Decreto “Ristori”, le disposizioni riguardanti le associazioni dilettantistiche

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020, il D.L. n. 137 in oggetto (cd. Decreto “ristori”) emanato, così come riportato nelle premesse all’articolato, a seguito della straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive adottate con il DPCM del 24 ottobre 2020 per la tutela della salute in connessione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Si riportano, di seguito, le disposizioni che più possono interessare le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Art. 1 – Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive. 
E’ riconosciuto, con il comma 1, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 24 ottobre 2020, per contenere la diffusione dell’epidemia “Covid-19”, un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e che dichiarano, ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 633/1972, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al Decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. (Si riportano i codici ATECO di cui alla Tabella in argomento che interessano l’attività sportiva:
931110 – Gestione di stadi
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti
931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca
931200 – Attività di club sportivi
931300 – Gestione di palestre
931910 – Enti ed organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
931999 – Altre attività sportive nca).

Con il comma 3 è previsto, analogamente a quanto in precedenza stabilito con il comma 4 dell’art. 25 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, che il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 (comma 4).
Il successivo comma 5 dispone che per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Si ricorda che l’art. 25 del D.L. n. 34/2020 ha stabilito, al comma 5, che l’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel
periodo d’imposta precedente;
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000,00 euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente;
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione e fino a cinque
milioni di euro nel periodo precedente.

Il comma 6 dell’art. 25 del D.L. n. 34/2020 ha, poi, stabilito che l’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 1 beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il comma 6 dispone che per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto ai sensi del predetto art. 25 del D.L. n. 34/2020, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020. Il successivo comma 7 prevede che l’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:

a) per i soggetti di cui al comma 5 (che hanno già beneficiato del contributo) come quota del contributo già erogato ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 34/2020; b) per i soggetti di cui al comma 6 (soggetti che non hanno presentato istanza del contributo di cui all’art. 25) come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5, e 6 dell’art. 25 del D.L. n. 34/2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell’Allegato 1 al Decreto.

L’importo del contributo non può essere, in ogni caso, superiore a 150.000,00 euro (comma 8). Il comma 9 dispone che per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 al Decreto agli importi minimi di 1.000,00 euro per le persone fisiche e a 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (per le attività sportive di cui ai codici ATECO sopra riportati, la percentuale è del 200%).

Con il comma 10 è previsto che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25, commi da 7 a 14, del D.L. n. 34/2020. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione “per l’attuazione della presente disposizione”.

Si ricorda che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020, (vedasi la Circolare della LND n. 15 del 24 luglio 2020), possono fruire del contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 34/2020, anche gli enti non commerciali che esercitano in via non prevalente od esclusiva un’attività in regime d’impresa. Possono accedere al beneficio, tra l’altro, le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro che determinano il reddito ai sensi della Legge n.398 del 1991. Al fine di determinare i ricavi per poter fruire del contributo, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che per gli enti non commerciali e, quindi, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, debbano essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini IRES. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nonché quelli derivanti da attività aventi i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 148 del TUIR, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (proventi decommercializzati).

Art. 3 – Fondo per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
Al fine di far fronte alla crisi economica delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze il “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche” con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.

Il Fondo è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle Associazioni e Società
Sportive Dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziate sono stabiliti con provvedimenti del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.

Art. 8 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda 

Per le imprese operanti nei settori riportati nella Tabella 1 (vedasi i codici ATECO riportati per le attività sportive all’art. 1), indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo di cui all’art. 28 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Il comma 2 dispone che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo art. 28 del D.L. n. 34/2020 (ciò porterebbe a dedurre che destinatari dell’agevolazione possano essere, oltre alle imprese, anche gli enti non commerciali in relazione ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo per i mesi da ottobre a dicembre 2020, destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale, analogamente a quanto espressamente stabilito al comma 4 del richiamato art. 28 per i mesi da marzo a giugno 2020. Tuttavia, necessita attendere chiarimenti ufficiali in proposito).

Il nuovo tax credit sui canoni di affitto spetta indipendentemente dall’ammontare dei ricavi 2019 e, dunque, anche ai contribuenti che si collocano oltre la soglia di 5 milioni prevista dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020, mentre permane la condizione di riduzione del fatturato nel mese per il quale si applica il tax credit di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese del 2019, (requisito, peraltro, non richiesto per gli enti non commerciali per fruire della precedente disposizione agevolativa recata dall’art. 28 del D.L. n. 34), così come sussiste la condizione che il canone cui spetta il credito d’imposta (60% del canone) sia stato pagato nel periodo d’imposta 2020.

Art. 9 – Cancellazione della seconda rata IMU
Non è dovuta la seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si
esercitano le attività indicate nella Tabella di cui allegato 1 (vedasi codici ATECO riportati per le attività sportive all’art. 1) a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Art. 10 – Proroga del termine di presentazione del Mod. 770
E’ prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione del Mod. 770 già prevista per il 31 ottobre 2020.

Art. 12 – Nuovi trattamenti di Cassa Integrazione
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili al Covid-19, possono presentare all’INPS domanda di concessione dei trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria per una durata massima di sei settimane collocate nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

Art. 13 – Sospensione dei versamenti dei contributi INPS e INAIL
Per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 al Decreto, è prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. I predetti importi dovranno essere versati, senza interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili, di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Art. 17 – Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
Il comma 1 dispone che per il mese di novembre 2020 è erogata dalla Società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 800,00 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le FSN, le DSA, gli EPS, le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) TUIR, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covied-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro, di pensione, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza.

Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti del
precedente comma 1, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia di concerto con il Ministro delle Politiche Giovanili e lo Sport del 6 aprile 2020, alla Società Sport e Salute S.p.A. che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti che già hanno beneficiato per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020
dell’indennità prevista dalle precedenti disposizioni agevolative, per i quali permangono i requisiti richiesti, l’indennità pari a 800,00 euro è erogata dalla Società Sport e Salute senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.

Art. 18 – Disposizioni urgenti per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

Ai fini di implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus Covid-19 attraverso l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta potranno procedere all’esecuzione dei tamponi medesimi.

Art. 22 – Scuole e misure per le famiglie
Sono state apportate modifiche all’art. 21-bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.
E’ previsto che un genitore lavoratore dipendente possa svolgere la prestazione di lavoro agile (smart working) per tutto il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di 16 anni (in precedenza 14 anni) nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 16 anni.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità smart working, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto il periodo di quarantena del figlio minore di 14 anni, disposta dalla ASL competente a seguito di contatti verificatisi all’interno del plesso scolastico nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 14 anni. In caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.