IVA, SCADENZA 28 FEBBRAIO

0
1422

Si ricorda che il prossimo 28 febbraio scade il termine per l’invio telematica all’Agenzia delle entrate della Comunicazione annuale dei dati IVA, relativamente all’anno 2012. Sono esonerate, comunque, dall’obbligo della predetta comunicazione le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91, In quanto le stesse sono esenti dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA. Come per l’anno 2012, sono esonerati dalla Comunicazione in oggetto, i soggetti che, entro il mese di febbraio 2013, presentano la dichiarazione IVA 2013 relativa all’anno 2012.

Si richiama, al riguardo, la Circolare n. 1/E del 25 gennaio 2011, con la quale l’Agenzia delle entrate, nel precisare che con la comunicazione dei dati annuali IVA vengono forniti all’Amministrazione finanziaria i dati IVA sintetici relativi alle operazioni effettuate nell’anno precedente, che costituiscono anche una prima base di calcolo per la determinazione delle risorse proprie da versare al bilancio comunitario e che con la

comunicazione medesima il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta che avverrà solo attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale, ritenendo penalizzante l’esclusione dalla possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, prevista dalle disposizioni vigenti per quei contribuenti che non possono presentare la dichiarazione IVA al di fuori della

dichiarazione unificata, ossia coloro che riscontrano un conguaglio annuale a debito, ha stabilito, nell’ottica della semplificazione degli adempimenti IVA, che la possibilità di non comprendere la dichiarazione IVA in quella unificata possa essere riconosciuta nei confronti di tutti i contribuenti.

Pertanto, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d’imposta possono presentare la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA.

La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale IVA comporta che il versamento del saldo annuale debba essere effettuato entro il prossimo 16 marzo in un’unica soluzione owero rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima. E’, pertanto, preclusa la possibilità di effettuare i versamenti IVA entro le scadenze del modello UNICO.

l soggetti che presentano la dichiarazione IVA nel mese di febbraio 2013 possono utilizzare in compensazione il credito IVA superiore ad € 5.000 a partire dal 16 marzo 2013.

Si ritiene, poi, opportuno ricordare che, a far tempo dal 1 febbraio 2010, è stata introdotta la nuova disciplina in materia di compensazione dei crediti IVA e che la stessa disciplina non interessa le compensazioni cd. verticali (utilizzo del credito IVA per IVA dovuta) ma soltanto le compensazioni cd. orizzontali, cioè qualora il credito venga portato in compensazione con altri tributi, ai sensi dell’art. 17, comma l, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello F 24.

A tale riguardo si ricorda la corretta procedura per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA risultanti dalla dichiarazione:

-per importi complessivi superiori ad € 5.000 e fino ad € 15.000 annui, la compensazione del credito IV A, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA (il16 marzo per le dichiarazioni presentate nel mese di febbraio 2013};

-per importi complessivi annui superori ad € 15.000, l’utilizzo in compensazione è subordinata alla presenza del Visto di Conformità nella dichiarazione da cui il credito emerge.

Invio CUD e certificazioni

Si ricorda che entro il 28 febbraio 2013 deve essere inviato ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di reddito assimilato a quello dipendente il CUD relativo alle erogazioni effettuate nell’anno 2012; sempre entro il 28 febbraio p.v. devono, inoltre, essere inviate le certificazioni attestanti gli emolumenti erogati nel medesimo anno 2012 a lavoratori autonomi, occasionali e percettori di redditi diversi.