Anno 2025 – Principali scadenze fiscali

Tutti gli adempimenti e versamenti che scadono di sabato e nei giorni festivi vengono prorogati automaticamente al primo giorno lavorativo successivo (art. 7, comma 1, lett. h), D.L. n. 70 del 2011). Le scadenze di seguito riportate potranno subire, a seguito dell’emanazione di provvedimenti legislativi, ulteriori proroghe o modifiche che saranno tempestivamente portate a conoscenza delle ASD/SSD destinatarie della presente Circolare.

Si ricorda che la Legge n. 189 del 9 dicembre 2024, di conversione del D. L. n. 155 del 19 ottobre 2024, ha stabilito che per il solo periodo d’imposta 2024, le persone fisiche, titolari di partita IVA, che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore a 170.000,00 euro, effettuano il versamento della seconda rata d’acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi presentata il 2 dicembre 2024, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’INAIL, entro il 16 gennaio 2025, oppure in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali, nella misura del 2% annuo.

Scadenze mensili Giorno 15-

-lmposte sui redditi e IVA - Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398 del 16 dicembre 1991-Annotazione nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997, dei corrispettivi e proventi incassati nel mese precedente -

-IVA ordinaria - Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato entro il giorno 15 del mese successivo, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta secondo l'aliquota applicata.

Come previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024, i versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo sono accorpati fino a 100,00 euro. Al disotto di tale cifra i versamenti, in caso di liquidazione mensile o trimestrale, possono essere eseguiti nel periodo successivo ma, in ogni caso, entro il 16 dicembre

 

 

Giorno 16

 

-IVA- Soggetti in regime ordinario - mensili - Versamento della differenza tra l'IVA incassata sulle operazioni attive registrate e da registrare relative al mese precedente e l'IVA pagata sulle operazioni passive dello stesso mese precedente -

-IRPEF - Versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali effettuate ex artt. 23 e 24 DPR n.600/1973, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. I) del TUIR (redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente)-

-INPS -Versamento dei contributi previdenziali dovuti sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi dovuti alla Gestione Separata sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi di collaborazione coordinata e continuativa assimilati ai redditi di lavoro dipendente, erogati nel mese precedente -

N.B. L'art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, ha stabilito, a regime, che gli adempimenti fiscali ed il versamento di imposte, contributi INPS ed altre somme a favore dello Stato, Regioni ed Enti Previdenziali, anche per rate con scadenza dal 1 ° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati, senza maggiorazioni, entro il 20 agosto, con l'unica eccezione del ravvedimento operoso breve (entro 16 agosto) -

12 - domenica- 13 lunedì - Termine di pagamento per datori di lavoro che intendono corrispondere importi in busta paga ai propri dipendenti a titolo di fringe benefit 2024 (principio di cassa allargato che fa rientrare tutti gli importi pagati nella parte iniziale dell'anno successivo al periodo d'imposta all'interno del reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno d'imposta precedente. Le somme pagate entro il 12 gennaio 2025 si considerano quindi nell'anno d'imposta 2025).

16 - Secondo acconto delle imposte sui redditi per i soggetti "partite IVA minime", che nel periodo d'imposta precedente hanno dichiarato ricavi e/o compensi non superiori a 170.000,00 euro (trattasi di un doppio termine: versamento dell'unica rata o della prima delle 5 rate previste per coloro che hanno chiesto la rateizzazione. Il versamento delle rate successive va effettuato entro il giorno 16 dei mesi febbraio, marzo, aprile e maggio e sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali).

27 - Termine per la trasmissione degli elenchi intrastat da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile (elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel periodo di dicembre 2024} o trimestrali (nel periodo ottobre-dicembre 2024} nei confronti di soggetti UE)

1° sabato- 3 lunedì - IVA- Inizio del termine per l'invio della dichiarazione IVA 2025 per l'anno 2024

- Versamento IVA relativa alla liquidazione del quarto trimestre dell'anno 2024 da parte di soggetti minori che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1% --­ Versamento IVA relativa al quarto trimestre dell'anno 2024 da parte dei soggetti ASD e SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91 che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997 (senza alcuna maggiorazione) -

28 - -Conguaglio tra ritenute e imposte sui redditi da lavoro dipendente da parte dei sostituti d'imposta relative all'anno 2024

16 domenica - 17 lunedì -Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta delle Certificazioni Uniche - CU - relative ai compensi corrisposti nell'anno 2024 a lavoratori dipendenti, collaboratori e ad altri soggetti con ritenute IRPEF -

-Termine ultimo di consegna ai soggetti sostituiti della Certificazione Unica - CU - dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati corrisposti nel 2024 da parte dei datori di lavoro - sostituti d'imposta -

-Versamento del saldo IVA anno 2024 con possibilità di differimento al 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 17 marzo, oppure di pagamento entro il 31 luglio con un'ulteriore maggiorazione dello 0,40%-

-Tassa libri contabili -versamento annuale per le società di capitali-L'importo è di 309,87 euro per i soggetti con capitale sociale fino euro 516.456,90 - Il codice tributo da indicare nel Mod. F 24 è: 7085 - tassa vidimazione libri sociali -Anno 2025

30 domenica - 31 lunedì - Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP per i soggetti con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2024 (decimo mese dalla chiusura dell'esercizio - art. 11 D. Lgs. n. 1 delf'B/1/2024).

15 - termine dal quale le persone fisiche possono produrre la dichiarazione dei redditi agli uffici postali, fino al 30 giugno;

-termine a decorrere dal quale le persone fisiche possono produrre in via telematica all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi fino al 30 settembre -

- Sono resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate i software per il calcolo della proposta di reddito concordato preventivo biennale. Nel 2026 il termine andrà a regime dal 1° aprile -

30 - Termine ultimo per l'invio, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione IVA-

-Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare: redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della Legge n. 34/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70)-

-Termine entro il quale viene resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi

precompilata, estesa da quest'anno ai titolari di redditi di lavoratore autonomo e di impresa-

  • Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP per i soggetti con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2024 (decimo mese dalla chiusura dell'esercizio - 11 D. lgs. n. 1 del/'8/1/2024).

16 - Versamento IVA relativa alla liquidazione del primo trimestre dell'anno 2025 da parte dei soggetti "minori" che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%-

-Versamento IVA relativa al primo trimestre 2025 da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazione di interessi -

31-domenica - 1° giugno-lunedì - Termine ultimo per il versamento della 2A rata di acconto IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2024-25 da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2024 (undicesimo mese dalla chiusura de/l'esercizio);

-IVA - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 1° trimestre 2025

(sono escluse le 550 e le A50 che hanno optato per la legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);

-IVA - Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel primo trimestre del 2025 e di quelle ricevute e registrate (le A50 e le 550 che hanno optato per la Legge n., 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse)

16 - IMU -Versamento 1" rata

30 - Soggetti con Bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e persone fisiche - --Versamento saldo IRPEF, IRES, IRAP relative all'anno 2024 e lA rata di acconto per l'anno 2025 delle imposte risultanti dalla dichiarazione REDDITI-

-Versamento dell'IVA dovuta sulla dichiarazione IVA annuale 2025 per l'anno 2024 maggiorata degli interessi (0,40%) per ogni mese o frazione di mese successive al 17 marzo 2025 -

-Pubblicazione nei propri siti internet delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, ecc., erogati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'anno 2024 (Trasparenza ex D.l. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito In legge n. 58 del 28 giugno 2019} -

30 - Termine ultimo per il versamento con maggiorazione dello 0,40% del saldo IRPEF, IRES, IRAP e 1" rata acconto, non versati alla precedente scadenza del 30 giugno-

20 agosto-Termine ultimo, dopo la pausa estiva, dei versamenti di imposte e contributi con rate in scadenza tra il 1° e il 20 agosto senza maggiorazione di interessi-

  • Versamento IVA relativa alla liquidazione del secondo trimestre dell'anno 2025 da parte dei soggetti "minori" che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%-

-Versamento IVA relativa al secondo trimestre 2025 da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazioni -

1° agosto - 31 agosto - -Sospensione dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall'Agenzia delle Entrate o altri Enti impositori e sospensione dei termini per il pagamento di somme dovute dal contribuente a seguito di controlli automatici, di controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata -

16 - IVA - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 2°trimestre 2025 (sono escluse le 550 e le A50 che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale) -

  • IVA- Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel secondo trimestre del 2025 e di quelle ricevute e registrate (/e A50 e le 550 che hanno optato per la Legge , 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse) -

31 - Termine ultimo per la presentazione in via telematica del Modello 770 concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti d'imposta hanno corrisposto nell'anno 2024 a lavoratori dipendenti e assimilati e a lavoratori autonomi soggetti a ritenuta d'imposta, i dati previdenziali e assistenziali, i dati assicurativi INAIL nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuate -

-Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/1991 con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2024: redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art 37 della Legge n. 34/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70} -

31 - Termine ultimo per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte delle persone fisiche, delle dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 2024 - Scade anche il decimo mese per la presentazione delle dichiarazioni IRES/IRAP da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024 -

16 - domenica - 17 lunedì - IVA-Versamento IVA relativa alla liquidazione del terzo trimestre dell'anno 2025 da parte dei soggetti "minori" che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%;

-Versamento IVA relativa al terzo trimestre 2025 da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazioni -

30 domenica - 1° dicembre-lunedì - IVA - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 3° trimestre 2025 (sono escluse le 550 e le A50 che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale) -

-Versamento della 2A rata di acconto 2025 - IRES e IRAP - da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024 (entro l'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio) -

- IVA - Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel terzo trimestre del 2025 e di quelle ricevute e registrate (le A50 e le 550 che hanno optato per la Legge n., 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse) -

16 - IMU - Versamento saldo

27 - sabato - 29 lunedì- IVA- Versamento acconto 2026

31 -Versamento IRES - IRAP a saldo 2024 e l" rata acconto 2025 per i soggetti IRES con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2025 - (sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio). In caso di omesso versamento entro il termine indicato, lo stesso potrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% -

31-Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche con proventi commerciali non superiori a 400.000,00 euro annui: scadenza del termine per effettuare l'opzione per l'applicazione della Legge n. 398/1991- L'opzione è vincolante per un quinquennio e si effettua dandone comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente e alla SIAE -

-Predisposizione da parte delle stesse SSD e ASD del prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997, sul quale procedere alle annotazioni contabili ai fini IVA e imposte sui redditi per l'anno successivo (il prospetto è esente da bollo ma, al fine di dare data certa al prospetto stesso, si consiglia di bollarlo con l'imposta nella misura di€ 14,62 da corrispondere mediante contrassegno o tramite Mod. F 23 - codice tributo 458 T) -