In relazione ai certificati richiesti per il tesseramento dei calciatori, appare opportuno ribadire che gli stessi sono esenti dall’imposta di bollo, in base alle leggi vigenti di seguito riportate:
DPR 642/72Tabella B – Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto.
Art. 8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza (Articolo aggiunto dall’art. 33, comma 4, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388)
Art. 27-bis. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Articolo aggiunto dall’art. 17, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Il presente numero 27-bis è stato successivamente così modificato dall’art. 90, comma 6, L. 27 dicembre 2002, n. 289)
Con l’occasione si specifica altresì che le disposizioni di cui alla legge 183 del 12 novembre 2011, non si applicano alla F.I.G.C. in quanto non è ne ente pubblico ne privato gestore di pubblici servizi.