Il Superbonus anche per Associazioni e Società Dilettanti

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Il comma 9, lett. e), dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, nel testo della Legge di conversione n. 77/2020, prevede che possono beneficiare del bonus del 110% anche le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, limitatamente ai lavori sui soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Nella “Guida” pubblicata dall’Agenzia delle Entrate è previsto che, ai fini della percezione del bonus, l’immobile, oggetto di lavori, deve essere detenuto, tra l’altro, in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato regolarmente registrato e che necessita il consenso all’esecuzione dei lavori da parte dei proprietari degli immobili.

La quasi totalità delle Associazioni e Società Sportive, Associate a questa Lega, svolge l’attività sportiva in impianti di proprietà di Enti Locali, principalmente Comuni, in base a contratti di concessione, regolarmente registrati.

E’ da ritenere che il contratto di concessione da parte del Comune alle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, finalizzato allo svolgimento dell’attività sportiva nell’ambito del territorio comunale, normalmente di durata pluriennale, e spesso gravato di corrispettivo, possa essere assimilato ad un contratto di locazione o di comodato, avendo di questi ultimi tutte le caratteristiche.

E’ da ritenere, pertanto, che le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, titolari di siffatti contratti di concessione comunale, regolarmente registrati, possano fruire del beneficio di cui all’art. 119, comma 9, lett. e) del D.L. n. 34/2020, sempre che l’Ente concedente esprima o abbia espresso consenso all’esecuzione dei lavori sull’impianto sportivo utilizzato.

Quanto sopra è conseguente anche ad una Risposta dell’Agenzia delle Entrate – n. 318 del 7 settembre 2020 – ad un interpello con la quale, seppure con riferimento ad altra fattispecie di agevolazione – credito d’imposta per la locazione di botteghe e negozi di cui all’art. 65 del D.L. n. 18/2020 – è stato precisato che “la struttura contrattuale rappresentata (concessione con canone annuo con il Comune di…..) presenta la medesima funzione economica del contratto di locazione tipico (cfr. Circolare n. 14/E del 2020)”e, pertanto, l’Agenzia ritiene che “l’instante possa fruire del credito d’imposta pari al 60 per cento dei canoni versati relativi al marzo 2020 previsti dal contratto di concessione stipulato col Comune di XXXXX (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la fruizione del cosiddetto credito d’imposta per negozi e botteghe)”.

Tanto premesso è, pertanto, da ritenere che lo stesso criterio vada adottato per la concessione del “Superbonus” in argomento.