Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla LND e nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle NOIF. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Dipartimento.
Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell’Ufficio Tesseramento Federale, e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell’Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato.
L’utilizzazione spmiiva del/della calciatore/calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95 delle NOIF.
1. Accordi preliminari
Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni spmiive dei/delle calciatori/calciatrici, nel rispetto di quanto previsto dall’art.. 105 delle NOIF.
Ai sensi dell’art.. I 05, comma 2, delle NOIF, in ambito dilettantistico è consentito alle società e ai/alle calciatori/calciatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della LND, accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori/calciatrici dal 14 maggio 2026 e fino al 25 giugno 2026, purché tali accordi non interessino società e calciatori/calciatrici dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.
I preliminari pervenuti dopo il 25 giugno 2026 saranno passati agli atti privi di efficacia.
2. Variazioni di tesseramento
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito ripmiati:
- Calciatori e calciatrici “giovani dilettanti”
Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino al 12 maggio 2027, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.
I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani dilettanti”, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art.. 117 bis delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al 1° febbraio 2027. Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo/a di contratto di lavoro spo1iivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapp01io di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un’altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 1° febbraio 2027.
I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani dilettanti”, titolari di contratto di lavoro spmiivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 11O delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione spmiiva 2026/2027, fino al 1° febbraio 2027. È fatto salvo quanto previsto all’art.110, comma 2, delle NOIF.
I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani dilettanti”, titolari di contratto di lavoro spmiivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il 31 marzo 2027.
- Calciatori e calciatrici “non professionisti/e”
Il tesseramento di calciatori e calciatrici “non professionisti/e” (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:
– dal 1° luglio 2026 al 31 marzo 2027.
I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti/e”, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117 bis delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, fino al 1° febbraio 2027. Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo/a di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro spmiivo con la società per la quale era già tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un’altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 1° febbraio 2027.
I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’mi. 11O delle NOIF, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione spo1iiva 2026/2027, fino al 1° febbraio 2027. È fatto salvo quanto previsto all’mi. 110, comma 2, delle NOIF.
I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “non professionisti”, titolari di contratto di lavoro spmiivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2026/2027, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il 31 marzo 2027.
- Stipulazione contratto professionistico da pmie di calciatori “non professionisti” – 113 delle NOIF
I calciatori “non professionisti”, privi di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, tesserati per società associate alla Lega Nazionale Dilettanti possono sottoscrivere un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche, ai sensi dell’mi. 113 delle NOIF, e richiedere il conseguente tesseramento:
- dal 1° luglio 2026 al 31 luglio 2026, in caso di autonoma sottoscrizione;
- dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026, (ore 00) con consenso della società dilettantistica;
- dal 2 gennaio 2027 al 1° febbrario2027, (ore 00) con consenso della società dilettantistica.
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.
- Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici “non professioniste” – 113 delle NOIF
Le calciatrici “non professioniste”, prive di un contratto di lavoro spmiivo o di apprendistato, tesserate per Società dilettantistica possono sottoscrivere un contratto con società di Serie A Femminile, ai sensi dell’art. 113 delle NOIF, e richiedere il conseguente tesseramento:
- dal 1° luglio 2026 al 31 luglio 2026, in caso di autonoma sottoscrizione;
- dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026, (ore 00) con consenso della società dilettantistica;
- dal 4 gennaio 2027 al 1° febbrario2027, (ore 00) con consenso della società dilettantistica.
La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.
3. Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli atti. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti distinti periodi:
- dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;
- dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre
L’accordo di trasferimento di un/una calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e il Dipatiimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.
I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per società professionistiche.
4. Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non professionistiche” partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti
Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B Femminile a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli atti. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti periodi:
- dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026;
- dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre
Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società appartenente alla LND a società non professionistica appartenente alla Divisione Serie B Femminile pòssono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti periodi:
- dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026,·
- dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre
5. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “giovani dilettanti” o “non professionisti” da Società dilettantistiche a Società Professionistiche
Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, da società dilettantistiche a società professionistiche possono avvenire ed essere depositati presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:
- dal 1° luglio 2026al 1° settembre 2026 (ore 00),·
- dal 2 gennaio 2027 al 1° febbrario2027 (ore 00).
6. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “giovani di serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche
Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane di serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche, possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti periodi:
- dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026;
- dal 2 gennaio 2027 al 1° febbrario
L’accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cess10nana.
- Trasferimenti temporanei di calciatori “professionisti” a Società partecipanti a competizioni non professionistiche
Ai sensi dell’ati. 103, comma 9, delle NOIF è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore “professionista” a una società partiecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini:
- dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026;
- dal 2 gennaio 2027 al 1° febbrario
L’accordo di trasferimento è redatto e depositato, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.
Il trasferimento temporaneo non comp01ia la cessione del contratto alla società cessionaria. Il calciatore potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall’Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo. Ai suddetti trasferimenti temporanei si applica quanto previsto all’ati. 103, commi 1 e 7, delle NOIF.
- Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” da Società dilettantistiche a Società professionistiche
Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista”, da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli atti. 100, 101 e 104 delle NOIF, ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:
- dal 1° luglio2026al 21 settembre 2026 (ore 00),·
- dal 4 gennaio 2027 al 1° febbrario2027 (ore00).
- Trasferimenti temporanei di calciatrici “professioniste” a Società partecipanti a competizioni non professionistiche
Ai sensi dell’art. 103, comma 9, delle NOIF è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice “professionista” a una società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini:
- dal 1° luglio2026al 21 settembre 2026;
- dal 4 gennaio 2027 al 1° febbrario
L’accordo di trasferimento di una calciatrice è redatto e depositato, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.
Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall’Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sp01iivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo. Ai suddetti trasferimenti temporanei si applica quanto previsto all’art. 103, commi 1 e 7, delle NOIF.
10. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “giovani di serie” da Società Professionistiche a Società dilettantistiche
Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane di serie”, da società professionistiche a società dilettantistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle NOIF, nei seguenti periodi:
- dal 1° luglio 2026al 21 settembre 2026;
- dal 4 gennaio 2027 al 2 febbraio
L’accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cess10nana.
11.Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis NOIF
La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche per i/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle NOIF.
Il relativo accordo di risoluzione del trasferimento, o della cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini stabiliti.
Il calciatore “giovane dilettante” trasferito a titolo temporaneo a società professionistica e successivamente rientrato alla originaria società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 5, potrà essere nuovamente trasferito a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti:
- entro il 30 settembre 2026, se la risoluzione è avvenuta nella tempistica di cui al precedente punto 5, lett. a);
- entro 1’8 febbraio 2027, se la risoluzione è avvenuta nella tempistica di cui al precedente punto 5, lett. b).
Limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027, la possibilità di un nuovo trasferimento – entro i termini di cui sopra – a società appartenente alla LND si applica anche ai calciatori “non professionisti” compresi nei limiti di età di cui all’art. 100 delle NOIF, che abbiano risolto consensualmente un prestito con una società professionistica.
Il nuovo accordo di trasferimento o la nuova cessione del contratto sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cess10nana.
La calciatrice “giovane dilettante” trasferita a titolo temporaneo a società professionistica e successivamente rientrata alla originaria società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 8, potrà essere nuovamente trasferita a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti:
- entro il 30 settembre 2026, se la risoluzione è avvenuta nella tempistica di cui al precedente punto 8, lett. a);
- entro 1’8 febbraio 2027, se la risoluzione è avvenuta nella tempistica di cui al precedente punto 8, lett. b).
Limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027, la possibilità di un nuovo trasferimento – entro i termini di cui sopra – a società appartenente alla LND si applica anche alle calciatrici “non professioniste” comprese nei limiti di età di cui all’art. 100 delle NOIF, che abbiano risolto consensualmente un prestito con una società professionistica.
Il nuovo accordo di trasferimento o la nuova cessione del contratto sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cess10nana.
12. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici “professionisti/e” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 117, nel seguente periodo:
– dal 1° luglio 2026 al 1° febbraio 2027.
È fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e dall’art.. 95, comma 2, delle NOIF.
Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).
Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima pmiita con contratto da professionista.
13.Calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e provenienti/provenuti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all’estero
- Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti/provenuti da Federazione estera
Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 2 febbraio 2027, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 40 quater delle NOIF. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.
I/le calciatori/calciatrici tesserati/e a norma del presente punto 13, lettera a), possono essere trasferiti/e e/o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.
Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 13, lett. a), il tesseramento di calciatori/calciatrici extracomunitari/e provenienti da Federazione estera, ai sensi dell’art. 40 quater delle NOIF, è gestito nel modo che segue:
- il trasferimento o lo svincolo dei/delle predetti/e calciatori/calciatrici, nel corso della stagione spo1tiva 2026/2027, non consentirà alle società di tesserare un/una ulteriore calciatore/calciatrice extracomunitario/a proveniente/provenuto/a da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all’mi. 40 quater delle NOIF;
- i/le calciatori/calciatrici provenuti/e da Federazione estera e svincolati/e in Italia potranno tesserarsi secondo quanto disposto al punto 2, del presente Comunicato Ufficiale. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici che siano stati/e tesserati/e per società appmienenti a Federazioni estere, di cui all’art. 40 quater delle NOIF;
- i/le calciatori/calciatrici provenuti/e da Federazione estera, trasferiti/e fra società italiane, potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per i/le calciatori/calciatrici italiani/e. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici che siano stati/e tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all’mi. 40 quater delle NOIF.
Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita con contratto da professionista.
2. Calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all’estero
Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quater delle NOIF, i calciatori e le calciatrici stranieri/e, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della LND sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori e alle calciatrici italiani/e.
Le richieste di tesseramento, di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della FIGC presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell’art. 40 quater delle NOIF.
Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima part.ita con contratto da professionista.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla UE o alla EEE e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell’art. 40 quater delle NOIF, i criteri per il tesseramento, in favore di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paesi non aderenti alla UE o alla EEE.
Ai fini del tesseramento in ambito LND, e ai sensi della normativa internazionale relativa allo Spazio Economico Europeo (SEE) e degli accordi ad esso collegati, i calciatori e le calciatrici con cittadinanza appartenente a Islanda, Liechtenstein, Norvegia nonché Svizzera sono equiparati a tutti gli effetti ai calciatori comunitari e alle calciatrici comunitarie. Resta fermo il rispetto delle disposizioni federali vigenti in materia di tesseramento di calciatori/calciatrici stranieri/e per società dilettantistiche.
- Calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera
Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 2 febbraio 2027, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del 2 febbraio 2027, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.
Le richieste di tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della FIGC presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC.
I/le calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana, provenienti/provenuti/e da Federazione estera, sono parificati/e, ad ogni effetto, ai/alle calciatori/calciatrici italiani/e.
Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come “professionista” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima pmiita con contratto da professionista.
- TERMINI ANNUALI RICHIESTI DALLE NORME REGOLAMENTARI
Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:
A – Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – 101, comma 5, delle NOIF
Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori e calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:
a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società Professionistiche a società dilettantistiche:
-
- dal 1° luglio 2026 al 1° settembre
- dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio
a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società Professionistiche:
- dal 1° luglio2026al 1° settembre 2026 (ore 00),·
- dal 2 gennaio 2027 al 1°febbraio 2027 (ore 00).
a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani di serie” da società Professionistiche a società dilettantistiche:
- dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026,·
- dal 4 gennaio 2027 al 1° febbraio
a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società Professionistiche :
- dal 1° luglio 2026 al 21 settembre 2026 (ore 00);
- dal 4 gennaio 2027 al 1°febbraio 2027 (ore00).
a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:
- dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026,·
- dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre
B – 107 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)
B1. Liste di svincolo:
Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, con i/le quali non risultano instaurati rappo1ii di lavoro ai sensi del D.Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:
- dal 1° luglio 2026 al 23 luglio
Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.
Per i/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro spmiivo.
Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal 24 luglio 2026.
B2. Liste di svincolo suppletive:
È consentita l’inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro spmiivo, nel seguente periodo:
- dal 1° dicembre 2026 al 15 dicembre
Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.
Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal 16 dicembre 2026.
L’inclusione in “lista di svincolo” di un/una calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante”, purché tesserato/a entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.
C – 108 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per accordo)
Le società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, in assenza di contratto di lavoro sp01iivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.
Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità- entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 15 giugno 2027.
Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data dal 1° luglio 2027.
D- 116 delle NOIF
In caso di ammissione della società della LND al Campionato di Serie C, la stessa è tenuta a comunicare alla Lega PRO, a mezzo PEC, gli eventuali e diversi accordi conclusi tra le patii ai sensi degli accordi collettivi:
– dal giorno successivo al termine del Campionato di Serie D al 30 giugno 2026.
A tali accordi deve essere data attuazione mediante il deposito del relativo contratto professionistico da effettuarsi sulla piattaforma federale telematica:
– entro il 15 luglio 2026 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).
E – 117 delle NOIF
In caso di retrocessione della società dal Campionato di Serie C al Campionato Nazionale di Serie D, la stessa è tenuta a comunicare al Dipmiimento Interregionale LND, a mezzo PEC, gli eventuali e diversi accordi conclusi tra le parti ai sensi degli accordi collettivi:
– dal giorno successivo al termine del Campionato di Serie C al 30 giugno 2026.
A tali accordi deve essere data attuazione mediante il deposito del relativo contratto di lavoro sportivo da effettuarsi per via telematica secondo le procedure stabilite dalla LND entro il 15 luglio
TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI/CALCIATRICI “GIOVANI”
Art. 107 delle NOIF (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)
I/le calciatori/calciatrici “giovani” tesserati/e con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapp01ii di lavoro ai sensi del D.Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:
- dal 1° dicembre 2026 al 15 dicembre
Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.
Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a far data dal 16 dicembre 2026.
- Rinnovo tesseramento annuale presso Società attuale
Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “Non Professionisti” in scadenza al 30 giugno 2027, è fissato nel periodo dal 14 maggio 2027 al 24 giugno 2027.
Il ritesseramento dovrà avvenire secondo le procedure stabilite di concerto tra la FIGC e la LND.








