Si richiama l’attenzione in ordine alla corretta applicazione dell’art. 32 bis, delle N.0.1.F., inerente la durata del vincolo di tesseramento e lo svincolo per decadenza.
Numerose Società della L.N.D. e molti calciatori/calciatrici continuano infatti, ad interpretare erroneamente la valenza dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso cioè che – una volta ottenuto lo stesso – gli stessi ritengono di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 94 ter, comma 7, delle N.0.1.F., dovrebbe essere di durata annuale. La partecipazione di un calciatore/calciatrice all’attività federale deve prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le Società e i calciatori incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all’art.32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno chiarire che, fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell’art. 94 ter, delle N.0.1.F., il calciatore/calciatrice che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà , ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all’attività federale .
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Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni.