Riforma dello sport, decreti legislativi impianti sportivi

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Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021, i Decreti Legislativi datati 28 febbraio 2921, n. 38, recante norme in materia di impianti sportivi e n. 39, recante semplificazioni di adempimenti relativi agli organismi amministrativi. 

Il D.Lgs. n. 38 prevede, all’art. 4, misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione per i soggetti che, anche d’intesa con una o più Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche o Professionistiche, utilizzatrici dell’impianto, intendono realizzare l’ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi nonché la riqualificazione di infrastrutture sportive. 

Necessita la presentazione al Comune o al diverso Ente Locale o pubblico interessato, di un documento di fattibilità, corredato di un piano economico-finanziario. Nello stesso art. 4 sono enumerate tutte le procedure necessarie per la realizzazione dell’intervento. 

Ai sensi dell’art. 5, le ASD e le SSD, senza fini di lucro, possono presentare all’Ente Locale, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economica finanziaria. Se l’Ente Locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell’impianto all’Associazione o alla Società Sportiva per una durata non inferiore a cinque anni. 

L’art. 6 stabilisce che l’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli Enti Locali Territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le Società e Associazioni Sportive. 

Nei casi in cui l’Ente Pubblico non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a SSD e ASD sulla base di convenzioni. Le palestre e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e sportiva della scuola, devono essere posti a disposizione di ASD e SSD aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l’Istituto scolastico o in Comuni confinanti. 

Negli articoli successivi sono dettate norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e norme tecniche di funzionalità sportiva. 

Con il comma 9 dell’art. 30 del “Decreto Sostegno” – 22 marzo 2021, n. 41 (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021), è stato aggiunto l’art. 12-bis che stabilisce che le disposizioni recate dal Decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. 

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Il D.Lgs. n. 39 detta norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonché in materia di contrasto e prevenzione della violenza in genere. 

Con l’art. 4 è istituito presso il Dipartimento per lo Sport, il Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche nel quale – art. 5 – sono iscritte tutte le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una FSN, DSA o di un EPS riconosciuti dal CONI. 

L’iscrizione certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni Sportive per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica. 

La domanda di iscrizione – art. 6 – è inviata al Dipartimento per lo Sport, su richiesta della SSD o ASD, dalla FSN, dalla DSA o dall’EPS affiliante. Alla domanda è allegata la documentazione attestante una serie di notizie e documenti riportati nello stesso art. 6. 

Con la domanda di iscrizione al Registro – art. 7 – può essere presentata l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui al successivo art. 14. 

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, il Dipartimento per lo Sport definisce, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro. 

L’art. 12 stabilisce che il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. Le ASD e le SSD iscritte nello stesso continuano a beneficiare dei diritti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro. 

L’art. 14 prevede per le ASD la possibilità, in deroga al DPR 10 febbraio 2000, n. 361, di acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro. 

Il Notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di un’Associazione, fatte le verifiche necessarie soprattutto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente Ufficio del Dipartimento per lo Sport, richiedendo l’iscrizione dell’Ente. 

Infine, con l’art. 16 è fatto obbligo alle FSN, DSA e EPS, sentito il parere del CONI, di redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, le linee guida per la predisposizione di modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza in genere e di ogni altra condizione di discriminazione o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale. 

Le ASD e le SSD e le Società Professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle predette linee guida, i modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. L’inadempienza a tale obbligo è sanzionata secondo le procedure disciplinari della FSN a cui sono affiliate. 

Con il comma 10 dell’art. 30 del “Decreto Sostegno” – 22 marzo 2021, n. 41 (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021), è stato aggiunto l’art. 17-bis che stabilisce che le disposizioni recate dal Decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. 

Con riferimento alla precedente Circolare CST n. 11/2021, si fa presente che le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2021, per effetto dell’art. 30, comma 7 del “Decreto Sostegno”, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 ad esclusione di quelle recate dagli artt. da 25 a 30 e da 32 a 37 che si applicano dal 1° luglio 2022. 

Anche le disposizioni recate dal D. Lgs. n. 37/2021 si applicano, per effetto dell’art. 30, comma 8, del medesimo “Decreto Sostegno”, a decorrere dal 1°gennaio 2022.