Ecco i termini e le modalità per effettuare svincoli, trasferimenti e tesseramenti

0
193

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all’art. 39 delle N.O.I.F. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Dipartimento.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell’Ufficio Tesseramento Federale, e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell’Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato. L’utilizzazione sportiva del calciatore/calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli art. 39 e 95, N.O.I.F.

VARIAZIONI DI TESSERAMENTO

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

Calciatori e calciatrici “giovani dilettanti”

Il tesseramento dei/delle calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino a martedì 13 maggio 2025, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le calciatori/calciatrici tesserati come “giovani dilettanti”, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117bis, N.O.l.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

Calciatori e calciatrici “non professionisti/e”

Il tesseramento di calciatori e calciatrici “non professionisti/e” (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 31 marzo 2025.

I/le calciatori/calciatrici tesserati come “non professionisti/e”, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117 bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

a) da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024 – autonoma sottoscrizione;
b) da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024 – con consenso della società dilettantistica;
c) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 – con consenso della società

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

  1. Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici “non professioniste” – art. 113 O.I.F.

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

a) da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024 – autonoma sottoscrizione;
b) da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024 – con consenso della società dilettantistica;
c) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 – con consenso della società

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

  1. Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova Società partecipante a Campionati dilettantistici, da parte di calciatori/calciatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2024 (nati/e negli anni 2003 e 2004 e nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi):

a) da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 28 agosto 2024;
b) da martedì 3 dicembre 2024 a martedì 10 dicembre 2024


Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

II trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società pa1tecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.l.F., nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;
b) da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024;

L’accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della Società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per Società professionistiche.


2.A Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non professionistiche” partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 1O1 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;
b) da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società appartenente alla LND a Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B femminile può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

c) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;
d) da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre

  1. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “Giovani dilettanti” o “non professionisti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;
b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025

  1. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “Giovani di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche

 Jl trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “Giovane di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche, può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

a)  da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;
b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025

L’accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria


4. bis Trasferimenti temporanei di calciatori professionisti, “apprendisti prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell’art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore professionista o “apprendista prof’ o con contratto di apprendistato professionalizzante a una Società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini previsti dal C.U. n. 226/A del 24 maggio 2024 per le cessioni di contratti stipulati con calciatori professionisti e “apprendisti prof’:

a) da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;
b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.


  1. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “Giovani dilettanti” o “non professioniste” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “Giovane Dilettante” o “non professionista”, da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 1O1 e 104 delle N.O.I.F., ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;
b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025;


  1. bis Trasferimenti temporanei di Calciatrici professioniste, “Apprendiste prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell’art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice professionista o “apprendista prof’ o con contratto di apprendistato professionalizzante a una Società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini previsti dal C.U. n. 230/A del 30 maggio 2024 per le cessioni di contratti stipulati con calciatrici professioniste e “apprendiste prof’:
a lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;

 a) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025

L’accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.


 6. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “Giovani di Serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “Giovane di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 1 O1 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

a)  da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;
b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025

L’accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.


7.  Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

 La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società dilettantistiche per i/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

Il calciatore “Giovane Dilettante” trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Marzo 2025.

Limitatamente alla stagione sportiva 2024/2025, la possibilità di un nuovo trasferimento – entro il 31 Marzo 2025 – a Società appartenente alla L.N.D. si applica anche ai calciatori “non professionisti” compresi nei limiti di età di cui all’art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Il relativo accordo di trasferimento, o la cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

La calciatrice “Giovane Dilettante” trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrata alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 5 lett. b), potrà essere nuovamente trasferita a Società appa1ienente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Marzo 2025.

 Limitatamente alla stagione sportiva 2024/2025, la possibilità di un nuovo trasferimento – entro il 31 Marzo 2025 – a Società appartenente alla L.N.D. si applica anche alle calciatrici “non professioniste” comprese nei limiti di età di cui all’art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

li relativo accordo di trasferimento o la cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati ed il Dipartimento di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.


8.    Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici professionisti/e o “apprendista prof’ che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

 Le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 117, nel seguente periodo:

a) da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 31 gennaio 2025.

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e dall’art. 95, comma 2, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista o come “apprendista prof’ non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.


9.   Calciatori e calciatrici italiani e stranieri provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all’estero

  1. Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti da Federazione estera

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 31 Gennaio 2025, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente punto a) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. In ogni caso, il trasferimento o lo svincolo dei predetti calciatori, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, non consentirà alle società di tesserare un ulteriore calciatore extracomunitario proveniente/provenuto da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all’art. 40 quater delle NOIF.

2. Calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e ali ‘estero

Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quater delle N.O.I.F., i calciatori e le calciatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori e alle calciatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla Stagione Sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell’art. 40 quater delle N.O.I.F..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell’art. 40 quater delle N.O.1.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I calciatori e le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

3. Calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il 31 Gennaio 2025, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del 31 Gennaio 2025, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.


10. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

A. Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo – Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori e calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani di serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche:

da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche:

da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” tra Società dilettantistiche:

da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.

B. 107 delle N.O.1.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Le liste di svincolo da parte di Società dilettantistiche per calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/202 I, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

da lunedì 1° luglio 2024 a martedì 23 luglio 2024.

Per i calciatori/calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da mercoledì 24 luglio 2024.

b2) Liste di svincolo suppletive:

E’ consentita l’inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da giovedì 12 dicembre 2024.

b3) L’inclusione in “lista di svincolo” di un calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi di cui ai punti b1) e b2).

C. 117 comma 5 delle N.O.1.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista o “Apprendista Prof’ a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della Società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2023/2024 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

a) da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024- autonoma sottoscrizione
b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 con consenso della Società

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

D. 108 delle N.O.1.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di contratto di lavoro spo1iivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione spo1iiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre lunedì 16 giugno 2025.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data da martedì 1° luglio 2025.


TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici “Giovani” tesserati/e con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a far data da giovedì 12 dicembre 2024.

11. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “non professionisti” in scadenza al 30 giugno 2025, è fissato nel periodo dal 16 maggio al 25 giugno 2025.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.