Al fine di proseguire nella corretta applicazione delle disposizioni, in capo alle Società aderenti alla L.N.D., in ordine alla disputa di gare in assenza di pubblico, si ribadiscono le procedure, alle quali le rispettive Società sono tenute ad attenersi tassativamente:
a) ogni Società di Calcio a Undici può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 40 tesserati, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara; ogni Società di Calcio a Cinque può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 30 tesserati ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara;
b) sono ammessi all’interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell’adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all’Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell’Emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2024;
d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dalla Lega e dai Comitati e dalle Divisioni;
e) può accedere all’impianto personale appartenente alle Forze dell’Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell’atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
1. alle Forze dell’Ordine del Comune ove si disputa la gara;
2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l’impianto;
3. all’Ufficio S.I.A.E. di zona.