“Decreto Sostegni”, le norme che interessanto le ASD e le SSD

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41- “Sostegni”, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19. Si riportano, di seguito, le norme che più interessano le ASD e le SSD.

Art. 1 – Contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici e proroga dei termini per la precompilata IVA-

La finalità perseguita dalla disposizione è, in analogia a quelle emanate con l’art. 25 del D.L. n. 34/2020 e con l‘art. 1 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, quella di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 con la concessione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Come si rileva dalla Relazione illustrativa al provvedimento, rientrano tra i possibili beneficiari del contributo, e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli Enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Rientrano, pertanto, tra i soggetti agevolati oltre alle Società Sportive Dilettantistiche, le Associazioni Sportive Dilettantistiche, ovviamente per l’attività commerciale dalle stesse esercitate.

Il contributo spetta- comma 3 – ai soggetti con ricavi commerciali di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR o compensi derivanti da lavoro autonomo, non superiori a 10 milioni di euro, conseguiti nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (2021), e cioè nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

L’ammontare del contributo è determinato come segue:

Se la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulti negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento al dato del 2019) a tale differenza si applicherà la percentuale del 60, 50, 40 o 20 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (2021), fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nel caso in cui la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e del fatturato dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulti negativa ma inferiore al 30 per cento, il contributo è pari a quello minimo.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi dell’anno 2019 come segue:

  • sessanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi di cui al comma 3 non superiori a 100 mila euro;
  • cinquanta per cento per i soggetti con ricavi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
  • quaranta per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • trenta per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • venti per cento per i soggetti con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per tutti soggetti l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000,00 euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000,00 euro per le persone fisiche e a 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Ad esempio, se una ASD/SSD, con esercizio coincidente con l’anno solare, ha dichiarato ricavi per il periodo d’imposta 2019 e conseguito, nello stesso anno 2019, ricavi di natura commerciale (sponsorizzazione, incassi gare, pubblicità, ecc.) per 80.000,00 euro e nell’anno 2020, ricavi commerciali per 30.000,00 euro, riceverà un contributo di 2.500,00 euro, pari al 60% di euro 4.667,00 che è l’importo medio mensile del fatturato perduto determinato dalla differenza tra 80.000,00 euro e 30.000,00 euro, ragguagliata al mese ( 80.000-30.000=50.000:12 mesi= 4.167,00 euro).

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare (ad es. 1°luglio 2018/30 giugno 2019) il secondo periodo d’imposta antecedente al periodo d’imposta 2020/21 è il 2018; in tal caso, presumendo che i ricavi conseguiti nel periodo d’imposta 2018 (1°luglio 2018/30 giugno 2019) e dichiarati nella Dichiarazione Redditi 2019, siano stati superiori a 100 mila euro, la percentuale da applicare sulla differenza dei ricavi conseguiti negli anni 2019 (nell’esempio 80.000,00 euro) e 2020 (nell’esempio 30.000,00 euro), sarebbe del 40 per cento e non del 50 per cento come nell’esempio sopra riportato.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2021 sono stati disposti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto nonché il modello dell’istanza e le relative istruzioni per la compilazione del modello stesso, reperibili sul sito istituzionale dell’Agenzia, unitamente ad una “Guida sul contributo”.

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica mediante i canali telematici dell’Agenzia ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia.

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 30 marzo e non oltre il 28 maggio 2021. A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico; successivamente, eseguiti i necessari controlli, l’Agenzia, in caso di superamento degli stessi, comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo, ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta, nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – Sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP.

Il contributo può essere richiesto nell’istanza, con scelta irrevocabile, per l’intero importo spettante, o mediante erogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate con le modalità di cui sopra o, qualora non si intendesse attendere l’erogazione diretta da parte dell’Agenzia delle Entrate, potrà essere richiesto il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Il comma 10 dispone che l’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche da parte dell’Agenzia delle Entrate, è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021. Inoltre, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA (precompilata).

Art. 10 – Indennità per i lavoratori dello sport

L’articolo dispone in materia di indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

I commi da 10 a 15 recano disposizioni che reiterano per l’anno 2021 la misura di sostegno economico già prevista dall’art. 96 del D.L. n. 18/2020 e dall’art. 98 del D.L. n. 34/2020, ripresa già nel D.L.

n. 137/2020 e nel D.L. n. 157/2020, a favore dei lavoratori sportivi, tra i quali, come riportato nella relazione illustrativa al Decreto, sono inclusi tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali.

E’ erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, un’indennità complessiva in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le FSN, le DSA, gli EPS riconosciuti dal CONI, le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L’emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza nonché del reddito di emergenza.

Si considera reddito da lavoro, che esclude il diritto a percepire l’indennità il reddito da lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR, il reddito da lavoro dipendente e assimilato di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, nonché le pensioni di ogni genere.

Il comma 11 introduce una differenziazione dell’indennità spettante in base al reddito percepito in ambito sportivo nell’anno 2019. Ciò al fine di discriminare i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito, unica o primaria, da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività.

L’ammontare dell’indennità – comma 11 – è determinata come segue:

ai soggetti che nell’anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000,00 euro annui, spetta la somma di 3.600,00 euro;

ai soggetti che nell’anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi all’attività sportiva in misura compresa tra 4.000,00 e 10.000,00 euro annui, spetta la somma di 2.400,00 euro;

ai soggetti che nell’anno di imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000,00 euro annui, spetta la somma di 1.200,00 euro.

Sono ricomprese anche le collaborazioni coordinate e continuative rese da lavoratori sportivi con contratti stipulati e sottoscritti con committenti riconducibili a Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro CONI.

La Società Sport e Salute S.p.A. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione delle domande nella piattaforma informatica.

Come precisato dalla Società Sport e Salute nel sito istituzionale, i collaboratori sportivi non dovranno fare una nuova domanda ma dovranno confermare i requisiti con la stessa procedura consolidata nel tempo per le precedenti erogazioni automatiche. Dovranno, pertanto, confermare nella piattaforma informatica che l’attività relativa al rapporto sia cessata, ridotta o sospesa a causa Covid-19, nonché di non essere beneficiari di altri redditi.

La Società Sport e Salute invierà a tutti gli aventi diritto una mail con il link per la conferma dei requisiti.

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Si riportano, di seguito, alcune delle altre disposizioni recate dal Decreto-Legge “Sostegni” che riguardano la totalità dei contribuenti e che più possono interessare le ASD e SSD affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Trattasi degli artt. 4, 5, 8, 17 e 30.

Art. 4 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’Agente della riscossione e annullamento dei carichi.

Il comma 1 differisce dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti dalle cartelle di pagamento, nonché degli avvisi esecutivi previsti dalla legge relativi alle entrate tributarie e non.

La lett. b) del comma 1, dispone in materia di proroga dei versamenti relativi alla rottamazione-ter. Le rate scadenti nel 2020 vanno pagate entro il 31 luglio 2021; le rate in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021 vanno pagate entro il 30 novembre 2021.

Il comma 4 prevede l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del Decreto, fino a 5.000,00 euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, se relativi alle persone fisiche che hanno percepito nell’anno di imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30.000,00 euro o ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 un reddito imponibile fino a 30.000,00 euro.

Il comma 6 dispone che dalla data di entrata in vigore del Decreto sono sospesi la riscossione di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000,00 euro, comprensivo di interessi e sanzioni, affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Art. 5 – Definizione agevolata degli avvisi bonari

E’ prevista la definizione agevolata degli avvisi bonari relativi al 2017 e 2018 per i soggetti con Partita IVA che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari del 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente.

La riduzione deve emergere dalla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2020 la cui presentazione è fissata tra il 1° febbraio ed il 30 aprile dell’anno successivo, ovvero per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, considerando l’ammontare dei ricavi risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativi al 2020.

La definizione consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive.

Art. 8 – Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

Il comma 1 prevede per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili al Covid-19, la possibilità di presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria per la durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2021. E’ possibile, inoltre, presentare domanda per la cassa integrazione in deroga per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021.

Il comma 9 proroga il divieto di licenziamento al 30 giugno 2021 e sospende le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Il successivo comma 10 stabilisce per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19, un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1°luglio al 31 ottobre 2021 per l’intero periodo di fruizione dei suddetti trattamenti.

Il comma 11 stabilisce che il blocco non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività.

Art. 17 – Disposizione in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine

E’ prorogata la deroga, già prevista dall’art. 93 del D.L. n. 34/20202 in materia di contratti a termine. E’ prevista la possibilità, pertanto, di ulteriori proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi.

Art. 30 -Ulteriori misure e disposizioni di proroga

L’art. 30, stabilisce, con i commi da 7 a 11 il differimento al 1° gennaio 2022, dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021, in materia di sport, come già precisato con la precedente Circolare di questa Lega n. 12 del 23 marzo 2021, ad esclusione delle disposizioni di cui agli artt. da 25 a 30 e da 32 a 37 del D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021.