Le modifiche alle disposizioni in materia di Enti Sportivi e lavoro sportivo

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A completamento della Circolare della L.N.D. n. 39 del 3 novembre 2022, si porta all’attenzione delle ASD/SSD destinatarie, ii testo del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, coordinato con le modifiche apportate dal D. Lgs. correttivo n. 163 del 5 ottobre 2022, elaborato dal Centro Studi Tributari della L.N.D.

L’entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021 cosl come modificato dal D. Lgs. n. 163/22, e prevista per il prossimo 1gennaio 2023.

Le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 163/2022 agli articoli del Decreto n. 36/2021 sono riportate in neretto e in corsivo

TITOLO IDisposizioni comuni e principi generali

Gli articoli da 1 a 5 sono rimasti invariati

TITOLO II – Enti sportivi dilettantistici e professionistici CAPO IAssociazioni e Societa Sportive Dilettantistiche

Art. 6 (modificato con /’art. 1 def D. lgs. n. 163/2022)- Forma giuridica

  1. Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalita sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:
  2. associazione sportiva priva di personalita giuridica disciplinata dagli articoli 16 e seguenti del Cadice Civile;
  3. associazione sportiva con personalita giuridica di diritto privato;

cJ societa di capitali e cooperative di cui al libro V, Titoli Ve Vi del Codice Civile;

c-bis) enti def terzo settore costituiti ai sensi del/’articolo 4, comma 1, de/ Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti nel Registro Unico Nazionale de/ Terzo Settore e che esercitano come attivita di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attivita sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro de/le Attivita Sportive Dilettantistiche di cui all’articolo 10 de/ presente Decreto;

  1. Agli enti de/ terzo settore iscritti sia al Registro Unico Nazionale de/ Terzo Settore sia al Registro de/le Attivita Sportive Dilettantistiche si applicano le disposizioni def presente Decreto limitatamente al/’attivita sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente a/le disposizioni de/ presente Capo I, solo in quanta compatibili con ii Decreto Legislativo 3 Juglio 207, 117, e, per le imprese sociali, con ii Decreto Legislativo 3 Juglio 2017, n. 112. ·

Art. 7 (modificato con /’art. 2 def D. Lgs. n. 163/2022)-Atto costitutivo e statuto

  1. Le Societa e le Associazioni Sportive Dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nella statuto devono essere espressamente previsti:
    1. la denominazione;
    2. l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attivita sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza dell’attivita sportiva dilettantistica;
    3. l’attribuzione della rappresentanza legale dell’Associazione;
    4. l’assenza di fine di lucro ai sensi dell’articolo 8;
    5. le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettivita delle cariche sociali, fatte salve le Societa Sportive che assumono la forma societaria per le quaIi si applicano le disposizioni del Codice Civile;
    6. l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche le modalita di approvazione degli stessi da parte degli Organi statutari;
    7. le modalita di scioglimento dell’Associazione;
    8. l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle Societa e delle

1-bis. laddove le Associazioni e le Societa Sportive che siano state costituite per ii perseguimento delle finalita di cui all’articolo 4 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro Unicode/Terzo Settore, il requisito dell’esercizio in via principale dell’attivita dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non e richiesto.

1-ter. le Societa Sportive Dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del Cadice Civile riguardanti il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono es cluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degIi utili, fatto salvo quanta previsto dall’articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residua in caso di sciog/imento.

 Art. 8 (modificato con /’art. 3 de/ D. Lgs. n. 163/2022)-Assenza di fine di lucro –

  1. Le Associazioni e le Societa Sportive Dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attivita statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.
  2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e4-bis, e vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci e associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed aItri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
  1. Se costituiti nelle forme di sacieta di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del Codice Civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consume per le famiglie di operai e impiegati, calcolate dall’lstituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per ii periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente le disposizioni di cui al primo periado non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle societa cooperative a mutualita prevalente di cui all’articolo 2512 del Codice Civile.
  2. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di sacieà di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, e ammesso ii rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.

4-bis. Al fine di incoraggiare l’attivita di avviamento e di promazione dello sport e delle attivita motorie, la quota di cui al comma 3 e aumentata fino all’ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesima comma 3 diversi dalle società cooperative a mutualita prevalente di cui all’articalo 2512 del Codice Civile che gestiscono palestre, piscine e impianti sportivi in qualitii di proprietari, conduttori o concessionari. L’efficacia di tale misura e subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’unione europea, all’autorizzazione della Commissione Europea.

Art. 9 (modificato con /’art. 4 de/ D. Lgs. 163/2022) -Attivita secondarie e strumentali

  1. Le Associazioni e le Societa Sportive Dilettantistiche possono esercitare attivita diverse da quelle principali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attivita istituzionali secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorita politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con ii Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, 400.

1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazioni, promopubblicitari, cessione di diritti e

lndennitii legate al/a formazione degli atleti nonche de/la gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con Decreto di cui al comma 1.

Gli articoli 10 e 11 del D. Lgs. n. 36/2021 non sono stati modificati

 Art. 12 (modificato con /’art. 5 de/ D. Lgs. n. 163/2022) Disposizioni tributarie

  1. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle Societa e Associazioni Sportive Dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all’articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle Associazioni e Societa Sportive Dilettantistiche, nonche delie Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell’attivita sportiva, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa.
  3. II corrispettivo in denaro o in natura in favore di Societa e Associazioni Sportive Dilettantistiche e Fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per ii soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000,00 euro, spesa di pubblicita, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita del beneficiario, ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Testa Unico delle lmposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, 917.

Gli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 36/2021 non sono stati modificati

 TITOLO III Persone fisiche

CAPO I – Atleti

Art. 15 (modificato con /’art 6 de/ D. Lgs. n. 163/2022) -Tesseramento

1.11 tesseramento  e l’atto    formale con il quale la persona fisica diviene  soggetto dell’ordinamento sportivo ed e autorizzata a svolgere attivitii sportiva con una Associazione o Societià Sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva.

2.11 tesserato ha diritto di partecipare all’attivita e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell’Associazione o dalla Societa Sportiva per i quali e tesserato, nonche di concorrere, ave in possesso dei requisiti richiesti, a ricoprire le cariche dei relativi Organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli Organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

  1. I soggetti tesserati, nell’esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla Federazione Nazionale e lnternazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 16 (modificato con /’art. 7 de/ 0. Lgs. n. 163/2022) -Tesseramento degli atleti minorenni

  1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacita, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del Essa puo essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilita genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell’articolo 316 del Codice Civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del Codice Civile.
  2. II minore che abbia compiuto i 14 anni di eta non puo essere tesserato se non presta personalmente ii proprio assenso.
  1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso Societa e Associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per ii tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2.
  2. II tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopa ii compimento del diciottesimo anno di eta, fino al completamento delle procedure per l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendone i presupposti di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

CAPO II -Tecnici, dirigenti, direttori di gara

Art. 17 (modificato con f’art.8 de/ 0. LGS. n. 163/2022)-Tecnici e dirigenti sportivi

  1. Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e selezionatori
  2. I tecnici e i dirigenti sportivi sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione lnternazionale e Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dall’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 18 Direttori di gara (nessuna modifica)

Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 interessano gli sport equestri

TITOLO V- Disposizioni in materia di lavoro sportivo CAPO I – Lavoro sportivo

Art. 25 (modificato con /’art. 13 de/ 0. Lgs. n. 163/2022)- Lavoratore sportivo

1. E’ lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, ii direttore tecnico, ii direttore sportivo, ii preparatore atletico e ii direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attivita sportiva verso un corrispettivo. E’ lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attivita sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

1-bis. La disciplina def lavoro sportivo e pasta a tutela della dignita dei lavoratori nel rispetto del principio di specificita de/lo sport.

  1. Ricorrendone i presupposti, l’attivita di lavoro sportivo puo costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, del Cadice di Procedura Civile (soppresse le parole ‘fatta salvo f’applicazione dell’articofo 2, comma 1 def Decreto Legisfativo 15 giugno 2015, n. 81).
  1. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delie fattispecie utili ai sensi dell’articolo 78 del Decreto Legislative 10 settembre 2003, 276, (soppresse le parole ‘fatta salva l’applicazione detrarticolo 2, comma 1 def Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81}. In mancanza di questi accordi si tiene canto degli indici individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorita politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con ii Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 9 mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto.
  2. Abrogato
  3. Per tutto quanta non diversamente disciplinato dal presente Decreto, ai rapporti di lavoro sportive si applicano, in quanta compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale tributario.
  4. I lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislative 30 marzo 2001, 165, possono prestare la propria attivita nell’ambito della Societa e Associazione Sportiva Dilettantistica fuori dell’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’Amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all’articolo 29, comma 2. L’attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma pub essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzaziane dell’Amministrazione di appartenenza e, in tal caso, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all’articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e all’articolo 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le horse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestaziani sportive, ai sensi dell’articolo 36, comma 6-quater.
  • II contratto individuale def direttore di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regale, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, e stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall’Ente di Promozione Sportiva competente. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell’area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all’art. 36, comma 6.
  1. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, si applicano le pertinenti disposizioni del Decreto Legislative 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti
  2. II trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, e effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati) nonche del Decreto Legislative 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell’articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme piu specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie dei lavoratori interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personaIi dei lavoratori sportivi stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorita politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con ii Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto.

Art. 26 (modificato con J’art.14 de/ D. Lgs. n. 163/2022) Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo

  1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5 e 18 (soppresso ii 13), e 18, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, della Legge 15 luglio 1966, n. 604, nell’articolo 1, commi da 47 a 69, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della Legge 11 maggio 1990, n. 108, nell’articolo 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, nell’articolo 2013 del Codice Civile.

2.  Il contratto di lavoro subordinato sportivo pub contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E’ ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E’, altresl, ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una Societa o Associazione Sportiva ad un’altra, purche vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalita fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

  1. L’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva.
  2. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle Societa e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell’attivita sportiva a norma dell’articolo 2123 del Cadice Civile.
  3. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l’attuazione del contralto, insorte fra la Societa Sportiva e lo sportive, sono deferite ad un Collegio Arbitrale. La stessa clausola dovra contenere la nomina degli Arbitri oppure stabilire ii numero degli Arbitri e ii modo in cui questi devono essere nominati.
  4. II contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, !imitative della liberta professionale dello sportive per ii periodo successive alla cessazione del contralto stesso ne pub essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Art. 27 (modificato con /’art. 15 def D. Lgs. n. 163/2022) Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici

L’articolo e rimasto invariato con  /’aggiunta  al comma 5,  in fine, del seguente  periodo: “L’approvazione secondo le regale stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata e condizione di efjicacia def contratto”-

Art. 28 (sostituito integralmente con /’art. 16 de/ D. Lgs. n. 163/2022) Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo

1.11 lavoro sportivo prestato nell’area del dilettantismo e regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanta diversamente disposto dal presente articolo.

  1. Nell’area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
  2. la durata delle prestazioni oggetto del contralto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  3. le prestazioni oggetto del contralto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.
  4. L’Associazione o Societa destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle Attivita Sportive Dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all’articolo 6 del Decreto Legislative 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle Attivita Sportive Dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti sportivi di cui al presente articolo, alle comunicazioni al Centro per l’lmpiego di cui all’articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del Decreto Legge 1 ° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e !NAIL in tempo reale. La comunicazione medesima e messa a disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e degli altri enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettivita. II mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al Centro per l’lmpiego. All’irrogazione delle sanzioni provvedono gli Organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all’Ufficio Territoriale dell’lspettorato del Lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.
  1. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attivita previste dal presente Decreto, l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delie Attivita Sportive Dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000,00, non vie obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
  1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorita politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro ii primo aprile 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

 Art. 29 (modificato con /’art. 17 de/ D. Lgs. n. 1643/2022)- Prestazioni sportive dei volontari-

  1. Le Societa e le Associazioni Sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, ii CONI, ii CIP e la Societa Sport e Salute S.p.A. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attivita istituzionali di volontari che mettono a disposizione ii proprio tempo e le proprie capacita per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalita amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attivita sportiva, nonche della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
  2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
  1. Le prestazioni sportive dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo econ ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui ii volontario e socio o associato o tramite ii quale svolge la propria attivita sportiva.
  1. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilita civile verso i terzi. Si applica l’articolo 18, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, 117.

Art. 30 (modificato con /’art. 18 de/ D. Lgs. n. 163/2022) Formazione dei giovani atleti – 1.Nell’ottica della valorizzazione della formazione di giovani atleti, pergarantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonche una preparazione professionale che favorisca l’accesso all’attivita lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilita di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ai sensi della normativa vigente, le Societa e le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e ii diploma professionale, per ii diploma di istruzione secondaria superiore e per ii certificate di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 43 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’articolo 45 del medesimo Decreto Legislativo. La formazione degli atleti pub essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di Laurea Magistrale), LM-47 (Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attivita Motorie), la LM-67 (Scienze e Tecniche delle Attivita Motorie Preventive e Adattative) nonche la LM-68 (Scienze e Tecniche dello Sport).

I commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7 sono rimasti invariati

  • bis- Per le Societa Sportive Professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professianalizzante, di cui all’articalo 44, camma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 15 giugno 2915, 81, il limite minima di eta e fissato a 15 anni, fermo ii limite massimo dei 23 anni di cui all’articolo 1, comma 154, de/la Legge 30 dicembre 2021, n, 234.

Art. 31 (modificato con /’art. 19 de/ D. Lgs. n. 163/2022) -Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

  1. Le limitazioni alla liberta contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro ii 31 luglio Le Federazioni Sportive Nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso ii termine di cui al primo periodo del presente comma, ii vincolo sportivo si ritiene risolto.
  2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:
  3. le societa sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso secondo modalita e parametri che tengono canto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le Societa Sportive Dilettantistiche presso le quali l’atleta ha svolto attivita dilettantistica ed in cui ha svolto ii proprio percorso di formazione ovvero tra le Societa Sportive Professionistiche presso le quaIi l’atleta ha svolto la propria attivita ed in cui ha svolto ii proprio percorso di formazione;
  1. le Societa Sportive Dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso secondo modalita e parametri che tengono adeguatamente canto della durata e del contenuto formativo del rapporto tra le Societa Sportive Dilettantistiche presso le quali l’atleta ha svolto la propria attivita ed in cui ha svolto ii proprio percorso di formazione.
  1. La misura del premio di cui al presente articolo e individuata dalle singole Federazioni secondo modalita e parametri che tengano adeguatamente canto dell’eta degli atleti, nonche della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la Societa o Associazione Sportiva con la quale concludono ii primo contratto di lavoro sportivo.

Art. 32 (modificato con /’art. 20 de/ 0. Lgs. n. 163/2022)- Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

l.L’attivita sportiva dei lavoratori di cui all’articolo 25 e svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorita politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con ii Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Balzano, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

  1. Le norme di cui al comma 1, possono, fatti salvi gli abblighi di cui all’articolo 41 del Decreto Legislativo 30 maggio 2018, n. 81, prevedere, tra l’altro, l’istituzione di una scheda sanitaria per le attività sportive per ciascun lavoratore sportivo nonche l’individuazione dei tempi per l’effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell’attivita sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.
  1. In casa si istituzione de/la scheda sanitaria ii Decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalita di compilazione e di conservazione.
  1. Gli oneri relativi alla istituzione e all’aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle Societa e Associazioni Sportive.
  2. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l’espletamento delle indagini e degli esami necessari per l’aggiornamento della Con ii Decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.
  3. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi Centri di Medicina Sportiva, nonche stipulare convenzioni con l’lstituto di Medicina dello Sport.

6-bis. Per J’accertamento dell’idoneita allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavaratori sportivi di cui al presente Decreto, restana fermi i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell’attivita sportiva agonistica con il Decreto di cui all’articalo 5 del Decreto 30 dicembre 1979, 663, convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonche le disposizioni relative allo svolgimento dell’attivita sportiva non agonistica adottate con il Decreto di cui all’articolo 7, comma 11, del Decreta-Legge 13 settembre 2012, n. 158, canvertita, can madificaziani dalla Legge 8 navembre 2012, n. 180.

Art. 33 (modificato con /’art. 21 def D. Lgs. n. 163/2022) Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori-

  1. Per tutto quanta non regolato dal presente Decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanta compatibili con le modalita deIla prestazione sportiva. Il lavoratore sportiva e sottapasto a contratti medici di tutela della salute nell’esercizia delle attivita sportive seconda le disposiziani di cui all’articalo 32, comma 1. L’idoneita alla mansione, ave nan riferita all’esercizia dell’attivita spartiva, e rilasciata dal Medico campetente di cui all’articola 2, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sana rimasti pressache invariati con le seguenti modifiche:

comma 5: “Ai lavoratori subordinati sportivi si applicana le tutele previste dalla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’lmpiego (NASp/J…)”; 

comma 6: dopa le parole “con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali econ il Ministro della Salute” sono aggiunte le parole “e con l’Autorita delegata per le pari opportunita e la famiglia”.

Art. 34 (modificato con /’art 22 de/ D. Lgs. n. 163/2022)-Assicurazione contro gli infortuni

  • lavoratori subordinati sportivi dipendenti dai soggetti di cui all’articolo 9 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contra gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Saciali, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con l’Autorita delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinaziane del premio assicurativa.
  1. Dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennita giornaliera di inabilita temporanea assoluta, di cui all’articolo 66, numero 1, del Decreto del Presidente deIla Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  2. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo prevista dall’articolo 5, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secando i criteri stabiliti con il Decreto di cui al comma 1, seconda periodo.
  1. Per gli sportivi dilettanti di cui all’articolo 51 della Legge 27 dicembre 2002, 289, che svolgono attivita sportiva come volantari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista dal medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi, o/tre a quanta previsto dall’articolo 29, comma 4.

Art. 35 (modificato dall’art. 23 def D. Lgs. n. 163/2022)-Trattamento pensionistico

Comma 1: rimasto invariato.

2.Nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome (soppresso lo frase “o prestazioni autonome occasionali} hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.

I commi 3, 4 e 5 sono rimasti invariati.

  1. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per ii computo delle prestazioni pensionistiche e stabilita in misura pari al 24 per cento.
  1. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per ii computo delle prestazioni pensionistiche e stabilita nella misura del 25 per cento. Per tali Javoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26 del/la Legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di Javoro.
  1. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome di cui all’articolo 53, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per ii computo delle prestazioni pensionistiche e stabilita in misura pari al 25 per cento. Per tali Javoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.
  • L’aliquota contributiva pensionistica e lo relativa aliquota contributiva per ii computo delle prestazioni pensionistiche, di cui oi commi 6, 7 e 8, sono calcol/ate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.

8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 e dovuta nei limiti de/ 50 per cento dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico e ridotto in misura equivalente.

8-quoter. Peri rapporti di lavoro sportivo iniziati prima def termine di decorrenza indicato nell’art. 51 e inquadrati, ai sensi di quanta previsto dall’art. 67, primo comma, Jett. m), primo perioda, def Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si da luogo a recupero contributiva.

8-quinquies. Per i lavoratari sportivi titolari di contratti di callaborazione coordinata cantinuativa, di cui al comma 2, l’adempimento della comunicazione mensile all’istituto Nazionale della Previdenza Sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcola dei contributi e assalta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle Attivita Sportive Dilettantistiche.

Art. 36 (modificato con /’art. 24 def D. Lgs. n. 163/2022)-Trattamento tributario

I commi 1, 2 e 3 sono rimasti invariati

  • Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, sono operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da Societa e Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per ii regime di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.
  1. Abrogato
  2. I compensi di lavoro sportivo nell’area def dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi ii Jimite di euro 15.000,00, esso concorre a formare ii reddito def percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

6-bis. Ai fini di quanta previsto of precedente comma 6, all’atto def pagamento ii lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante f’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

6-ter. Al fine di sostenere ii graduate inserimento degli atleti e delle atlete di eta inferiore a 23 anni nell’ambito def settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine def calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per ii percipiente fino all’importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanta riguarda gli sport di squadra, alle Societa Sportive Professionistiche ili cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

6-quater. le somme versate a propri tesserati in qualita di atleti e tecnici che operano nell’area def dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nel/e competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONJ, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Societa Sportive Dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, def Decreto def Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

  1. Abrogato

Art. 37 (come modificato con /’art. 25 de/ D. Lgs. n. 163/2022)- Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

  1. Ricorrendone i presupposti, l’attivita di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle Societa e Associazioni Sportive Dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, puo essere oggetto di collaborazione ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 del Cadice di Procedura Civile.
  2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo di cui all’articolo 5, commi 2, e 3, def Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, secondo i criteri stabiliti con il Decreto di cui all’articolo 34, comma 1, secondo periodo.
  1. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.
  2. l’attivita dei soggetti di cui al comma 1 e regolata, ai fini previdenziali, dall’articolo 35, commi

2,8-bis e 8-ter e, ai fini tributari, quote che sia la tipologia, dall’articolo 36, comma 6.

5.1 contributi previdenziali e assistenziali versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare ii reddito di questi ultimi ai fini tributari.

6.Abrogato

Art. 38 (modificato con /’art 26 def D. lgs. n. 163/2022}-Area del dilettantismo e del professionismo

  1. L’area del professionismo e composta dalle Societa che svolgono la propria attivita sportiva con finalita lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle Discipline Associate stesse, con l’osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell’attivita dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l’ordinamento sportivo internazionale.
  • l’area def dilettantismo comprende le Associazioni e le Societa di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti def terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attivita sportiva in tutte le sue forme, con prevalente /inalita altruistica, senza distinzioni tra attivita agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

1-ter. Agli entidef terzo settore che esercitano, come attivita di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attivita sportive dilettantistichee sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro Nazionale de/le Attivita Sportive Dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le Associazioni e Societa Dilettantistiche limitatamente all’attivita sportiva dilettantistica esercitata.

CAPO II – Disposizioni a sostegno delle donne nello sport

Art. 39 – Fondo per passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili – E’ rimasto invariato

Art. 40 -Promozione della parita di genere – E’ rimasto invariato

CAPO Ill – Ulteriori disposizioni in materia di laureati in Scienze Motorie

Art. 41 (parzialmente modificato con /’art 27 def o. Lgs. n. 163/2022) E’ rimasto sostanzialmente invariato con l’inserimento del seguente comma 8-bis: If Chinesiologo de/le attivita motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze, provvede alla supervisione dell’Attivita Fisica Adattata eseguita in gruppo e alla supervisione dell’esercizio fisico strutturato eseguito individualmente.

Art. 42 (modificato con /’art 42 def 0. Lgs. n. 163/2022)-Assistenza nelle attivita motorie e sportive

  1. Icorsi di attivita motoria e sportiva offerti all’interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, devono essere svolti con ii coordinamento di un Chinesiologo o di un lstruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente abilitazione professionale, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicita. Ferme le competenze in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie previste dall’articolo 5 della Legge 1febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018,
  1. 3, in tema di individuaziane e istituzione di nuove professioni sanitarie, lequiparazione tra titoli e stabilita con l’Accardo di cui al comma 6 dell’articolo 41.
  1. Non e stato modificato
  2. L’lstruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti abilitanti previsti per le singole attivita motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva anche Paralimpici riconosciuti dal CONI e dal
  3. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1:
  4. le attivita sportive disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva anche Paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP;
  5. le attivita motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP (sono state soppresse le parole “tra cui il ballo e la danza”), nonche le attivita relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell’individuo che comportino attivita

I commi 5 e 6 non sono stati modi/icati.

TITOLO VI Disposizioni in materia di pari opportunita per le persone con disabilita nell’accesso ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello Stato – G/i artt. da 43 a 50 non sono stati modificati)

CAPO I – Gruppi Sportivi dei Corpi Civili e dello Stato CAPO II – Gruppi Sportivi Militari

CAPO Ill – Disposizioni in materia di assunzioni nella Pubblica Amministrazione 

TITOLO VIIDisposizioni finali

Art. 51 (modificato con l’ort.29 def 0. Lgs. n. 163/2022)- Norme transitorie

  1. Le disposizioni del presente Decreto si applicano a decorrere dal gennaio 2023 ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del Titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio
  2. (L’originorio termine def luglio 2022 e stato oggetto di alcuni spostamenti; ii Decreto-Legge

“Sostegni” n. 41 def 22 marzo 2021, all’art. 30 hafissato la data di entrata in vigore de/le norme sul lavoro sportivo al 1° lug/io 2022, ma in sede di conversione in Legge n. 69 def 21 maggio 2021, ii termine e stato spostato al 31 dicembre 2023; infine, ii Decreto “Sostegni-bis” 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla Legge 23 lug/io 2021, n. 106}, con l’art. 10, comma 13-quater, lett. a}, ha fissato II termine al 1° gennaia 2023.

  1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917:
  1. all’articolo 17, comma 1, lettera f), le parole “indennita percepite da sportivi professionisti al termine dell’attivita sportiva ai sensi del settimo comma dell’articolo 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91” sono sostituite da “indennita percepite da i lavoratori subordinati sportivi al termine dell’attivita sportiva ai sensi

dell’articolo 26, comma 4 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36″.

  1. la lettera a) def comma 2 dell’articolo 53 e sostituita dal/a seguente: “a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi def Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, 36″;
  2. il comma 3 e
  3. All’articolo 2, comma 2, lettera d), def Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole “dall’articolo 90 de/la Legge n. 289/2002” sono sostituite dalle seguenti: “dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”. 

Art.52 (modificato con /’art. 30 def D. Lgs. n. 163/2022) Abrogazioni

1.A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono abrogati:

  1. la Legge 14 giugno 1973, n. 366 (previdenza INPS calciatori professionisti)
  2. la Legge 23 marzo 1981, 91 (lavoratori subordinati sportivi professionisti-indennita esente /VA)
  3. l’articolo 6 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, 38 (assicurazione sportivi professionisti)
  4. abrogato (art.2, comma 2, d} def D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81)

d-bis) !’art. 3 de/la Legge 16 dicembre 1991, n. 398 (indennita di preparazione e promozione non concorre al/a determinazione def reddito)

  1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Decreto sono abrogati:
  2. l’articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della Legge 27 dicembre 2002, 289;
  3. la Legge 20 gennaio 2016, 12;
  4. l’articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, 205;
  5. l’articolo 12-bis del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  6. All’articolo 67, primo comma, lettera m), def Decreto def Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da “e, quelli erogati” a “Associazioni Sportive Dilettantistiche” sono soppresse.
  • All’articolo 3, comma 1, lettera c) def Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 111, le parole “riconosciute ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano” sono sostituite dalle seguenti “iscritte nel Registro Nazionale delle Attivita Sportive Dilettantistiche”.