Ristori per tamponi e spese sanitarie, domande entro il 15 dicembre

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In attuazione del DPCM del 16 novembre 2021, si informano le società interessate che sul portale Società della LND, attraverso il menù “Altri Servizi”, sarà disponibile la voce “Pratiche Ristoro Spese Sanitarie”, per i Campionati svolti nella Stagione Sportiva 2020/2021.

Tramite questa funzione, le Società potranno scaricare la modulistica in formato .PDF editabile che, una volta compilata, potrà essere caricata sempre sul portale e firmata elettronicamente, entro il 15 dicembre 2021, al fine di sottoporla al vaglio delle strutture della Lega.

Le Società, sul portale Società della LND, nel menù “Dati Societari”, alla voce “Dati Anagrafici”, potranno indicare il proprio IBAN di conto corrente. A seguito degli approfondimenti intervenuti con la F.I.G.C., si richiama l’attenzione sul prospetto di rendicontazione che dovrà essere redatto dalle Società interessate, le quali dovranno utilizzare alternativamente uno dei seguenti moduli:

Allegato 2: da compilare e sottoscrivere a cura delle Società che, per la propria tipologia sociale, prevedono un Collegio Sindacale ovvero un Sindaco Unico;

Allegato 2bis: da compilare e sottoscrivere a cura delle Società che, per la propria tipologia sociale, NON prevedono un Collegio Sindacale ovvero un Sindaco Unico.

Dovranno, altresì, essere comunicati sul modello allegato a ciò riservato (Allegato 3), i seguenti dati relativi alle Società: Ragione sociale, Regione, Sigla Provincia, Comune, CAP, Indirizzo, Codice Fiscale ASD/SSD, Intestazione del conto corrente bancario, IBAN e Importo da erogare.

  • Modalità di accesso al Fondo e di erogazione del contributo (art. 2)

 Possono accedere al Fondo, tra l’altro, le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici, a condizione che non abbiano cessato l’attività alla data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021 (26 maggio 2021).

Le    somme     assegnate    alla    FIGC    per    l’attività     calcistica    dilettantistica regionale sono  complessivamente le seguenti:

  • Eccellenza maschile e femminile:
    euro 500.000,00;
  • Calcio a 5: Campionati A, A2, B, C/Cl maschile e A, A2, C/Cl femminile
    euro 800.000,00.

I contributi verranno ridotti proporzionalmente qualora il loro ammontare complessivo sia superiore al tetto massimo di spesa indicato nel D.L. n. 73, pari a 86 milioni di euro.

  • Spese ammissibili {art. 3)

Possono essere oggetto del contributo le spese effettuate dai soggetti di cui all’art. 2, sostenute per i servizi resi a partire dal 24 ottobre 2020 e fino al 31 agosto 2021. Al riguardo, si specifica che le Società promosse o retrocesse in tale periodo a Campionati organizzati da Enti tra loro diversi dovranno rendicontare per il periodo di competenza – e inoltrare la relativa documentazione – all’Ente di riferimento del Campionato interessato (ad esempio, una Società promossa dal Campionato di Eccellenza maschile al Campionato di Serie D, dovrà far pervenire distinte richieste: una al Comitato Regionale di appartenenza per le spese sostenute fino alla conclusione della stagione sportiva durante la quale ha preso parte al Campionato di Eccellenza, e una al Dipartimento Interregionale per le spese sostenute nel periodo successivo fino al 31 agosto 2021).

Sono ammissibili al contributo a fondo perduto (comma 2) le spese sostenute per:

  1. La somministrazione di tamponi, sia antigenici che molecolari a coloro che prestano la propria opera nell’ambito dell’attività lavorativa e istituzionale esercitata dai soggetti che presentano la domanda di accesso al contributo;
  2. La sanificazione degli ambienti in cui si svolge l’attività del soggetto che presenta la domanda di accesso al contributo;
  3. L’acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti e di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  4. L’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termo-scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, colonnine automatiche per gel igienizzante, gel igienizzante, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione.