Affiliazioni, fusioni e cambi di denominazione: ecco come farle

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Si rammentano, di seguito, le procedure, le indicazioni ed i termini per effettuare le operazioni relative ai Cambi di Denominazione, Cambi di Sede Sociale, Fusioni e Scissioni.

CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE (art. 17 delle N.O.I.F.)

Il Cambio della Denominazione Sociale è un atto straordinario deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci e pertanto a nulla valgono le delibere adottate in tal senso dal Presidente o dai Consigli Direttivi delle Società. Tale operazione può essere effettuata annualmente. E’ bene rammentare che il Cambio di Denominazione Sociale non ha influenza alcuna sulla “continuità associativa†che deve assolutamente essere mantenuta così come deve restare invariata la Partita I.V.A. e/o il Codice Fiscale assegnati alla Società. La documentazione da trasmettere a mezzo email all’indirizzo crlnd.lazio01@figc.it, entro il 15 luglio 2021, è la seguente:

– Domanda per Cambio Denominazione Sociale (allegato al presente C.U o reperibile alla sezione MODULISTICA del sito lazio.lnd.it in forma editabile). Sullo stesso Modulo le Società devono riportare, oltre all’indirizzo mail, anche un indirizzo di posta elettronica certificata PEC (tassativo dal 1°/07/2021 – art.53 C.G.S.). In caso di modifica dell’indirizzo PEC la Società è tenuta a darne comunicazione alla FIGC e alla LND, oltre che a provvedere direttamente all’aggiornamento sul portale LND;

– Copia del verbale dell’Assemblea Generale dei Soci che ha deliberato il mutamento della denominazione sociale redatto su carta intestata e recante il timbro sociale, le firme del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.

– Copia dello Statuto sociale, aggiornato nella denominazione e sottoscritto da tutti i soci presenti;

– Atto Costitutivo originario (quello redatto al momento della fondazione e presentato per l’Affiliazione alla F.I.G.C.);

– Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi, controfirmato da tutti gli interessati. Si ricorda che la nuova denominazione sociale non deve essere identica o similare ad altra denominazione già esistente negli Archivi federali, in tal caso la nuova denominazione dovrà essere preceduta, e non seguita, da un’aggettivazione che la contraddistingua. Si ricorda che il verbale, prima delle firme finali, deve riportare la seguente dicitura: “LA DELIBERA ASSUNTA ASSUMERÀ EFFICACIA SOLO IN SEGUITO ALL’APPROVAZIONE DELLA F.I.G.C.â€. TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALE, O VICEVERSA La procedura corretta della trasformazione è disciplinata dal Codice Civile e l’atto deve essere sempre redatto da un Notaio. Trattandosi di una trasformazione, la Società interessata mantiene i titoli sportivi, l’anzianità di affiliazione, il proprio codice fiscale e lo stesso numero di matricola.

Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono far pervenire al C.R. Lazio copia del ‘certificato di vigenza’ rilasciato dalla Camera di Commercio. La modalità di presentazione, tenuto conto che tale trasformazione comporterà necessariamente un cambio di denominazione, sono le stesse previste dal paragrafo relativo al ‘Cambio di Denominazione’.

Alla domanda di cambio di denominazione (allegato al presente C.U o reperibile alla sezione MODULISTICA del sito lazio.lnd.it in forma editabile).), va sempre allegato copia dell’Atto Costitutivo redatto prima della trasformazione e copia del Verbale dell’Assemblea dei Soci che ha deliberato la ‘trasformazione’. –

CAMBIO SEDE SOCIALE (art. 18 delle N.O.I.F.)

Per Cambio di Sede Sociale si intende il trasferimento della sede dal Comune attuale in altro Comune ad esso confinante. Non costituisce Cambio di Sede la sola variazione dell’indirizzo sociale nell’ambito dello stesso Comune. In deroga all’art. 18 delle NOIF, per la stagione sportiva 2021/2022, il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni:

a) La società dovrà essere affiliata alla FIGC da almeno una stagione sportiva;

b) La società deve trasferirsi in un Comune confinante, o anche in un Comune non confinante purché situato entro un raggio di 20 chilometri nella stessa Provincia o in Provincia confinante, all’interno della stessa Regione;

c) Non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti.

La documentazione da trasmettere a mezzo email all’indirizzo crlnd.lazio01@figc.it, entro il 15 luglio 2021, è la seguente:

– Domanda per Cambio Sede Sociale (allegato al presente C.U o reperibile alla sezione MODULISTICA del sito lazio.lnd.it in forma editabile). Sullo stesso Modulo le Società devono riportare, oltre all’indirizzo mail, anche un indirizzo di posta elettronica certificata PEC (tassativo dal 1°/07/2021 – art.53 C.G.S.). In caso di modifica dell’indirizzo PEC la Società è tenuta a darne comunicazione alla FIGC e alla LND, oltre che a provvedere direttamente all’aggiornamento sul portale LND;

– Copia del verbale dell’Assemblea Generale dei Soci che ha deliberato il mutamento della sede sociale redatto su carta intestata e recante il timbro sociale, le firme del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.

– Copia dello Statuto sociale, aggiornato nella Sede e sottoscritto da tutti i soci presenti;

– Atto Costitutivo originario (quello redatto al momento della fondazione e presentato per l’Affiliazione alla F.I.G.C.); –

Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi, controfirmato da tutti gli interessati.

CAMBIO DENOMINAZIONE e SEDE SOCIALE (artt. 17 e 18 delle N.O.I.F.)

Le due operazioni, Cambio Denominazione e Sede, possono essere fatte congiuntamente, cioè nell’ambito della stessa Assemblea generale dei soci. In questo caso valgono le limitazioni e le deroghe indicate per il Cambio della Sede e la documentazione da produrre, entro il 15 luglio 2021, è quella precedentemente indicata.

FUSIONI (art. 20 delle N.O.I.F.)

La Fusione è l’operazione mediante la quale due o più Società si uniscono in una nuova realtà sportiva. Tale decisione deve essere assunta disgiuntamente dalle singole Assemblee Generali dei Soci e ribadita nel corso di un’Assemblea Generale congiunta dei soci delle Società interessate.

Per quanto riguarda le limitazioni, per la sola stagione sportiva 2021/2022 in virtù delle deroghe concesse, le Società operanti la fusione devono possedere i seguenti requisiti:

a) Affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva;

b) Avere le proprie Sedi Sociali nello stesso Comune, o in Comuni che insistono nella medesima Provincia, o in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse;

c) Non si applica il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda, nelle due stagioni sportive precedenti.

La documentazione, da trasmettere via email all’indirizzo crlnd.lazio01@figc.it entro il 15 luglio 2021 è la seguente:

– Domanda di fusione (modello meccanografico F.I.G.C. allegato al presente C.U. o reperibile alla sezione MODULISTICA del sito lazio.lnd.it in forma editabile).

– Sullo stesso Modulo le Società devono riportare, oltre all’indirizzo mail, anche un indirizzo di posta elettronica certificata PEC (tassativo dal 1°/07/2021 – art.53 C.G.S.). In caso di modifica dell’indirizzo PEC la Società è tenuta a darne comunicazione alla FIGC e alla LND, oltre che a provvedere direttamente all’aggiornamento sul portale LND;

– Copia dei verbali disgiunti delle due, o più, Società operanti; – Copia del verbale congiunto;

– Nuovo Atto Costitutivo e nuovo Statuto Sociale (o Atto Notarile) della Società sorgente dalla fusione; Si ricorda che tutti i verbali inerenti la fusione, prima delle firme finali, devono riportare la seguente dicitura: “LA DELIBERA ASSUNTA ASSUMERÀ EFFICACIA SOLO IN SEGUITO ALL’APPROVAZIONE DELLA F.I.G.C.â€.

Esempio di PROCEDURA DA ADOTTARE PER EFFETTUARE UNA FUSIONE TRA DUE SOCIETA’

Poniamo il caso che la società ‘A’ e la Società ‘B’, abbiano intenzione di unire le rispettive attività sportive. Verificato che sussistono le condizioni previste dall’art. 20 delle NOIF [tra Società della stessa Provincia, o Comuni confinanti di Province o Regioni diverse – che non ci sia stato “CAMBIO SEDE-†nelle DUE stagioni precedenti], la procedura da adottare è la seguente:

La Società ‘A’ indice un’assemblea generale dei soci, sottoponendo il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di fusione tra la Società ‘A’ e la Società ‘B’;

2) Eventuali e varie.

La Società ‘B’, indirà a sua volta un’assemblea dei soci, sottoponendo il medesimo ordine del giorno. Trascorso qualche giorno, verrà convocata un’assemblea generale congiunta, a cui parteciperanno i soci delle due società, con il seguente ordine del giorno:

1) Ratifica della proposta di fusione;

2) Determinazione della denominazione sociale della Società nascente dalla fusione;

3) Sede e Colori sociali;

4) Elezione Organi direttivi e Cariche sociali;

5) Redazione Atto Costitutivo e Statuto Societario;

6) Eventuali e varie.

SCISSIONI (art. 20 delle N.O.I.F.)

L’operazione di Scissione può essere effettuata esclusivamente da quelle Società che svolgono attività di Calcio a 11 e/o di Calcio a 5 e/o di Calcio femminile, e intendono per l’appunto trasferire singole discipline, comprensive del titolo sportivo, in più società, di cui una sola conserva l’anzianità di affiliazione. Non è consentita la scissione della sola Attività di Settore Giovanile e Scolastico.

Per quanto riguarda le limitazioni, le Società operanti la scissione devono possedere i requisiti già indicati per le fusioni.

La documentazione da trasmettere via email all’indirizzo crlnd.lazio01@figc.it, entro il 15 luglio 2021, è la seguente:

– Copia del verbale dell’Assemblea dei Soci, sottoscritto dai presenti, che riporta la delibera della scissione, nella quale viene ceduto uno o più rami dell’attività sportiva a dei nuovi amministratori, già Soci della Società cedente.

– Se la Società cedente è una Società di Capitale (S.r.l.), gli atti relativi alla scissione devono essere redatti da un Notaio, secondo quanto previsto dal Codice Civile. [N.B. la Società sorgente non deve essere necessariamente una Società a R.L.] Contestualmente la Società sorgente deve presentare (art. 15 delle N.O.I.F.):

– Domanda di Affiliazione della Nuova Società su modulo Federale (reperibile alla sezione MODULISTICA-AFFILIAZIONI del sito lazio.lnd.it in forma editabile). Sullo stesso Modulo le Società devono riportare, oltre all’indirizzo mail, anche un indirizzo di posta elettronica certificata PEC (tassativo dal 1°/07/2021 – art.53 C.G.S.). In caso di modifica dell’indirizzo PEC la Società è tenuta a darne comunicazione alla FIGC e alla LND, oltre che a provvedere direttamente all’aggiornamento sul portale LND;

– Atto Costitutivo e Statuto Sociale della Società nascente dalla scissione;

– Elenco dei calciatori/calciatrici che dalla Società originaria andranno a costituire il parco tesserati della nuova Società. Tale elenco deve essere controfirmato per accettazione da ciascun calciatore/calciatrice;

– Disponibilità di un campo di calcio idoneo (art. 19 delle N.O.I.F.);

– Dichiarazione di non appartenenza al S.G.S. (Settore Giovanile e Scolastico);

– Scheda informativa completa di indirizzo mail e indirizzo PEC;

– Tassa di affiliazione (€ 65,00 per la L.N.D. – € 20,00 per il S.G.S.), mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN IT20M0832703395000000004120 conto intestato a Comitato Regionale Lazio LND Nota Bene: al momento della pubblicazione del presente C.U. non è stato ancora comunicato dalla F.I.G.C., l’ammontare della Tassa di affiliazione per la prossima Stagione Sportiva. Pertanto potrebbe richiedersi un’ integrazione.

N.B.: Moduli e facsimili sono reperibili nella sezione MODULISTICA del sito lazio.lnd.it Si ricorda che il verbale inerente la scissione, prima delle firme finali, deve riportare la seguente dicitura: “LA DELIBERA ASSUNTA ASSUMERÀ EFFICACIA SOLO IN SEGUITO ALL’APPROVAZIONE DELLA F.I.G.C.â€.

Per qualsiasi informazione più approfondita è possibile contattare il Sig. Matteo Petrosino (06.41603244 – m.petrosino@lnd.it)