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’IRAP e dell’IVA.

L’integrazione degli imponibili di cui all’art. 9, possibile per tutti i contribuenti, é ammessa nel limite di 100 mila euro di imponibile annuo e, comunque, non oltre il 30% di quanto giá dichiarato (L ‘art. 7 prevede, invece, per le ASD e SSD, limite di 30 mila euro di imponibile ma non pone il suddetto limite del 30% del dichiarato).

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori, un’imposta sostitutiva del 20% ai fini delle imposte Sui redditi, delle imposte sostitutive, dei contributi previdenziali e dell’IRAP; si applica, poi, un’imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute dichiarate un’aliquota pari al 20% e un’aliquota media ai fini IVA.

II versamento delle imposte é previsto in unica soluzione o in 10 rate semestrali (prima rata il 30 settembre 2019).

Definizione agevolata degli atti di accertamento e delle liti pendenti

II comma 2 dell’art. 7 del Decreto prevede che le ASD e SSD possono avvalersi della definizione agevolata degli atti di accertamento – non ancora oggetto di reclamo o ricorso – versando un importo pari al 50% delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per I’IVA dovuta per intero essendo un’imposta comunitaria, ed al 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti.

E’ poi prevista la possibilità di aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie con il versamento:

– del 40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni ed interessi nel caso in cui alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) la lite penda ancora nel primo grado di giudizio;

– del 10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e interessi accertati,in caso di soccombenza in giudizio dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018;

– del 50% del valore della lite e del 10% delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio da parte della ASD o SSD.

II successivo comma 3 dell’art. 7 del Decreto stabilisce la preclusione alla definizione agevolata di cui al precedente comma 2, se l’ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione – relativamente a ciascun periodo d’imposta per il quale è stato emesso avviso di accertamento o é pendente reclamo o ricorso, è superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta IRES o IRAP accertata o contestata.

Se l’importo supera i 30 mila euro resta ferma la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti previste per la generalità dei contribuenti dagli artt. 2 e 6 del Decreto.

L’art. 2 del Decreto prevede che gli atti di accertamento notificati entro il 24 ottobre 2018, non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle Somme complessivamente dovute per le sole imposte senza le sanzioni e gli interessi. Uguale sorte per le somme contenute negli inviti al contraddittorio e negli accertamenti con adesione.

I versamenti potranno essere eseguiti in unica soluzione o con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

II successivo art. 6 del Decreto prevede la definizione delle liti pendenti con il pagamento:

– da parte del soggetto che ha proposto il ricorso, pendente in ogni grado di giudizio, di un importo pari al valore della controversia con esclusione delle sanzioni ed interessi;

– della metà del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate Della pronuncia di I o grado;

– di 1/5 del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nella pronuncia di 20 grado.

Definizione edei processi verbali di constatazione

L’art.1 del Decreto prevede per tutti i contribuenti la possibilità di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018, per i quali non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni contestate in materia di imposte Sui redditi, IRAP e IVA.

Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, dovranno essere versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, in 20 rate trimestrali di pari importo (in 5 anni).

Le disposizioni degli artt. 3 e 4 del Decreto (rottamazione e stralcio dei debiti fino a 1.000,00 euro) nonché degli articoli concernenti semplificazioni (fatturazione, registrazione delle fatture, detrazioni IVA) formeranno oggetto di successiva Circolare.

II D.L. n.119/2018 è ora all’esame del Parlamento per la conversione in Legge.