Fusione, cambi di denominazione e sede: cosa bisogna fare

0
33582

Si rammenta che nel mese di giugno, fino al giorno 25, sarà possibile effettuare, presso gli Uffici del Comitato Regionale, le operazioni relative ai Cambi di Denominazione, Cambi di Sede Sociale, Fusioni e Scissioni.

CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE (art.17 delle N.O.I.F.)

Il Cambio della Denominazione Sociale è un atto straordinario deliberato dall’Assemblea  Generale dei Soci e pertanto a nulla valgono le delibere adottate in tal senso dal Presidente o dai Consigli Direttivi delle Società.

Tale operazione può essere effettuata annualmente.

E’ bene rammentare che il Cambio di Denominazione Sociale non ha  influenza alcuna sulla “continuità associativa” che deve assolutamente essere mantenuta così come deve restare   invariata la Partita I.V.A. e/o il Codice Fiscale assegnati alla Società.

La documentazione da consegnare, entro il 25giugno 2019, è la seguente:

  • Domanda per Cambio Denominazione Sociale (modello meccanografico F.I.G.C.- carta chimica di 3 fogli – reperibile presso la Segreteria del C.R.Lazio).
  • Copia del verbale dell’Assemblea Generale dei Soci che ha deliberato il mutamento della denominazione sociale redatto su carta intestatae recante il timbro sociale, le firme del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
  • Copia dello Statuto sociale, aggiornato nella denominazione e sottoscritto da tutti i soci presenti;
  • Atto Costitutivo originario (quello redatto al momento della fondazione e presentato per l’Affiliazione alla F.I.G.C.);
  • Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi, controfirmato da tutti gl iinteressati.

Si ricorda che la nuova denominazione sociale non deve essere identica o similare ad altra denominazione già esistente negli Archivi federali, in tal caso la nuova denominazione dovrà essere preceduta, e non seguita, da un’aggettivazione che la contraddistingua.

Si ricorda che il verbale, prima delle firme finali, deve riportare la seguente dicitura:

“LA DELIBERA ASSUNTA ASSUMERÀ EFFICACIA SOLO IN SEGUITO ALL’APPROVAZIONEDELLA F.I.G.C.”.

Trasformazione da Società di persone in Società di capitale, o viceversa

La procedura corretta della trasformazione è disciplinata dal Codice Civile e l’atto deve essere sempre redatto da un Notaio.

Trattandosi di una trasformazione, la Società interessata mantiene i titoli sportivi, l’anzianità di affiliazione, il proprio codice fiscale e lo stesso numero di matricola.

Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono far pervenire al C.R.Lazio copia del “certificato di vigenza” rilasciato dalla Camera di Commercio.

La modalità di presentazione, tenuto conto che tale trasformazione comporterà necessariamente un cambio di denominazione, sono le stesse previste dal paragrafo relativo al “cambio di denominazione”.

Alla domanda (modello meccanografico F.I.G.C. – carta chimica di 3 fogli -reperibile presso la Segreteria del C.R.Lazio), va sempre allegato copia dell’Atto Costitutivo redatto prima della trasformazione e copia del Verbale dell’Assemblea dei Soci che ha deliberato la “trasformazione”.

CAMBIO SEDE SOCIALE (art. 18 delle N.O.I.F.)

Per Cambio di Sede Sociale si intende il trasferimento della sede dal Comune attuale in altro Comune adesso confinante (anche di Provincia e/o Regione diversa).

Tale operazione può essere effettuata entro il 25 giugno 2019, da quelle Società affiliate da almeno due stagioni sportive, o che non abbiano trasferito la propria sede sociale, o fatto fusione o scissione, nelle due stagioni precedenti.

Per quanto riguarda la documentazione da produrre valgono le stesse indicazioni riportate per il Cambio di Denominazione.

CAMBIO DENOMINAZIONE e SEDE SOCIALE (artt.17 e 18 delle N.O.I.F.)

Le due operazioni, Cambio Denominazione e Sede, possono essere fatte congiuntamente, cioè nell’ambito della stessa Assemblea generale dei soci.

In questo caso valgono le limitazioni indicate per il Cambio della Sede e la documentazione da produrre, entro il 25 giugno 2019, è quella prevista per il Cambio di Denominazione.

FUSIONI (art. 20 delle N.O.I.F.)

La Fusione è l’operazione mediante la quale due o più Società si uniscono in una nuova realtà sportiva. Tutte le Società interessate devono avere medesima tipologia societaria.

Tale decisione deve essere assunta disgiuntamente dalle singole Assemblee Generali dei Soci e ribadita nel corso di un’Assemblea Generale congiunta dei soci delle Società interessate.

Per quanto riguarda le limitazioni, le Società operanti la fusione devono possedere i seguenti requisiti:

  • Affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
  • Avere le proprie Sedi Sociali nello stesso Comune, o in Comuni che insistono nella medesima Provincia, o in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse;
  • Non aver effettuato fusioni, scissioni, e cambi di sede nelle due stagioni sportive precedenti.
  • Una Società a responsabilità limitata (S.r.l.) potrà attuare una fusione esclusivamente con altre Società di pari ragione sociale, e per farlo dovrà rivolgersi ad un Notaio per redigere gli atti formali, così come previsti dal Codice Civile.

La documentazione, da produrre entro i l25 giugno2019, è la seguente:

  • Domanda d ifusione (modello meccanografico F.I.G.C. – tre fogli su carta chimica -reperibile presso la Segreteria del C.R.Lazio).
  • Copia dei verbali disgiunti delle due, o più, Società operanti;
  • Copia del verbale congiunto;
  • Nuovo Atto Costitutivo e nuovo Statuto Sociale (o Atto Notarile) della Società sorgente dalla fusione;
  • Scheda informativa, completa di indirizzo mail dove verrà recapitata dalla FIGC, a ratifica avvenuta, la password per accedere all’Area Societaria riservata.

Si ricorda che tutti i verbali inerenti la fusione, prima delle firme finali, devono riportare la seguente dicitura:

“LA DELIBERA ASSUNTA ASSUMERÀ EFFICACIA SOLO IN  SEGUITO ALL’APPROVAZIONEDELLA F.I.G.C.”.

Esempio di:   PROCEDURA DA ADOTTARE PER EFFETTUARE UNA FUSIONE TRA DUESOCIETA’

Poniamo il caso che la società ‘A’ e la Società ‘B’, abbiano intenzione di unire le rispettive attività sportive.

Verificato che sussistono le condizioni previste dall’art. 20 delle NOIF [tra Società della stessa Provincia, o Comuni confinanti di Province o Regioni diverse – che non ci sia stato “CAMBIO SEDE – FUSIONE – SCISSIONE”  nelle DUE stagioni precedenti], la procedura da adottare è la seguente:

La Società ‘A’ indice un’assemblea generale dei soci, sottoponendo il seguente ordine del giorno:

  1. Proposta di fusione tra la Società ‘A’ e la Società ‘B’
  2. Eventuali e varie.

La Società ‘B’, indirà a sua volta un’assemblea dei soci, sottoponendo il medesimo ordine del giorno.

Trascorso qualche giorno, verrà convocata un’assemblea generale congiunta, a cui parteciperanno i soci delle due società, con il seguente ordine del giorno:

  1. Ratifica della proposta di fusione;
  2. Determinazione della denominazione sociale della Società nascente dalla fusione;
  3. Sede e Colori sociali
  4. Elezione Organi direttivi e Cariche sociali;
  5. Redazione Atto Costitutivo e Statuto Societario;
  6. Eventuali e varie.

SCISSIONI (art. 20 delleN.O.I.F.)

L’operazione di Scissione può essere effettuata esclusivamente da quelle Società che svolgono attività di Calcio a11 e/o di Calcio a 5 e/o di Calcio femminile, e intendono per l’appunto trasferire singole discipline, comprensive del titolo sportivo, in più società, di cui una sola conserva l’anzianità di affiliazione.

Non è consentita la scissione della sola Attività di Settore Giovanile eScolastico.

Per quanto riguarda le limitazioni, le Società operanti la scissione devono possedere i requisiti già previsti per le fusioni.

La documentazione da produrre, entro il 25 giugno 2019, è la seguente:

  • Copia del verbale dell’Assemblea dei Soci, sottoscritto dai presenti, che riporta la delibera della scissione, nella quale viene ceduto uno o più rami dell’attività sportiva a dei nuovi amministratori, già Soci della Società cedente.
  • Se la Società cedente è una Società di Capitale (S.r.l.), gli atti relativi alla scissione devono essere redatti da un Notaio, secondo quanto previsto dal Codice Civile [N.B. la Società sorgente non deve essere necessariamente una Società a R.L.]

Contestualmente la Società sorgente deve presentare (art.15 delle N.O.I.F.):

  • Domanda di Affiliazione della Nuova Società (su modulo Federale in carta chimica);
  • Atto Costitutivo e Statuto Sociale della Società nascente dalla scissione;
  • Elenco dei calciatori/calciatrici che dalla Società originaria andranno a costituire il parco tesserati della nuova Società. Tale elenco deve essere contro firmato per accettazione da ciascun calciatore/calciatrice;
  • Disponibilità di un campo di calcio idoneo (art.19 delle N.O.I.F.);
  • Dichiarazione di non appartenenza al S.G.S. (Settore Giovanile e Scolastico);
  • Scheda informativa completa di indirizzo mail, dove verrà recapitata in automatico dalla FIGC, la password per accedere all’Area Societaria riservata;
  • Tassa di affiliazione (€ 65,00 per la L.N.D. – € 20,00 per il S.G.S.), mediante Assegno Circolare non trasferibile intestato a “COMITATO REGIONALE LAZIO –   L.N.D.”, o tramite Bancomat o Bancoposta (no contanti).

Si ricorda che il verbale inerente la scissione, prima delle firme finali, deve riportare la seguente dicitura:

“LA DELIBERA ASSUNTA ASSUMERÀ EFFICACIA SOLO IN  SEGUITO ALL’APPROVAZIONEDELLA F.I.G.C.”.