COPPE, I TERMINI ABBREVIATI

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Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D., relativi alla stagione sportiva 2013/2014, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale, è stato deliberato che gli eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

 i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;

 gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett.b),del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;

 il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta