Giustizia Sportiva, le novità normative sulla violenza agli arbitri

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Il Presidente Federale, tenuto conto dei gravi fatti di violenza accorsi negli ultimi giorni ai danni degli ufficiali di gara; ritenuto necessario pertanto rideterminare le sanzioni minime edittali da comminare nei casi di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara; vista la delega conferita dal Consiglio Federale; d’intesa con i Vice Presidenti e con il Presidente dell’AIA delibera di introdurre l’art. 11 bis – Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara e di modificare l’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva.

Ecco il nuovo articolo 11 bis

Codice di Giustizia Sportiva – Art. 11 bis
Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara
1. Costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara.
2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di squalifica.
3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di inibizione.
4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.
5. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.
6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai commi precedenti appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

1. Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l’applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla
natura ed alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammonizione con diffida;
c) ammenda;
d) ammenda con diffida;
e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di
particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;
g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare
calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro.
2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:
a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;
c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA E FIFA;
d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in
possesso di licenza FIFA.

3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi
della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e
valutino l’infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione
alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:
a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;
b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la
sanzione della inibizione,

4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o
durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come
sanzione minima la squalifica:
a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.
b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.
c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b)

d) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente
irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto
fisico.
4.bis Ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.
b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente
irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto
fisico.
4.ter. Ai dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5 responsabili delle
infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:
b) per 1 mese in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di
condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.
a.1) per 2 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli
ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1.

6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5,
nonché ai tesserati della sfera professionistica.

7. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o
ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 48 del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.
8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel
periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell’ambito delle proprie società.
9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché
conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla
quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, fatto salvo quanto successivamente previsto per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, si procede secondo la seguente progressione:

– successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
– successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
– successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
– successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.
Per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, nei casi di
recidiva, si procede secondo la seguente progressione:
– successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
– successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
– successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
– successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
– successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Ai fini dell’applicabilità del presente comma, all’ammonizione inflitta dal giudice di gara,
corrisponde uguale provvedimento dell’organo competente salvo che quest’ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le
ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra
descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni
divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori
sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.

Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l’attività giovanile e
scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è
automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli
Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.

11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d) e) del comma 1, inflitte dagli Organi della
giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai
Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di
Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e
per le gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49, lett. c), LND – Comitato nazionale
per l’attività interregionale, 5° capoverso, delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo della giustizia sportiva.

11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia
e delle Coppe Regioni.

11.4. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto
dell’art. 22, comma 8.

12. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche:
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di
play-off e play-out;

b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara
successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica
che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono
essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 22,
comma 6.

13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di
play-off e play-out;

b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara
successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione
nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non
determina l’automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo
residuo, nelle eventuali gare di spareggio promozione previste dall’art. 49, lett. c), LND,
quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi
dell’art. 22, comma 6.