Al fine di agevolare le società, è stata implementata dalla Federazione, in tempi molto brevi, apposita sezione del Portale Servizi FIGC, che consentirà alle stesse, in modo
semplice e intuitivo, di compilare e depositare direttamente sul Portale Servizi le
autocertificazioni di cui all’art. 10, commi 7 e 8.
Le società potranno accedere al Portale Servizi con le medesime credenziaLl già in Loro possesso ed entrare nella sezione Safeguarding, attraverso l’indirizzo https://anagrafefederaLe.figc.it. Il precedete indirizzo pec indicato non sarà più attivo.
Per compLetezza di informazione si rappresenta che le Leghe, le Divisioni e il Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica non dovranno porre in essere alcuna attività in relazione alle autocertificazioni inviate dalle società tramite portale.
La Segreteria della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding e
l’Ufficio Information Technology federale sono a disposizione per eventuali chiarimenti.
Si rammentare che la norma transitoria dell’art. 28 bis del Codice di Giustizia Sportiva, come noto, ha indicato la data del 1° gennaio 2025 per l‘entrata in vigore dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articoLo.
Detti commi fissano le sanzioni comminabili, in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti agli art. 10 e 11 del Regolamento, alle società, ai Legali Rappresentati e al Responsabile del Safeguarding.